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Provvedimento del 10 gennaio 2013 [2330276]

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[doc. web n. 2330276]

Provvedimento del 10 gennaio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 09 del 10 gennaio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante proposto il 16 novembre 2012 nei confronti di Deutsche Bank S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppe Nerio Carugno) ha ribadito la richiesta – formulata con interpello ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta a ottenere il blocco e la cancellazione dei dati che lo riguardano comunicati da Deutsche Bank S.p.A. al sistema di informazioni creditizie (s.i.c.) gestito da Crif S.p.A. in relazione ad un mutuo ipotecario per ristrutturazione di immobile concesso nel maggio 2007; il ricorrente ha eccepito l´illegittimità della segnalazione a Crif S.p.A. effettuata dalla citata banca sostenendo di non aver prestato alcuna garanzia personale in relazione al mutuo in questione avendo egli sottoscritto la relativa domanda solo in qualità di terzo datore di ipoteca e non come richiedente coobbligato (il mutuo era stata infatti richiesto dal fratello e dalla di lui moglie); rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 novembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata in data 6 dicembre 2012 con la quale la resistente, prendendo atto dell´errore verificatosi, ha riconosciuto che il ricorrente, con atto del 24 maggio 2007, si è costituito terzo datore d´ipoteca a favore della banca resistente e nell´interesse del fratello e della di lui moglie, a garanzia del mutuo ipotecario ai medesimi contestualmente concesso; pertanto, la resistente, ritenendo esclusa la ricorrenza di una garanzia personale, e aderendo alla richiesta del ricorrente, ha chiesto a Crif S.p.a., la quale ha già provveduto in merito, la cancellazione dei dati riferiti al ricorrente;

VISTA la memoria inviata in data 12 dicembre 2012 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla resistente ribadendo la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; il ricorrente ha anche avanzato una richiesta di risarcimento del danno sostenendo che a causa della segnalazione a suo carico presso il s.i.c. di Crif S.p.A. non gli sarebbe stato concesso un prestito da parte di Agos Ducato S.p.A.;

RILEVATO che il Garante non è competente in ordine alle richieste di risarcimento del danno che potranno, se del caso, essere proposte dal ricorrente dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo la resistente fornito nel corso del procedimento adeguato riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Deutsche Bank S.p.A., stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 350, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 350, a carico di Deutsche Bank S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2330276
Data
10/01/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso