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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di S.I.G.A.T. s.r.l. - 1° agosto 2012

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[doc. web n. 2257950]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di S.I.G.A.T. s.r.l. - 1° agosto 2012

Registro dei provvedimenti
n. 232 del 1° agosto 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATI i rapporti dell´Ufficio del Garante predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativi ai verbali di contestazione di violazione amministrativa redatti in data 18 febbraio 2009 e 17 marzo 2010, nei confronti di S.I.G.A.T. s.p.a., con sede in Roma, Viale Castro Pretorio n. 66, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione degli artt. 13, 23 e 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che, a fronte delle segnalazioni dell´ing. Ferdinando Dall´Acqua e della ditta Traslochi Express, pervenute rispettivamente in data 3 novembre 2008 e 23 ottobre 2009, con cui  è stata lamentata la ricezione di comunicazioni promozionali indesiderate via fax da parte di S.I.G.A.T. s.p.a,  l´Ufficio ha formulato  altrettante richieste di informazioni in merito alla predetta società che, con le note pervenute in data 15 dicembre 2008 e  12 febbraio 2010, ha dichiarato che l´invio dei messaggi promozionali nei confronti dei segnalanti è avvenuto per un errore di digitazione del numero telefonico e, dunque, di non essere in grado "di rinvenire la preventiva autorizzazione al trattamento dei dati personali";

VISTO il verbale n. 3533/61016 del 18 febbraio 2009 con cui è stata contestata alla società S.I.G.A.T. la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, con riferimento all´omessa informativa di cui all´art. 13 rispetto al trattamento di dati personali dell´ing. Dall´Acqua, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO il verbale n. 6074/66249 del 17 marzo 2010 con cui sono state contestate alla predetta società le violazioni amministrative previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1, relativamente al trattamento dei dati personali della ditta Traslochi Express, in relazione agli artt. 13, 23 e 130 del Codice, informandola altresì della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dai predetti rapporti che non risultano effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ha ribadito che l´invio dei fax è avvenuto per mero errore materiale di digitazione. In particolare, per ciò che concerne il fax inviato alla ditta Traslochi Express, l´operatore ha digitato erroneamente le ultime due cifre del numero telefonico, causando l´invio della comunicazione indesiderata. Tale comportamento, secondo la parte, non può qualificarsi come illecito, essendo stato causato da errore;

LETTO il verbale dell´audizione delle parti tenutasi in data 3 ottobre 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel corso della quale la parte ha precisato che, nello svolgimento della propria attività, utilizza solo liste di utenti che hanno manifestato il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali;

VISTI gli ulteriori scritti, inviati dalla parte a integrazione di quanto già in precedenza dichiarato, con cui si ribadiscono le modalità operative in relazione all´attività di marketing;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Posto, infatti, che la parte non ha fornito alcun riscontro in merito alla procedura utilizzata al fine di rendere l´informativa e raccogliere il consenso degli interessati alla ricezione di messaggi promozionali, si deve osservare che, nei casi di specie, non si rilevano elementi utili ad escludere la responsabilità dell´agente rispetto alle violazioni contestate. Infatti, l´errore può rilevare come causa di esclusione della responsabilità, ai sensi dell´art. 3 della legge n. 689/1981, solo quando risulti inevitabile, ovvero supportato da elementi positivi, estranei all´autore, idonei a ingenerare in questi il convincimento della liceità del suo agire. Pertanto, le motivazioni che la società ha fornito con riguardo agli errori di digitazione dei numeri di fax dei segnalanti, non permettono di dimostrare che abbia agito in buona fede, ovvero che quegli errori potessero venire impediti con l´ordinaria diligenza;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato trattamenti di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) inviando comunicazioni promozionali via fax, senza rendere la dovuta informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice e in carenza di un esplicito consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 febbraio 2009 n. 14, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 (oggetto della contestazione di cui al verbale n. 3533/61016 del 18 febbraio 2009) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione successiva alle suddette modifiche, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 (oggetto della contestazione di cui al verbale n. 6074/66249 del 17 marzo 2010) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quelle di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice (oggetto della contestazione di cui al verbale n. 6074/66249 del 17 marzo 2010), con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

RILEVATO, altresì, che le violazioni accertate nei confronti della ditta Traslochi Express risultano, allo stato e sulla base degli atti del procedimento, commesse con riferimento all´invio di un solo fax di natura promozionale e che, pertanto, con riferimento alla contestazione di cui al verbale n. 6074/66249, tale circostanza è idonea a configurare uno dei casi di minore gravità previsto dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge [cfr. Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054];

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, relativamente alle due contestazioni, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e delle modalità concrete della condotta devono essere valutati alla luce del fatto che la parte non ha fornito elementi utili ad accertare che sia stata resa l´informativa e raccolto il consenso degli interessati a ricevere messaggi promozionali, mentre l´elemento dell´intensità dell´elemento psicologico deve essere valutato di lieve entità;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, non sono stati forniti elementi utili a verificare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazione alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società ha conseguito un utile di esercizio per l´anno 2010;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare delle sanzione pecuniarie:

- con riferimento alla violazione prevista dall´art. 161 del Codice (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 febbraio 2009 n. 14), commessa nei confronti dell´ing. Dall´Acqua, di cui al verbale di contestazione n. 3533/61016, nella misura del minimo, per un importo pari a euro 3.000,00 (tremila);

- con riferimento alle due violazioni previste dagli artt. 161 (come modificato dal d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 febbraio 2009 n. 14) e 162, comma 2-bis (nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166), commesse nei confronti della ditta Traslochi Express, di cui al verbale di contestazione n. 6074/66249, nella misura del minimo, pari rispettivamente a euro 6.000,00 (seimila) ed euro 20.000 (ventimila), per un importo complessivo di euro 26.000,00 (ventiseimila);

RITENUTO, inoltre, che con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui al verbale n. 6074/66249, ricorrono le condizioni per applicare la diminuzione della sanzione nella misura pari a due quinti, prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice per i casi di minore gravità, per un importo complessivo di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a S.I.G.A.T. s.r.l., con sede in Roma, Viale Castro Pretorio n. 66, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 13.400,00 (tredicimilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall´art. 161 (con riferimento alla prima segnalazione), dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, in combinato disposto con l´164-bis del Codice (con riferimento alla seconda segnalazione, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 13.400,00 (tredicimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° agosto 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia