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Provvedimento del 6 dicembre 2012 [2316003]

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[doc. web n. 2316003]

Provvedimento del 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 390 del 6 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato in data 19 luglio 2012 nei confronti di Assoacustici-Associazione specialisti di acustica con il quale XY, di professione acustico, iscritto alla citata associazione, dopo aver ricevuto il parere di conformità in ordine ad un proprio avviso di parcella adottato dal Collegio dei probiviri dell´Associazione in data 17 settembre 2009 e confermato dal Collegio in data 23 ottobre 2009, ritenendo che tale parere fosse stato emesso in contrasto con le norme del codice deontologico della categoria in quanto adottato dopo aver esaminato non solo la documentazione inviata dal socio XY ma anche dal legale dei committenti, avv. Bilancetti, (documentazione della cui esistenza il XY non era stato messo a conoscenza e rispetto alla quale non aveva potuto ovviamente formulare alcuna osservazione nel corso del procedimento in questione), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano contenuti nella corrispondenza intercorsa tra l´Associazione e l´avv. Bilancetti, nonché ai dati contenuti nel verbale, ove esistente, del Consiglio direttivo (compreso il testo dell´avviso di convocazione) avente ad oggetto la radiazione del socio XY ed infine ai dati contenuti nel verbale, ove esistente, dell´Assemblea dei Soci nel corso della quale sarebbe stato discusso il ricorso presentato dal ricorrente in data 15.11.2010 contro la predetta radiazione; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che il Garante accerti la "violazione del procedimento interno per l´accesso ai dati personali" per aver l´Associazione emesso il parere di conformità in questione senza avere preventivamente sentito il ricorrente; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 26 ottobre 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 2 agosto 2012 con la quale l´Associazione resistente ha informato il ricorrente che "a seguito della Sua radiazione da Assoacustici tutti i Suoi dati sono stati cancellati, pertanto non sono più presenti nei nostri supporti informatici"; inoltre, la resistente ha sostenuto che la documentazione richiesta dal ricorrente, "per quanto consentito dalla legge", gli sarebbe stata "inviata a suo tempo";

VISTA la memoria inviata in data 12 settembre 2012 con la quale la resistente, nel premettere che i dati riferiti al ricorrente sono stati da quest´ultimo volontariamente forniti all´atto dell´iscrizione, ha sostenuto che sia il ricorrente sia il legale dei committenti, avv. Bilancetti, si sono rivolti all´Associazione chiedendo rispettivamente, il primo, un parere di congruità su un avviso di parcella, ed il secondo, la rispondenza dell´importo richiesto dal XY al tariffario dell´associazione, "con segnalazione di profili di carattere deontologico"; rilevato che il parere su tali questioni fu emesso dal Collegio dei Probiviri in data 17 settembre 2009 ed inviato ad entrambe le parti; in seguito, avendo il ricorrente inoltrato all´Associazione alcune comunicazioni nelle quali censurava aspramente l´operato della stessa ritenuto "scorretto e inaccettabile", l´Associazione ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente (sentito in data 5 maggio 2010 dal Collegio dei Probiviri) procedimento che si è concluso con la radiazione del ricorrente dall´Associazione, confermata anche dall´Assemblea dei Soci in seguito di ricorso del ricorrente stesso; rilevato che i dati del ricorrente sono stati trattati per finalità attinenti al rapporto associativo e che, in seguito alla radiazione, "sono stati eliminati dai supporti informatici ed il cartaceo è andato a far parte dell´archivio storico"; rilevato, inoltre, che la resistente ha inviato al ricorrente copia delle comunicazioni intercorse con l´avv. Bilancetti in ordine alla richiesta di parere di congruità, oltre a quelle intercorse con il ricorrente in ordine alla medesima questione; il verbale del Collegio dei Probiviri del 17 settembre 2009 contenente il parere di conformità; l´e.mail del 6 ottobre 2009 contenente il ricorso del XY contro tale parere; il verbale della riunione del 23 ottobre 2009 che ha confermato il parere del 17 settembre 2009 (inoltrato al ricorrente nel marzo 2010); le comunicazioni con le quali il ricorrente ha censurato l´operato dell´Associazione (periodo marzo-aprile 2010); l´e.mail Assoacustici del 2 aprile 2010 di convocazione del ricorrente per il 21 aprile 2012 da parte del Collegio dei Probiviri su possibile violazione da parte del ricorrente degli obblighi del Codice Deontologico Assoacustici; la raccomandata Assoacustici del 13 aprile 2010 contenente avviso di convocazione per il 5 maggio 2010 e la contestuale apertura del procedimento disciplinare;  il verbale del 5 maggio 2010 del Collegio dei Probiviri che propone la radiazione e contestuale comunicazione al Consiglio Direttivo; il verbale del Consiglio Direttivo del 30 giugno 2010 che adotta il provvedimento disciplinare di radiazione; il ricorso del XY del 15 novembre 2010 contro il provvedimento di radiazione; il verbale dell´Assemblea ordinaria dei Soci Assoacustici dell´8 aprile 2011 che conferma la radiazione; rilevato che la resistente ha sostenuto di non aver comunicato all´avv. Bilancetti alcun dato del ricorrente di cui il primo non fosse già a il parere di congruità anche al legale avendo questi formulato richiesta analoga a quella del ricorrente, anteriormente al ricorrente stesso;

VISTA la memoria pervenuta in data 17 settembre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto dato che la resistente avrebbe fatto riferimento ad una gran mole di documenti di cui avrebbe indicato il contenuto senza fornirne copia; rilevato che il ricorrente ha pertanto ribadito le richieste di cui al ricorso;

VISTE le note inviate in data 10 ottobre 2012 e 14 novembre 2012 con le quali la resistente ha inviato copia di tutti i documenti citati nell´elenco indicato nella memoria inviata in data 12 settembre 2012;

VISTA la nota datata 19 novembre 2012 con la quale il ricorrente dà atto di aver ottenuto la comunicazione in forma intelligibile dei dati richiesti con il ricorso; rilevato che il ricorrente ha comunque ribadito la richiesta di intervento del Garante, "nell´ambito delle competenze attribuite dal D.LGS N. 196/2003, presso l´Assoacustici in merito alla violazione del procedimento interno per l´accesso ai dati personali";

RILEVATO che tale richiesta di intervento del Garante presso l´Associazione resistente non rientra fra i diritti che l´interessato può esercitare  ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice e deve quindi essere dichiarata inammissibile;

RITENUTO che, in ordine alla restante richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di specifici dati riferiti al ricorrente, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito, attraverso l´invio della relativa documentazione, adeguato riscontro in merito;

RITENUTO congruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento, della peculiarità della vicenda esaminata e della parziale inammissibilità delle richieste formulate;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di intervento del Garante presso l´Assoacustici in merito alla violazione del procedimento interno per l´accesso ai dati personali;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla restante richiesta;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Soro