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Provvedimento del 20 dicembre 2012 [2353269]

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[doc. web n. 2353269]

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 433 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 19 settembre 2012, con il quale XY, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Marchis e Chiara Correnti, ha ribadito la richiesta rivolta a Fratelli D´Angelo s.r.l., società presso la quale ha lavorato dal 4 febbraio 2004 al 17 ottobre 2009, volta specificamente ad avere accesso ai dati personali che lo riguardano relativi alle registrazioni delle presenze orarie giornaliere; visto che l´interessato ha rappresentato l´esigenza di verificare tali informazioni anche in relazione alle iniziative intraprese volte a "rivendicare le differenze retributive, normative e contrattuali derivate dall´intercorso rapporto di lavoro" con la predetta società;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 ottobre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 13 novembre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la comunicazione del 10 ottobre 2012 con la quale la resistente ha prodotto copia della stampa delle timbrature del lavoratore interessato riferite al periodo febbraio 2007/ottobre 2009;

VISTA la nota del 24 ottobre 2012 con la quale l´interessato ha lamentato la parzialità del riscontro ottenuto ed in particolare l´assenza dei dati antecedenti al febbraio 2007, oltre a chiedere delucidazioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati;

VISTA la successiva e.mail del 9 novembre 2012 con la quale la società resistente, che già aveva inviato un´attestazione di conformità agli originali dei dati prodotti firmata dall´amministratore unico, ha fatto pervenire la documentazione relativa all´autorizzazione dell´INAIL all´utilizzo del "foglio badge" in sostituzione del "libro presenza";

VISTA l´e.mail del 27 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando la necessità che il titolare del trattamento comunichi i dati ancora mancanti (precedenti all´introduzione delle timbrature elettroniche) mettendo a disposizione gli stessi in formato cartaceo;

VISTA la comunicazione del 7 dicembre 2012 con la quale la società resistente ha comunicato di necessitare di ulteriore tempo "per effettuare la ricerca";

RITENUTO che, sulla base delle risultanze dell´istruttoria e, in particolare, delle dichiarazioni del titolare del trattamento, il ricorso deve essere accolto con riferimento alla richiesta del ricorrente volta a conoscere le informazioni relative alle proprie presenze in servizio riferite al periodo 2004/2007, per il quale la società resistente non ha ancora fornito utili riscontri, essendosi limitata a invocare la necessità di ulteriore tempo per approfondire la ricerca dei dati che parrebbero essere conservati in forma cartacea; ritenuto pertanto di ordinare al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente tali informazioni, qualora tuttora esistenti, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO, invece, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle informazioni già comunicate al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Fratelli D´Angelo s.r.l., nella misura di 400 euro, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione del parziale riscontro all´interpello preventivo e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina alla società resistente Fratelli D´Angelo s.r.l. di comunicare al ricorrente le informazioni, qualora tuttora esistenti, relative alle presenze in servizio riferite al periodo 2004/2007, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data a questa Autorità, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle informazioni già comunicate al ricorrente;

c) determina l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone nella misura di 400 euro a carico di Fratelli D´Angelo s.r.l. la quale dovrà liquidarli direttamente in favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2353269
Data
20/12/12

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)