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Newsletter del 28 giugno 2013

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Controlli sulla tossicodipendenza e tutela della riservatezza

 

Gli organismi sanitari che per accertare l´assenza di tossicodipendenza intendono usare sistemi di videosorveglianza all´interno dei propri servizi igienici dovranno adottare cautele e accorgimenti a tutela della riservatezza di lavoratori e pazienti sottoposti alla raccolta dei campioni di urina. Lo ha deciso l´Autorità per la privacy intervenuta a seguito di istanze pervenute dagli organismi sanitari, tra i quali i Sert, ma anche dagli stessi lavoratori e pazienti.
Nei Sert e in altre strutture sanitarie i lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l´incolumità e la salute di terzi vengono sottoposti per legge, prima dell´assunzione in servizio e poi con cadenza periodica, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza attraverso l´esame dell´urina. L´occhio di un operatore sanitario garantisce che a ciascun soggetto sottoposto al controllo corrisponda esattamente il suo campione di urina. Stessa procedura viene prevista per i soggetti affetti da dipendenze per finalità di cura. Ora, sulla base dell´esperienza maturata e delle richieste degli interessati le strutture sanitarie hanno proposto, in luogo dell´osservazione diretta, l´impiego di telecamere in grado di assicurare la corretta raccolta - sotto il profilo dell´inalterabilità e della provenienza - del campione urinario.
Con un provvedimento a valenza generale, il Garante ha dunque prescritto le misure da rispettare. All´interessato deve essere data innanzitutto la facoltà di scegliere se avvalersi della osservazione diretta di un operatore sanitario o della rilevazione delle immagini attraverso l´occhio elettronico. Le immagini rilevate non devono essere registrabili. Il servizio igienico dotato di telecamere, inoltre, deve essere dedicato in via esclusiva a tali controlli, se ciò non è possibile, devono essere introdotti opportuni accorgimenti per evitare di riprendere soggetti diversi da quelli da controllare. Infine, il personale sanitario preposto ai controlli, il solo abilitato a visionare le immagini e preferibilmente dello stesso sesso della persona da controllare, deve essere designato per iscritto incaricato del trattamento e gli deve essere preclusa la possibilità di registrare le immagini che appaiono sullo schermo, anche tramite telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici.

 



Agenzie per il lavoro: senza norme, no alle copie dei documenti di identità

 

Le agenzie per il lavoro, in occasione di colloqui conoscitivi, possono acquisire e conservare copia dei documenti di identità, utilizzati per identificare le persone, solo se previsto da specifiche norme.
Lo ha precisato il Garante, a seguito della segnalazione di un uomo che lamentava una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza posti a tutela dei suoi dati personali. In occasione di un colloquio conoscitivo, infatti, l´agenzia per il lavoro presso cui si era presentato aveva acquisito copia del suo documento di identità. L´Autorità, dopo aver valutato le attività della società, ha osservato che, mentre è lecito per l´agenzia procedere alla corretta identificazione degli aspiranti lavoratori chiedendo l´esibizione di un documento di identità ed eventualmente annotandone gli estremi, deve invece ritenersi eccedente acquisire copia del documento stesso. Le copie dei documenti di identità contengono dati personali, come le fotografie dell´interessato, le caratteristiche fisiche e lo stato civile, non pertinenti alle finalità per le quali venivano raccolti (presentazione del curriculum e colloquio conoscitivo). L´Autorità ha, peraltro, richiamato l´attenzione sui rischi che l´acquisizione e la conservazione di copie di questi documenti in termini di duplicazione, perfino di furto di identità.
Il Garante ha perciò vietato alla società di conservare le copie dei documenti di identità dei candidati e ha prescritto che l´identificazione degli aspiranti avvenga con la semplice annotazione dei dati essenziali, senza alcuna conservazione di documenti identificativi.



Telecamere "intelligenti" per impianti in zone isolate

 

Il Garante per la privacy ha accolto le richieste avanzate da un gruppo industriale di installare un sistema di videosorveglianza "intelligente", dotato di riconoscimento dei movimenti, per proteggere cinque complessi fotovoltaici posizionati in zona isolate.
Le domande di verifica preliminare presentate traggono origine dalle peculiari esigenze organizzative e di sicurezza dei siti produttivi che si trovano in ampie aree lontano da centri abitati e solitamente non richiedono la presenza di personale sul posto. Le società che gestiscono gli impianti hanno quindi chiesto di poter abbinare al normale sistema di videosorveglianza, dotato di telecamere fisse e "speed-dome" (brandeggiabili e dotate di zoom), una funzione di "motion control" in grado di rilevare automaticamente eventuali movimenti all´interno dell´area ripresa e di allertare immediatamente il personale di controllo. Le nuove funzionalità consentirebbero alle imprese di garantire la sicurezza delle infrastrutture da intrusioni e danneggiamenti, nonché di monitorare costantemente il corretto funzionamento degli impianti in modo da richiedere l´intervento di addetti sul posto solo in caso di eventi anomali.
L´Autorità ha riconosciuto le specifiche necessità del gruppo e ha autorizzato l´attivazione delle nuove tecnologie con l´obbligo, però, di adottare adeguate tutele per la privacy. Le telecamere dovranno essere opportunamente segnalate e potranno inquadrare solo le aree interne dell´impianto e l´area immediatamente attigua la recinzione. L´accesso via internet alle immagini conservate nei computer degli impianti potrà avvenire solo tramite connessioni protette (con rete VPN) e trasmissioni criptate. Tali dati, inoltre, potranno essere consultati solo da personale appositamente incaricato e dotato di utenze di accesso individuale.
Il Garante ha infine sottolineato che, siccome le telecamere potrebbero riprendere l´attività del personale inviato a operare sul posto, le aziende coinvolte dovranno comunque operare nel rispetto dello Statuto dei lavoratori. Prima di avviare l´attività di videosorveglianza, le società dovranno quindi attendere l´apposito nulla osta già richiesto alle competenti Direzioni provinciali del lavoro. In ogni caso, le riprese potranno essere utilizzate solo per finalità connesse alla tutela del patrimonio aziendale e non per il controllo a distanza dei lavoratori o per altri scopi non previsti.


L´ATTIVITÁ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÚ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall´Autorità

 


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