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Provvedimento del 4 luglio 2013 [2630355]

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 [doc. web n. 2630355]

Provvedimento del 4 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n.  344 del 4 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito "Codice") nei confronti di Miniconf S.p.a. con la quale XY ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi, con particolare riferimento ai dati riferiti al proprio numero di utenza mobile; visto che la ricorrente si è, altresì, opposta all´ulteriore trattamento dei predetti dati e ne ha chiesto la cancellazione in quanto trattati in asserita violazione di legge (con relativa attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 29 marzo 2013, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Avolio, nei confronti di Miniconf S.p.A. (titolare del sito internet www.sarabanda.it), con il quale la ricorrente, titolare della ditta individuale "KW" richiamata nel predetto sito internet nella sezione punti vendita del marchio "Sarabanda", lamentando l´avvenuta pubblicazione nel citato sito accanto al nome della ditta del proprio numero di utenza telefonica mobile utilizzato per fini personali, ha ribadito la richiesta di cancellazione del dato relativo al predetto numero dal sito internet www.sarabanda.it; visto che la ricorrente ha chiesto altresì la condanna della controparte alle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 24 maggio 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 29 aprile 2013 con la quale la società resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Guerra, nell´evidenziare come nell´interpello preventivo del 19 febbraio 2013 (al quale peraltro è stato fornito un primo riscontro con la nota dell´11 marzo 2013) la ricorrente non abbia fatto menzione "del particolare trattamento di dati personali consistente nella diffusione del numero di utenza telefonica a mezzo del sito internet www.sarabanda.it, oggetto invece della specifica richiesta fatta valere con il presente ricorso (…)" ha comunque chiarito che il "numero relativo all´utenza di telefonia mobile in questione è stato fornito direttamente dalla ricorrente, quale titolare della ditta individuale KW, all´agente di commercio incaricato di promuovere la vendita dei prodotti di Miniconf (distinti dal marchio Sarabanda) nell´area territoriale di pertinenza, come recapito telefonico per la gestione dei rapporti commerciali (…). Su tali basi e per queste stesse finalità, il dato suddetto, insieme agli altri dati e recapiti della suddetta ditta individuale, è stato dal medesimo agente trasmesso a Miniconf che lo ha acquisito e utilizzato esclusivamente come recapito per "comunicazioni commerciali" e, dunque, pacificamente, come dato relativo all´attività economica o imprenditoriale svolta dall´interessata, il cui trattamento può essere effettuato senza il relativo consenso (…)"; per questa ragione la resistente ha quindi ritenuto "non accoglibili" le richieste di cancellazione e di opposizione all´ulteriore trattamento del dato relativo all´utenza telefonica in quanto legittimamente trattato; ciò posto la resistente ha aggiunto che, "con riferimento all´unica richiesta fatta oggetto del presente ricorso, anche in considerazione dell´avvenuta interruzione dei rapporti commerciali con la ditta della ricorrente, ha provveduto autonomamente, a far data dal 9.4.2013, alla rimozione dal sito internet in esame delle informazioni che la riguardano, ivi incluso il dato relativo alla contestata utenza telefonica";

VISTA la memoria del 19 giugno 2013 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie obiezioni in ordine all´utilizzo del proprio numero di utenza telefonica mobile;

VISTA la nota di replica del 25 giugno 2013 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito le circostanze di acquisizione del dato personale in questione e con riferimento all´unica richiesta avanzata con il ricorso, ha ribadito di aver già provveduto a rimuovere dal proprio sito internet il numero telefonico contestato;

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alla sola richiesta originariamente formulata in sede di interpello preventivo e riproposta con il ricorso;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro a tutte le istanze formulate dall´interessata (sia in sede di interpello preventivo sia nell´atto di ricorso) e avendo in particolare lo stesso affermato di avere rimosso dal proprio sito internet il numero di utenza telefonica mobile riferito all´interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Miniconf S.p.a., in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessata, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Miniconf S.p.a., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia