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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Patronato ENCAL - 11 luglio 2013 [2705637]

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[doc. web n. 2705637]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Patronato ENCAL - 11 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n.  351 dell´11 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.a Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.a Giovanna Bianchi Clerici e della dott.a Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante ha effettuato, nei confronti del Patronato ENCAL, con sede in Roma, via Torino n. 95 in persona del legale rappresentante pro-tempore, un´attività di controllo ai sensi degli artt. 157 e 158 del d.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), formalizzata nel verbale di operazioni compiute datato 21 maggio 2010 così come integrato con l´invio di ulteriore documentazione in data 4 giugno 2010, per mezzo della quale,  è stato accertato, anche mediante accessi ai sistemi informatici, che il Patronato ha omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice, con riferimento alle modalità di attribuzione agli incaricati delle credenziali di autenticazione per l´utilizzo delle banche dati INPS e alla circostanza dell´uso condiviso delle credenziali amministrative attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione (username "01007DIGEN04");

VISTO il verbale n. 18352/68903 del 10 agosto 2010 con cui è stata contestata al Patronato ENCAL la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice;

CONSIDERATO che le prescrizioni impartite con il provvedimento datato 10 agosto 2010 al Presidente del Consiglio di amministrazione pro-tempore del Patronato ENCAL dall´Ufficio del Garante sono state prontamente adempiute e si è altresì provveduto, nei termini previsti, al pagamento del quarto del massimo della sanzione prevista per la violazione amministrativa, in applicazione di quanto disciplinato dall´art. 169, comma 2, del Codice;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO, pertanto, che risulta essere avvenuto presso il Patronato ENCAL un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis del Codice, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.a Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Patronato ENCAL, con sede in Roma, via Torino n. 95 in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2705637
Data
11/07/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)