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Provvedimento del 7 marzo 2013 [2448494]

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[doc. web n. 2448494]

Provvedimento del 7 marzo 2013

Registro dei provvedimenti
n. 112 del 7 marzo 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in via d´urgenza il 3 dicembre 2012 da XY, KW, QW e QW (rappresentati e difesi dall´avv. Massimo Melpignano) con il quale i ricorrenti hanno chiesto a Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sanmichele di Bari la cancellazione della prospettata segnalazione a loro carico presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia; i ricorrenti hanno infatti sostenuto che tale segnalazione - che trarrebbe origine da ritardi nei pagamenti relativi alle rate dei mutui ipotecario e chirografario (di cui è intestataria la società XX s.r.l.) rispetto ai quali gli stessi hanno prestato garanzia fideiussoria - sarebbe illegittima per asserita nullità delle fideiussioni medesime; ciò in quanto le obbligazioni fideiussorie prestate dagli interessati (ovvero tutti i componenti della famiglia) sarebbero "assolutamente sproporzionate rispetto al debito garantito" nonché "prive di causa giacché l´obbligazione principale sarebbe ampiamente garantita dall´ipoteca di primo grado iscritta sul capiente complesso immobiliare" della XX s.r.l.; rilevato che i ricorrenti hanno altresì chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 dicembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del  28 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota pervenuta in data 27 dicembre 2012 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall´avv. Gianfranco Chiarelli, nel premettere che "il vigente sistema della garanzia del credito non esclude il concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito in quanto esso importa un legittimo rafforzamento della tutela di un medesimo credito", ha sostenuto che la "fideiussione non è stata affatto assunta per qualcosa che eccede il debito principale"; infatti "l´aver previsto un tetto massimo entro il quale la garanzia viene prestata, non significa che la stessa viene prestata per qualcosa in più rispetto al debito principale (comprensivo di capitale, interessi e spese), quanto piuttosto individua il rischio globale (volontariamente) assunto dal fideiussore rispetto alla somma oggetto dell´obbligo restitutorio da parte del mutuatario garantito (somma ab origine certa quanto al capitale, ma non determinabile a priori in relazione al futuro maturare degli interessi (…)"; quanto poi all´asserita erroneità della segnalazione a sofferenza, la resistente, nel precisare che "la XX s.r.l., inadempiente nel pagamento delle rate di mutuo ipotecario già a far data dal maggio 2012 e del mutuo chirografario a far data dal giugno 2012, nell´assemblea totalitaria dei soci in data 1.8.2012 deliberava istanza di ammissione al concordato preventivo (…)", ha evidenziato che non si tratta, come sostengono i ricorrenti, di un "mero ritardo nel pagamento delle rate dei due mutui, bensì di inadempimento ormai cristallizzato sia da parte del mutuatario che da parte dei suoi fideiussori", i quali peraltro risultano "anche variamente cointeressati nella società in stato di crisi"; inoltre, dalla stessa "legge fallimentare (art. 184) si ricava che la domanda di concordato non fa venir meno le ragioni del creditore nei confronti dei terzi e non esonera affatto il fideiussore dal provvedere al pagamento del debito"; 

VISTA la nota pervenuta via fax il 3 gennaio 2013 con la quale i ricorrenti, nel ribadire l´illegittimità del "comportamento della banca resistente che ha ingiustificatamente  cumulato, oltre alla capiente garanzia reale, ben quattro fideiussioni su tutti i componenti del medesimo nucleo familiare, determinando un aggravamento ingiustificato delle condizioni del finanziamento", hanno ribadito la richiesta formulata con il ricorso prendendo atto che la resistente ha esplicitamente "dichiarato di avere provveduto ad attivare la procedura per la segnalazione in centrale rischi";

VISTE le note pervenute via e-mail il 4 gennaio 2013 e il 15 febbraio 2013 con le quali il titolare del trattamento, nel ribadire quanto già detto nella memoria precedente e nel sottolineare come i ricorrenti "non contestino il credito bancario né il mancato adempimento delle obbligazioni assunte, ma invocano unicamente la presunta capienza del patrimonio XX s.r.l., ovverosia la garanzia reale gravante sul patrimonio dell´obbligato principale , elemento da cui, stando alle istruzioni della Banca d´Italia, deve peraltro prescindersi (circ. 139/1991)", ha sostenuto la legittimità della segnalazione a sofferenza dei nominativi dei ricorrenti sottolineando come "l´attuale regolamentazione del Servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d´Italia impone alle banche iscritte all´albo di cui all´art. 13 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (…) l´obbligo di inviare all´organo di vigilanza le segnalazioni di rischio nonché ogni altro dato o documento richiesto" (art. 51 T.U.B.);

VISTE le note datate 31 gennaio 2013 e 15 febbraio 2013 con le quali i ricorrenti, nel ribadire quanto già rappresentato nelle memorie precedenti, hanno reiterato la richiesta formulata con il ricorso rilevando che "la segnalazione a Centrale rischi di più soggetti in qualità di garanti, per un importo assolutamente sproporzionato ed eccedente il reale debito (peraltro già ampiamente garantito), legittimi una condotta vessatoria della banca e comporti in generale la diffusione di dati erronei e tali da compromettere la credibilità finanziaria e la possibilità di accesso al credito dei soggetti coinvolti";

RILEVATO che il trattamento dei dati dei ricorrenti riferiti alla segnalazione effettuata dalla società resistente alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia non risulta dagli atti essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti) e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarata allo stato degli atti infondato; visto che, nel caso di specie, la banca ha provveduto ad appostare una "segnalazione di rischio" in coerenza con la predetta normativa, tenendo conto degli obblighi e delle responsabilità che gravano in proposito sugli istituti di credito;

RILEVATO che resta salva la possibilità per gli interessati di sollevare, se del caso, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, i diversi profili attinenti alla validità dei rapporti contrattuali in essere tra le parti o di alcune clausole ritenute vessatorie dagli interessati;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 marzo 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia