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Provvedimento dell'8 maggio 2013 [2551779]

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[doc. web n. 2551779]

Provvedimento dell´8 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 240 dell´8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 12 febbraio 2013, presentato da Domenico Ammendolia, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Marchis e Francesca Frezza, nei confronti di Fabrizio Giacinti e Tiziana Gianserra (titolari di due imprese individuali), con il quale il ricorrente, che aveva prestato servizio alle dipendenze delle predette imprese in qualità di conducente di automobili a noleggio, ha ribadito l´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") con la quale aveva chiesto, in particolare, la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento "agli orari di servizio prestati nel periodo dal 1° giugno 2007 all´11 febbraio 2011 (…) e risultanti nei c.d. fogli di servizio"; visto che il ricorrente ha altresì chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 5 aprile 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 marzo 2013 con la quale le parti resistenti, rappresentate e difese dall´avv. Alessandro Bartoli, nel comunicare la propria disponibilità a consegnare al ricorrente "un CD-rom sul quale risultano archiviati quarantacinque files in formato pdf, ciascuno dei quali contiene la trascrizione, calendarizzata su base mensile, degli orari di servizio comunicati quotidianamente dal ricorrente alla parte datoriale nel periodo da giugno 2007 a febbraio 2011", ha altresì sostenuto di poter "offrire in visione ogni altro atto e/o documento aziendale ritenuto rilevante  per l´interessato";

VISTA la nota pervenuta via fax l´8 marzo 2013 con la quale l´interessato, nel lamentare che la documentazione ottenuta non corrisponde a quanto richiesto, ha rinnovato la richiesta di avere accesso ai fogli di servizio relativi al periodo decorrente dal 1° giugno 2007 all´11 febbraio 2011 "consegnati dall´allora datore di lavoro, compilati e firmati dall´interessato, in cui venivano annotati oltre all´orario di inizio e fine della prestazione, anche i chilometri percorsi, il rifornimento effettuato ed i chilometri totali";  nella medesima nota il ricorrente ha infatti evidenziato come "l´elaborato informatico" ricevuto dalle controparti, "redatto unilateralmente dalla stessa e non accompagnato dai fogli di servizio" gli impedisce di effettuare una verifica circa la congruenza tra dati retributivi e orari di servizio;

VISTA la nota datata 11 marzo 2013 con la quale le parti resistenti, nel rappresentare che i dati richiesti, "raccolti direttamente presso l´interessato ai fini della predisposizione delle buste paga, sono stati rielaborati attraverso un software (…) e successivamente distrutti, anche in considerazione della mancata tempestiva formulazione di contestazioni da parte dell´interessato (…)", hanno dichiarato che i dati contenuti nel cd-rom "costituiscono l´unica documentazione disponibile e rappresentano, in forma sintetica, le risultanze dei fogli di servizio in questione";

VISTA la nota del 12 marzo 2013 con la quale il ricorrente, oltre a sottolineare il ritardo con cui le controparti hanno fornito riscontro, ne ha ribadito l´inidoneità insistendo nella richiesta di ottenere la documentazione richiesta;

RITENUTO che, sulla base della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo i titolari del trattamento affermato, seppure solo nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che i dati contenuti nei fogli di servizio sono stati "rielaborati e successivamente distrutti" e che i dati consegnati "costituiscono l´unica documentazione disponibile e rappresentano, in forma sintetica, le risultanze dei fogli di servizio in questione";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fabrizio Giacinti e Tiziana Gianserra, nella misura di 200 euro ciascuno, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 200 euro ciascuno a carico di Fabrizio Giacinti e Tiziana Gianserra, i quali dovranno liquidarli direttamente in favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia