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Provvedimento del 20 dicembre 2012 [2375765]

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[doc. web n. 2375765]

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 436 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 12 settembre 2012 proposto da XY, KW e ZK, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Grasselli e Rita Boggiani nei confronti di Unifidi Emilia Romagna soc. coop. a r.l. (d´ora innanzi, Unifidi) e Unicredit S.p.A. (d´ora innanzi, Unicredit); in particolare, i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria nei confronti di Unicredit S.p.A. concernente un mutuo ed un rapporto di conto corrente intestati alla XX s.n.c di KW e C. ed assistiti da garanzie fidejussorie prestate da XY, KW e ZK, nonché, in parte, dal Consorzio di garanzia Unifidi Emilia Romagna soc. coop., con lettera del 18.11.2010 avevano proposto ad Unicredit un accordo transattivo che prevedeva il pagamento di una somma onnicomprensiva di 150.000,00 euro  "a saldo e stralcio" di ogni ragione di credito della banca nei confronti del debitore principale e dei garanti, con rinuncia di ogni azione di regresso e di surroga da parte del Consorzio di garanzia nelle ragioni creditorie della banca nei confronti del debitore principale e dei garanti ed assenso di Unicredit alla cancellazione delle ipoteche a suo tempo iscritte dalla banca a garanzia del credito; inoltre, nella proposta di transazione era incluso l´impegno a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia; tale accordo veniva sostanzialmente accettato da Unicredit con lettera del 7.12.2010 nella quale la banca dichiarava che con il puntuale incasso, entro la scadenza convenuta, della somma pattuita, avrebbe ritenuto definita ogni obbligazione assunta dal debitore principale e dai garanti ed avrebbe rilasciato la quietanza necessaria per la cancellazione delle ipoteche; anche Unifidi, informata da Unicredit con lettera del 25.11.2010, aveva aderito all´accordo transattivo in questione, con lettera del 7.12.2010, impegnandosi a versare alla citata banca la somma di euro 10.692,13, pari alla quota parte garantita dal Consorzio e non recuperata dalla banca, e confermando, altresì, che avrebbe imputato a perdita l´intero importo con conseguente rinuncia al diritto di regresso o surroga nei confronti di tutti gli obbligati; successivamente, i ricorrenti, nell´ambito dell´istruttoria relativa ad una richiesta di finanziamento rivolta ad un´altra banca, avevano appreso di essere stati segnalati prima a sofferenza e poi a perdita da Unifidi alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia per euro 10.692,13; al contrario, Unicredit, la quale aveva omesso la segnalazione di sofferenza alla Centrale dei rischi, aveva comunque provveduto a segnalare i ricorrenti al sistema di informazione creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. in relazione alla quota non recuperata per effetto della transazione a saldo e stralcio (dal giugno 2010 al marzo 2011 con segnalazione di "in contenzioso/incaglio" e ad aprile 2011 di "passato a perdita"); rilevato che i ricorrenti hanno pertanto chiesto con il ricorso ex art. 145 del d.lg. n. 196/2003 la cancellazione ed il blocco delle segnalazioni effettuate a proprio carico rispettivamente da Unifidi alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia e da Unicredit al s.i.c. gestito da Crif S.p.A.; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la liquidazione in loro favore della spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la successiva nota del 12 novembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota datata 2 ottobre 2012 e la memoria difensiva datata 1° ottobre 2012 con la quale Unifidi (rappresentata e difesa dall´avv. Giuseppe Accordino), richiamandosi anche alle comunicazioni inviate ai ricorrenti prima del ricorso, ha sostenuto la liceità della segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia, oggetto di contestazione, che sarebbe stata effettuata in conformità con le istruzioni di vigilanza per gli intermediari creditizi previste dalla circolare della Banca d´Italia n. 139/1991 (aggiornamento 14 al 29.4.2011) la quale al paragrafo 5.5 del capitolo II, sez. 2 prevede che debbano essere segnalati quali "sofferenze-crediti passati a perdita" non solo i crediti in sofferenza considerati non recuperabili o per i quali non è stato ritenuto conveniente intraprendere azioni di recupero, ma anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela; inoltre, poiché la segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita, Unifidi, dal mese di agosto 2011, non ha più segnalato la sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia in quanto il credito è stato interamente passato a perdita; l´importo segnalato corrisponde peraltro all´importo versato da Unifidi ad Unicredit e passato per l´intero a perdita per effetto dell´adesione all´accordo transattivo e conseguente rinuncia all´azione di regresso o di surroga, come risulta anche dallo scambio di corrispondenza fra Unifidi e Unicredit già in possesso dei ricorrenti; Unifidi ha poi sostenuto che, per quanto l´impegno a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale dei rischi fosse previsto nella proposta transattiva dei ricorrenti del 18.11.2010, tale obbligo sarebbe inesistente atteso che dell´assunzione di tale obbligo non vi è traccia né nella comunicazione del 25.11.2010 inviata da Unicredit ad Unifidi con l´invito ad aderire alla proposta transattiva in questione, né nella lettera del 7.12.2010 con la quale Unifidi ha comunicato ad Unicredit l´accettazione di tale proposta né tantomeno nella lettera del 7.12.2010 con la quale Unicredit ha comunicato ai ricorrenti l´approvazione della proposta; rilevato, infine, che Unifidi ha dichiarato di aver chiesto alla Banca d´Italia-Divisione Vigilanza con lettera del 31.7.2012 (inviata anche ai ricorrenti) di fornire elementi di chiarimento sulla questione oggetto di contestazione (a riprova della propria volontà di operare in modo trasparente e corretto) senza ottenere per ora alcuna risposta;

VISTA la nota del 3 ottobre 2012 con la quale Unicredit S.p.A., confermando quanto già comunicato ai ricorrenti precedentemente al ricorso, ha dichiarato di aver chiesto a Crif S.p.A. la rettifica della posizione segnalata (relativa alla quota non recuperata con l´accordo transattivo a saldo e stralcio) facendo inserire la corretta dicitura "In contenzioso/incagliato" fino al 31.3.2011, mese in cui è stato effettuato il versamento in ottemperanza all´accordo transattivo; inoltre, nel confermare di non aver più comunicato, successivamente a tale data, alcuna informazione creditizia di tipo negativo a Crif S.p.A. in relazione alla posizione contestata, Unicredit ha sostenuto di aver effettuato la segnalazione al s.i.c. di Crif S.p.A. in conformità con le disposizioni del "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" le quali prevedono che la regolarizzazione degli inadempimenti può avvenire anche a seguito di transazione (cfr. art. 1, comma 1, lett. b)) ed ha ulteriormente ribadito che, per le informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi nei pagamenti (superiori a due rate o mesi), successivamente regolarizzati, il tempo di conservazione dei dati nei s.i.c. è pari a 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione (cfr. art. 6, comma 2, lett. b));

VISTA la memoria di replica datata 9 ottobre 2012 con la quale i ricorrenti hanno ribadito le proprie richieste; in particolare, gli stessi hanno nuovamente affermato che, con la rinuncia ad ogni diritto di credito o di surroga o regresso nei confronti degli obbligati, né Unifidi né Unicredit sarebbero stati legittimati a procedere ad alcuna segnalazione pregiudizievole a carico dei ricorrenti né nella Centrale dei rischi né nel s.i.c. di Crif S.p.A.;

VISTA la nota del 31 ottobre 2012 con la quale Unicredit, con riferimento alla dichiarazione dei ricorrenti secondo la quale Unicredit avrebbe omesso qualunque segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia in relazione alla posizione in questione, ha dichiarato che tale posizione è stata segnalata alla Centrale dei rischi con la qualifica di "Incaglio", visibile quale dato aggregato di sistema, e che, a seguito dell´intervenuta definizione transattiva a saldo e stralcio, tale posizione è stata "radiata" come "Incaglio Revocato" e non è stata oggetto di alcuna successiva segnalazione alla Centrale dei rischi;

RILEVATO che il trattamento dei dati dei ricorrenti riferiti alle segnalazioni effettuate da Unifidi alla Centrale dei rischi della Banca d´Italia non risulta dagli atti essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto ad ottemperare agli obblighi di segnalazione previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (artt. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 10 agosto 1995; circ. Banca d´Italia n. 139 dell´11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti); rilevato, pertanto, che la richiesta di cancellazione e blocco dei dati rivolta ad Unifidi deve essere dichiarata allo stato degli atti infondata;

RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato parimenti infondato nei confronti di Unicredit; ciò, in quanto tale banca ha effettuato, e tuttora mantiene, la segnalazione al s.i.c. gestito da Crif S.p.A., oggetto di contestazione, in conformità con le disposizione del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c. (cfr. art. 1, comma 1, lett. b) e art. 6, comma 2, lett. b)) nel rispetto della tempistica di conservazione dei dati indicata da tale codice; ritenuto quindi che la richiesta di cancellazione dei dati in questione deve essere dichiarata infondata;

RILEVATO che resta impregiudicata la possibilità di far valere eventuali profili attinenti alla liceità e correttezza dei rapporti contrattuali fra le parti dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di entrambe le resistenti;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Con sentenza resa in data 23 ottobre 2013, dispositivo numero 21191, il Tribunale civile di Roma Sezione Prima ha annullato il provvedimento predetto