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Provvedimento del 19 settembre 2013 [2740903]

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[doc. web n. 2740903]

Provvedimento del 19 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 416 del 19 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 16 maggio 2013 nei confronti di Bieffe5 S.p.A., con il quale XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessia Boario e Daniele Beneventi) ha ribadito le istanze già avanzate, per il tramite di un´associazione di consumatori, ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo, in particolare, di conoscere, in relazione al contratto di finanziamento stipulato nel maggio 2010 con la predetta società, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 9 luglio 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 28 giugno 2013 ma pervenuta il 10 luglio 2013, con cui il titolare del trattamento si è inizialmente scusato per aver fornito un riscontro solo parziale all´interpello preventivo della ricorrente essendosi limitato ad inviare direttamente alla stessa, con nota del 3 gennaio 2013, esclusivamente la copia del contratto e dell´estratto conto; rilevato che la resistente ha integrato il riscontro fornendo alla ricorrente l´elenco dei dati che la riguardano acquisiti in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento nonché quelli relativi all´andamento contabile riportati nell´estratto conto riepilogativo (anch´esso allegato) e provvedendo altresì ad inviare alla ricorrente copia dei documenti relativi all´attivazione di una copertura contro il rischio di decesso stipulata con Vittoria Assicurazioni S.p.A.; rilevato che il trattamento dei dati viene effettuato dalla resistente in forma cartacea e con strumenti informatici e/o telematici e con modalità che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza, attraverso l´adozione di idonee misure ai sensi di legge (come risulta dall´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice allegata alla nota); rilevato che il titolare del trattamento ha poi fornito le ulteriori informazioni richieste specie con riferimento ai soggetti cui possono essere trasmessi i dati ed ai tempi di conservazione degli stessi;

VISTA la memoria del 29 agosto 2013 con la quale la ricorrente ha dato atto di aver ricevuto da controparte le informazioni richieste;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente, mediante l´integrazione delle informazioni già fornite in epoca anteriore alla proposizione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del riscontro fornito all´interessata, seppure in parte solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Bieffe5 S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia