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Provvedimento del 17 gennaio 2013 [ 2330453]

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[doc. web n. 2330453]

Provvedimento del 17 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 19 del 7 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 10 ottobre 2012, nei confronti di Crif S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Giorgio M. Salvatori, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano, contenuti  nella banca dati gestita dall´odierna resistente, relativi ad una procedura fallimentare risalente al 1995 e chiusa nel 2007 per ripartizione dell´attivo in favore della massa dei creditori, attualmente riportante l´annotazione di cancellazione; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni avrebbe effetti pregiudizievoli tali da comportare notevoli difficoltà nell´accesso al credito e sarebbe inoltre eccedente e non pertinente, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento; visto che il ricorrente si è anche opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali, parimenti censiti nella banca dati gestita da Crif S.p.A. e relativi ad alcune domande giudiziali in revocatoria promosse nei propri confronti, dati ritenuti parimenti pregiudizievoli stante la propria posizione di terzo acquirente di buona fede; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 ottobre 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 6 dicembre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 26 ottobre 2012 con la quale Crif S.p.A. ha affermato la legittimità del trattamento posto in essere in virtù del fatto che i dati di cui il ricorrente chiede la cancellazione, contenuti nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" e corrispondenti a quelli riferiti "sono aggiornati e coerenti con quanto registrato presso le fonti pubbliche di provenienza, come risulta dalle ispezioni ipotecarie allegate (…) e come tra l´altro già segnalato al Ricorrente (…) da ultimo con la lettera del 05.09.2012"; rilevato che la resistente ha, in particolare, sostenuto che la propria attività consiste nel "veicolare" le informazioni conservate presso le banche dati pubbliche "svolgendo esclusivamente la funzione di informazione sullo stato patrimoniale dell´interessato e su quanto abbia potenziale incidenza su tale situazione patrimoniale, riproducendo esattamente quanto risulta nelle fonti pubbliche presso le quali sono raccolte" (ivi comprese le annotazioni di cancellazione);

VISTA la memoria fatta pervenire in data 7 novembre 2012 ed il verbale dell´audizione del 12 novembre 2012 con i quali il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto ed ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota inviata da Crif S.p.A. in data 20 dicembre 2012 con la quale la società ha ribadito la liceità del trattamento dei dati del ricorrente che sono aggiornati e coerenti con le fonti pubbliche di provenienza, "essendo esclusa ogni discrezionalità da parte di CRIF nella rappresentazione dei dati riferiti al Ricorrente";

RILEVATO che l´opposizione al trattamento e la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alle domande giudiziali in revocatoria promosse nei confronti del ricorrente sono state proposte per la prima volta nell´atto di ricorso e non sono state previamente formulate nei confronti di Crif S.p.A. con le istanze ex art. 7 del Codice allegate agli atti del ricorso; ritenuto pertanto che tali richieste devono essere ritenute in questa sede inammissibili (pur potendo essere eventualmente riproposte con nuovo interpello preventivo e successivo nuovo ricorso) ;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RITENUTA la necessità di disporre quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione attualmente in corso del codice di deontologia relativo al settore delle informazioni commerciali, e stante anche il decorso di un ampio lasso di tempo dalla dichiarazione di fallimento in questione (nonché della chiusura del fallimento, ivi compreso il procedimento di esdebitazione), la sospensione temporanea della comunicazione a terzi, nell´ambito dei prodotti informativi Crif riferiti al ricorrente, delle informazioni relative alla procedura fallimentare in questione, e di ordinare alla società resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibili l´opposizione al trattamento e la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alle domande giudiziali in revocatoria promosse nei confronti del ricorrente;

b) dispone, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi, nell´ambito dei prodotti informativi Crif riferiti al ricorrente, delle informazioni relative alla procedura fallimentare in questione e ordina a Crif S.p.A. di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

c) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia