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Provvedimento del 6 dicembre 2012 [2324921]

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[doc. web n. 2324921]

Provvedimento del 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 392 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il  23 luglio 2012, nei confronti di Experian-Cerved Information Services S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, si è opposto all´ulteriore trattamento (sollecitandone la cancellazione) dei dati personali che lo riguardano, contenuti  nella banca dati "Informazioni da Tribunali e Registri Immobiliari" gestita dalla odierna resistente, relativi ad una "Ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria di Grosseto in data 15/07/1993, reg.gen 7423, reg.part 964; Ipoteca giudiziale iscritta presso la Conservatoria di Grosseto in data 27/01/1994, reg.gen 1229, reg.part 168; Pignoramento immobiliare presso la Conservatoria di Grosseto in data 19/11/1996, reg.gen. 13594, reg.part. 9563"; visto che, a parere del ricorrente, il trattamento di tali informazioni pregiudizievoli, che comportano notevoli difficoltà per lo stesso nell´accesso al credito, sarebbe eccedente e non pertinente, tenuto conto del lungo periodo di tempo trascorso dall´iscrizione delle ipoteche giudiziali e del pignoramento in questione; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 31 ottobre 2012 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria, datata 19 settembre 2012, con la quale la resistente, rappresentata e difesa dall´avv. Andrea Aragno, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere tenuto conto del fatto che i dati in questione, attinenti alle c.d. "formalità pregiudizievoli", sono tratti dalle fonti pubbliche ufficiali, "sono esatti, completi e aggiornati con quelli risultanti presso le richiamate fonti pubbliche di provenienza" e sono registrati "in un archivio che contiene i dati di fonte pubblica ed è autonomo e distinto rispetto al sistema di informazioni creditizie"; rilevato che tale trattamento è volto a veicolare presso la clientela della resistente le medesime informazioni censite presso la fonte pubblica ma rendendo più agevole l´accesso alle stesse "che diversamente, in funzione della mole di richieste ed uffici competenti, risulterebbe oltremodo gravoso"; rilevato che la resistente, nel confermare la liceità del trattamento effettuato "non risultando, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, alcun relativo annotamento presso la fonte ufficiale medesima", (…) "in chiave di maggior tutela degli interessi dell´interessato, atteso il tempo trascorso dagli eventi pregiudizievoli di riferimento, (…) ha disposto la temporanea sospensione della visibilità dei dati in questione" in attesa degli approfondimenti in corso presso l´Autorità in materia di informazioni commerciali;

VISTA la nota inviata in data 11 ottobre 2012 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni difensive;

VISTA la nota inviata in data 7 novembre 2012 con la quale la resistente ha confermato di aver provveduto alla sospensione della visualizzazione delle informazioni contestate;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice;

RILEVATO che il Garante ha più volte sottolineato che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque;

RILEVATO che Experian-Cerved Information Services S.p.A. ha comunque provveduto nel caso di specie alla sospensione della visualizzazione dei dati in questione e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e delle motivazioni poste a base della decisione della resistente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia