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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda USL Viterbo - 12 settembre 2013 [2746103]

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[doc. web n. 2746103]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Azienda USL Viterbo - 12 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 400 del 12 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza ha effettuato, presso la Direzione sanitaria dello Stabilimento Montefiascone del Complesso Ospedaliero Belcolle (già Ospedale di Montefiascone), un´attività di controllo ai sensi dell´art. 157 del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), formalizzata nei verbali di operazioni compiute datati 15 e 16 marzo 2011, così come integrato con l´invio di ulteriore documentazione in data 19 aprile 2011, per mezzo della quale è stato accertato che l´Azienda USL Viterbo, con sede in Viterbo, via Enrico Fermi n. 15, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice, non provvedendo alla designazione degli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell´art. 30 del Codice e non aggiornando il Documento programmatico sulla sicurezza per gli anni dal 2006 al 2010;

VISTO il verbale n. 34 del 12 maggio 2011 con cui è stata contestata all´Azienda USL di Viterbo la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice;

CONSIDERATO che, con riferimento al procedimento di cui all´art. 169, comma 2 del Codice, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, con nota del 22 novembre 2011, ha comunicato all´Autorità l´inoltro della richiesta di Decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Viterbo;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO, pertanto, che risulta essere avvenuto presso l´Azienda USL Viterbo un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis del Codice, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´Azienda USL Viterbo, con sede in Viterbo, via Enrico Fermi n. 15, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia