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Provvedimento dell'8 maggio 2013 [2550186]

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[doc. web n. 2550186]

Provvedimento dell´8 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 238 dell´8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 1° febbraio 2013 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, si è opposto all´ulteriore trattamento, svolto da Cerved Group S.p.A., Crif S.p.A., Experian-Cerved Information Services S.p.A., dei dati personali che lo riguardano relativi al fallimento della ditta individuale KW di XY di cui era titolare; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e non pertinente, tenuto conto del periodo di tempo trascorso dalla sentenza dichiarativa di fallimento (2004) e dalla chiusura della procedura fallimentare (2010); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 27 marzo 2013 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 15 febbraio 2013 con la quale Crif S.p.A. ha affermato la legittimità del trattamento posto in essere in virtù del fatto che i dati di cui il ricorrente chiede la cancellazione, contenuti nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" e corrispondenti a quelli riferiti alla sentenza di fallimento di XY emessa dal Tribunale di Salerno, "sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso la fonte di provenienza"; rilevato che la resistente ha, in particolare, sostenuto che la propria attività consiste nel "veicolare" le informazioni conservate presso le banche dati pubbliche "svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale"; rilevato, in ogni caso, che Crif S.p.A., "ha provveduto, a seguito del ricorso e senza che questo valga quale riconoscimento di alcuna responsabilità, a sospendere temporaneamente la visibilità delle informazioni di cui si discute (…), in attesa della redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale";

VISTA la nota inviata il 26 febbraio 2013 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente comunicando di aver avviato, in linea con gli orientamenti recentemente espressi dal Garante in altri casi e nelle more della definizione del codice deontologico in materia di informazioni commerciali, le procedure volte a disporre la sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente, delle informazioni riferite all´evento di fallimento che lo ha interessato;

VISTE la memoria inviata in data 5 marzo 2013 con le quali Experian-Cerved Information Services S.p.A. (rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno) ha sostenuto che i dati in questione, "riferibili direttamente all´interessato, sono esatti, completi ed aggiornati con quelli risultanti presso le richiamate fonti di provenienza", e sono registrati in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica e che è autonomo e distinto rispetto al Sistema di Informazioni Creditizie parimenti gestito dalla società; inoltre ha dichiarato che tali dati, ricavati dal Registro delle Imprese, non sono trattati in modo illecito "trattandosi di informazioni (rientranti nella categoria dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi ….. il cui trattamento può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24 del Codice)"; infine, la cancellazione dei dati richiesta dal ricorrente - ha dichiarato Experian - non può trovare fondamento, come sostenuto dal ricorrente, nell´intervenuta abolizione del registro dei falliti, stante il vigente regime di pubblicità e libera consultabilità delle informazioni personali a contenuto economico conservate nel registro delle imprese (da cui i dati in questione sono tratti),  "a garanzia del corretto funzionamento del mercato ed a tutela delle operazioni finanziarie"; rilevato che la stessa Experian (che ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento) ha sostenuto che il ricorso "fermi restando i possibili futuri adeguamenti in base all´emanando codice di deontologia ex art. 61 del Codice Privacy in materia" risulterebbe, a proprio avviso, infondato;

VISTA la nota di replica inviata in data 8 marzo 2013 con la quale il ricorrente ha insistito per l´accoglimento del ricorso nei confronti di Experian Information Services S.p.A.;

VISTA la nota inviata in data 4 aprile 2013 con la quale Experian Information Services S.p.A. ha ribadito le proprie argomentazioni difensive;

VISTA la nota inviata in data 24 aprile 2013 con la quale Cerved Group S.p.A. ha confermato di aver sospeso temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti al ricorrente, delle informazioni riferite all´evento di fallimento in questione;

RILEVATO che Crif S.p.A. e Cerved Group S.p.A. hanno provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento di XY nei prodotti informativi allo stesso riferiti e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti delle citate società;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale; ciò al fine di elaborare, con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore per quanto concerne, in particolare, le categorie di dati ritenuti pertinenti rispetto alla finalità di informazione commerciale e i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RITENUTA, quindi, la necessità di disporre - quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia relativo al settore delle informazioni commerciali e in sintonia con quanto già fatto dagli altri operatori parti del presente procedimento - la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Experian Information Services S.p.A., entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso nei confronti di Experian Information Services S.p.A. ed ordina alla medesima società, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto di ricorso, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Crif S.p.A. e Cerved Group S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Il Garante, nell´invitare Experian Information Services S.p.A. a dare conferma al ricorrente e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia