g-docweb-display Portlet

Newsletter del 17 settembre 2013

Stampa Stampa Stampa

 
 

 



Scuole: no alle impronte digitali per professori e personale amministrativo
Vietato l´uso di impianti biometrici per la rilevazione delle presenze in tre istituti superiori

 

No all´uso delle impronte digitali dei professori e del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per rilevare la loro presenza a scuola. Lo ha stabilito il Garante privacy [doc. web nn. 2578547, 2502951 e 2503101] nel vietare a un istituto tecnico industriale e a due licei scientifici l´ulteriore trattamento dei dati biometrici dei lavoratori effettuato in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante, intervenuto a seguito di segnalazioni e notizie di stampa, ha detto no all´uso generalizzato delle impronte digitali perché eccedente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalle scuole di controllare le presenze sul posto di lavoro e contrario quindi ai principi di liceità, necessità e non eccedenza stabiliti dal Codice. Come più volte precisato dal Garante, infatti, l´impiego di dati così delicati può essere ritenuto lecito solo in  specifici casi: ad esempio, per accedere ad aree aziendali riservate in cui si svolgono particolari attività o a imprese collocate in zone a rischio.

Per controllare il rispetto dell´orario di lavoro  - ha affermato il Garante - la scuola può disporre di sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà  individuale e della dignità del lavoratore. L´Autorità, infine, ha dichiarato illecito e ha vietato anche l´uso delle immagini raccolte tramite un impianto di videosorveglianza installato all´interno di uno dei due licei,  all´insaputa di docenti, personale Ata e studenti. Il divieto riguarda il trattamento effettuato nel periodo antecedente alla sua  disattivazione da parte della Direzione territoriale del lavoro per violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori.

 



Consiglieri regionali: accesso ai dati sanitari a prova di privacy

 

Il diritto dei consiglieri regionali ad accedere alle informazioni utili all´espletamento del loro mandato deve bilanciarsi con il diritto alla privacy, in particolare quando si tratta di consultare documentazione sanitaria riferita a persone. E´ il principio affermato dal Garante per la privacy intervenuto [doc. web n. 2536172] a seguito di segnalazioni di amministrazioni regionali che avevano ricevuto, da parte di consiglieri, alcune richieste di accesso a certificati medici e cartelle cliniche per verificare la correttezza dei servizi erogati dagli organi sanitari regionali. Due i casi esaminati dal Garante.

Nel primo caso, il Presidente di un Consiglio Regionale aveva chiesto di conoscere i nominativi del personale medico e infermieristico di Asl, aziende e presidi ospedalieri giudicato inabile a svolgere alcune mansioni. Aveva inoltre chiesto di visionare le copie delle certificazioni di invalidità e  verificare la composizione degli organi di accertamento.

Sebbene le attività di controllo dei consiglieri nell´espletamento del loro mandato debbano essere garantite,  le richieste di informazioni possono essere soddisfatte, ha precisato Il Garante, solo se indispensabili ad adempiere alla funzione pubblica rivestita dai consiglieri, assicurando comunque particolare tutela per i dati sanitari, dalla cui circolazione può derivare un grave pregiudizio per gli interessati.

L´Autorità ha quindi prescritto che il Presidente del Consiglio regionale possa accedere alle informazioni richieste solo previo oscuramento dei nominativi del personale giudicato inabile.

Nel secondo caso un consigliere regionale aveva richiesto alla Asl l´accesso alla cartella clinica di un paziente sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso) per effettuare delle verifiche. Il Garante ha disposto che il consigliere regionale può accedere alla cartella clinica del paziente solo dopo avere interpellato la persona sottoposta a Tso (o il suo legale rappresentante). Quest´ultimo, infatti, può opporsi per motivi legittimi al trattamento di informazioni che lo riguardano. Trattando dati sensibili occorre, infatti, recare il minor pregiudizio possibile alla vita privata degli interessati.

Sulle misure prescritte alle due Regioni il Garante ha ritenuto opportuno acquisire il previo parere della Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 



Contenzioso bancario: no a dati eccendenti nelle memorie difensive

 

Per difendersi in giudizio la banca non può inserire nelle memorie difensive considerazioni relative al procuratore della controparte che esulano dal merito del contenzioso e risultano eccendenti il concreto diritto di difesa. E´ il principio stabilito dal Garante per la privacy in un provvedimento [doc. web n. 2577071] con il quale ha dichiarato illecito il trattamento di dati svolto da una banca nei confronti di un procuratore che rappresentava in giudizio alcuni clienti della banca stessa. L´interessato aveva lamentato, con una segnalazione al Garante, l´uso improprio - nell´ambito di memorie difensive presentate dall´istituto bancario davanti all´Arbitro bancario e finanziario competente - di suoi dati personali riferiti ad un pregresso rapporto di lavoro con il medesimo istituto bancario.

La banca aveva chiesto, infatti, al Collegio arbitrario di considerare incompatibile l´attività di rappresentanza svolta dal procuratore perché questi, già dipendente dall´istituto, era stato licenziato per giusta causa e la vertenza instaurata era ancora pendente.

Nel suo provvedimento, il Garante ha ricordato i principi stabiliti dal Codice privacy e quanto contenuto in particolare nelle Linee guida in materia di rapporti tra banche e clienti e cioè che i dati prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, evitando la comunicazione di informazioni non rilevanti per le citate finalità di difesa. Nel caso specifico, invece, il trattamento dei dati personali del segnalante in occasione dei procedimenti celebrati dinanzi all´Arbitro bancario è risultato eccedente rispetto alle concrete esigenze difensive della banca perché volto, non tanto a dimostrare la eventuale scarsa attendibilità delle affermazioni rese dai clienti che avevano fatto ricorso contro la banca, quanto a rendere un immagine negativa, per fatti extraprocessuali, e comunque estranei alla materia del contendere, del loro procuratore.

Il trattamento di dati operato dalla banca è risultato dunque illecito. Di conseguenza, i dati eccedenti riferiti al procuratore non potranno essere più utilizzati dalla banca



Sorveglianza di massa, privacy e libertà di espressione

Incontro a Roma tra Antonello Soro e l´inviato dell´Onu, Frank La Rue

 

Si è svolto nei giorni scorsi a Roma, nella sede dell´Autorità garante per la privacy, un incontro tra Antonello Soro, Presidente dell´Autorità,  e Frank La Rue, relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la tutela della libertà di espressione. L´incontro è preliminare alla visita ufficiale che lo stesso La Rue compirà a novembre in Italia in vista del prossimo rapporto che l´inviato dell´Onu dovrà stilare.

Al centro dei colloqui il rapporto tra privacy e libertà di informazione e le preoccupazioni per la proliferazione della nuove forme di sorveglianza di massa, attraverso Internet e i sistemi di telecomunicazioni, venute alla luce dopo il caso "Datagate".

Il presidente Soro ha manifestato all´inviato dell´Onu la necessità di far crescere una autentica cultura della protezione dei dati nel mondo digitale. Occorre, ha sottolineato Soro, opporsi fermamente alla raccolta indiscriminata ed abnorme di dati di milioni di cittadini, portato avanti dalle autorità Usa e da alcuni Paesi europei. E questo anche per evitare che monitoraggi così invasivi ed arbitrari possano minare la fiducia nella Rete.

Frank La Rue ha puntato la sua riflessione sul dovere degli Stati di garantire la sicurezza dei cittadini operando entro i confini della democrazia, perché "senza privacy non si può avere democrazia". Privacy e libertà di informazione, ha evidenziato l´inviato dell´Onu, sono strettamente connesse e interdipendenti. Senza leggi adeguate e regole che assicurino confidenzialità nelle comunicazioni, giornalisti, difensori dei diritti umani, semplici cittadini rischiano di vedere compromessi irrimediabilmente i loro diritti fondamentali.


L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.2752 - Fax: 06.69677.3755
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it