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Provvedimento del 27 giugno 2013 [2618798]

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 [doc. web n. 2618798]

Provvedimento del 27 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 326 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 25 marzo 2013 nei confronti di Associazione Radioamatori Italiani, con il quale XY, nel ritenere inidoneo il riscontro ottenuto alle istanze previamente formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano in possesso della predetta associazione, con particolare riguardo ai dati relativi ad "eventuali richieste di provvedimenti disciplinari avanzate senza motivo da altri associati"; rilevato che il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 aprile 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 23 maggio 2013 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 19 aprile 2013 con la quale l´associazione resistente, nel rappresentare di avere manifestato la disponibilità – già con nota del 1/10/2012, di cui ha allegato copia - ad "esibire" all´interessato i dati personali che lo riguardano "detenuti unicamente per gli scopi associativi", ha precisato che i dati riferiti al ricorrente, che "consistono nelle generalità, nel domicilio o residenza e nel nominativo radioamatoriale assegnato allo stesso", sono detenuti "in forza del fatto che l´interessato riveste la qualità di socio e non saranno divulgati a terzi estranei tranne che nelle ipotesi previste dallo Statuto e dal Regolamento ARI"; nella medesima nota la resistente ha altresì affermato che per quanto concerne l´istanza del ricorrente di avere accesso ai dati riferiti alle "richieste di provvedimenti disciplinari avanzate senza motivo da altri associati", la stessa "non attiene alla disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la nota datata 22 aprile 2013 con la quale il ricorrente ha insistito nella richiesta di avere accesso ai dati contenuti in tutta la documentazione che lo riguarda sottolineando come la controparte abbia "rifiutato di consegnare e/o esibire i dati relativi al procedimento disciplinare intimatogli dal Collegio Sindacale" e non abbia trasmesso, altresì, "tutti i dati relativi ai recenti rapporti tra il sottoscritto e l´associazione statunitense ARRL, così come trattati da controparte nell´ambito dell´assemblea dell´8 marzo 2012 (…)";

VISTA la nota datata 6 giugno 2013 con la quale l´associazione resistente, nel sottolineare come il diritto di accesso ex art. 7 del Codice non consente "di ottenere copia integrale degli atti, delle relazioni o di altri documenti contenenti tali dati", ha comunque trasmesso copia di due note richieste dall´interessato (rispettivamente del 9 marzo 2012 e del 10 giugno 2012) dalle quali tuttavia "non si evince alcun dato allo stesso riconducibile";

VISTE le note datate 7 giugno 2013 e 19 giugno 2013, con le quali il ricorrente, nel ribadire le richieste formulate nel ricorso, ha sottolineato come la  controparte non abbia ancora messo a disposizione i dati contenuti "in tutta la corrispondenza ricevuta ed inviata dal Collegio sindacale sul tema", nonché quelli contenuti nella "documentazione relativa ai rapporti ARRL (visto che l´ARI ha inviato la sua risposta ma non le richieste ricevute dall´ARRL)";

VISTE le note pervenute via e-mail il 17 e il 19 giugno 2013 con le quali la resistente, nell´affermare di "non detenere altri dati relativi all´interessato oltre a quelli già resi accessibili allo stesso", ha ulteriormente precisato che "in merito alle comunicazioni "ARRL" e "sanzioni disciplinari" dallo stesso menzionate è già stato inoltrato quanto agli atti dell´associazione e null´altro è presente";

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono e che tale richiesta non consente invece all´interessato di chiedere copia integrale di tali documenti; la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall´art. 10, comma 4, del Codice, previa omissione di eventuali dati personali riferiti a terzi, nel caso in cui l´estrapolazione dei dati da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RILEVATO che, nel caso di specie, è diritto del ricorrente ottenere la comunicazione di tutti i dati che lo riguardano detenuti dall´associazione resistente, ivi compresi quelli eventualmente contenuti nelle richieste di provvedimenti disciplinari avanzate nei suoi confronti da altri associati; rilevato tuttavia che la resistente, nel corso del procedimento, ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere ulteriori dati relativi all´interessato oltre quelli già comunicati;

RITENUTO quindi di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Associazione Radioamatori Italiani nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro  previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Associazione Radioamatori Italiani, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia