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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Abano Terme - 24 gennaio 2013 [2337641]

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[doc. web n. 2337641]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Casa di cura Abano Terme - 24 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 28 del 24 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante, all´esito di una segnalazione, ha concluso il relativo procedimento amministrativo con il provvedimento datato 27 maggio 2010 con il quale è stato altresì accertato che la Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A., con sede in Abano Terme (Pd), piazza Cristoforo Colombo n. 1,  in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha effettuato un trattamento di dati personali senza osservare i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge in violazione dell´articolo 26, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e dell´art. 5, comma 4 della legge 5 giugno 1990 n. 135;

VISTO il verbale n. 14878/67264 del 22 giugno 2010 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 26, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO che la società non si è avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 689/1981, ma ha impugnato, presso il Tribunale di Padova, il provvedimento da cui trae origine il procedimento sanzionatorio;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione per violazione amministrativa, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il Tribunale di Padova, con la sentenza datata 2 maggio 2011, nel ritenere corretto il provvedimento del Garante datato 27 maggio 2010 e non modificando, quindi, il quadro della responsabilità per la violazione in argomento, ha respinto il ricorso della società motivando tale decisione sulla "(…) accertata illegittimità della comunicazione dei dati relativi agli accertamenti diagnostici diretti e indiretti per l´infezione HIV a persona diversa dall´interessato, in difetto di consenso";

CONSIDERATO che la Casa di Cura Abano Terme Polispecialistica e Termale S.p.A. ha agito in violazione dell´art. 26, comma 1, del Codice, effettuando un trattamento di dati personali in difetto del prescritto consenso, senza osservare i presupposti e i limiti stabiliti dalla legge;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all´art. 26 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della l. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. Civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, circa l´entità del pregiudizio o del pericolo, deve essere tenuto in considerazione che la violazione pur riguardando un solo interessato, è consistita in un´illecita comunicazione di dati particolarmente sensibili quali quelli relativi all´esito del test HIV del segnalante;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società non ha fornito alcun elemento di valutazione circa le iniziative adottate al fine di uniformarsi a quanto statuito nel provvedimento dell´Autorità del 27 maggio 2010 e nella sentenza del Tribunale di Padova datata 2 maggio 2010;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si evidenzia che la società, per l´anno 2011, ha dichiarato un valore della produzione particolarmente rilevante;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, del Codice nella misura di euro 30.000,00 euro (trentamila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che l´applicazione della predetta sanzione nei confronti della Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale s.p.a. risulterebbe inefficace, in ragione del valore della produzione rilevabile dal bilancio dell´anno 2011;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´aumento previsto dall´art. 164-bis, comma 4, del Codice nella misura, ritenuta congrua, pari a euro 60.000,00 (sessantamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale s.p.a., con sede in Abano Terme (Pd), piazza Cristoforo Colombo n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 60.000,00 (sessantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia