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Provvedimento del 14 febbraio 2013 [2414841]

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[doc. web n. 2414841]

Provvedimento del 14 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 73 del 14 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto l´8 novembre 2012 nei confronti di Fastweb S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Mauro Mocci), in relazione ad un contratto per la fornitura di servizi telefonici (linea fissa e ADSL) allo stesso intestato (oggetto di una controversia pendente dinanzi al CO.RE.COM. del Lazio), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la cancellazione ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge oltre ad opporsi al loro trattamento per fini pubblicitari; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 novembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 2 gennaio 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 30 novembre 2012 con la quale la resistente ha sostenuto di non aver rinvenuto nei propri archivi l´istanza ai sensi dell´art. 7 avanzata dal ricorrente (inviata al generico indirizzo della sede legale e non all´Ufficio Privacy); la resistente ha quindi fornito al ricorrente l´elenco dei dati personali riferiti al ricorrente acquisiti in occasione della stipula del contratto avvenuta in data 29/10/2010 ed ha altresì fornito le altre notizie sul trattamento di cui all´art. 7, comma 2 del Codice; la resistente ha infine preso atto dell´opposizione del ricorrente di talché i dati che lo riguardano "sono stati cancellati da tutti i database aziendali e da ogni altro data base utilizzato da soggetti terzi (agenzie, Call center) di cui si avvale Fastweb per le attività promozionali"; la resistente ha inoltre allegato la proposta di abbonamento, il modulo per l´attivazione del R.I.D. ed il modulo per l´attivazione della number portability, documenti tutti sottoscritti dal ricorrente in data 29/10/2010;

VISTO il verbale dell´audizione del 7 dicembre 2012 nel corso della quale il ricorrente ha disconosciuto la firma posta in calce al contratto in questione, nonché ai documenti allegati, sostenendo che, a proprio giudizio, sarebbe apocrifa; inoltre, il ricorrente ha ribadito la richiesta di ottenere l´eventuale registrazione vocale dell´ordine prevista per i contratti conclusi "a distanza" dalla delibera AGCOM n. 664/2009; infine, il ricorrente ha sostenuto di aver correttamente inviato l´interpello preventivo all´indirizzo del Titolare del trattamento indicato nell´informativa pubblicata sul sito Internet di Fastweb S.p.A.;

VISTA la successiva nota pervenuta in data 21 dicembre 2012 con la quale la resistente ha ribadito di aver raccolto i dati personali del ricorrente attraverso la proposta di abbonamento sottoscritta in data 29 ottobre 2010; in relazione, invece, "alla imputabilità della sottoscrizione", la resistente ha precisato che "la questione è oggetto di controversia ed, allo stato, esaminata dal CORECOM";

RITENUTO che la richiesta di cancellazione e blocco dei dati deve essere dichiarata infondata non essendo emersi dall´istruttoria elementi di illiceità del trattamento dei dati del ricorrente che sono, allo stato, trattati dal gestore telefonico in relazione al contratto per la fornitura di servizi telefonici sottoscritto in data 29/10/2010 in relazione al quale permangono anche obblighi di conservazione della documentazione contabile;

RITENUTO che, in ordine alle ulteriori richieste, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice avendo la società resistente, seppur solo dopo la presentazione del ricorso, fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente;

RILEVATO che restano impregiudicati i profili di natura contrattuale attinenti al rapporto giuridico intercorso fra le parti che potranno, se del caso, essere fatti valere dal ricorrente nelle opportune sedi, non avendo questa Autorità competenza in merito così come i profili relativi all´eventuale accertamento dell´apposizione di una firma apocrifa in calce alla documentazione contrattuale;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fastweb S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione e blocco dei dati;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Fastweb S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Roma, 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2414841
Data
14/02/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso