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Provvedimento del 25 ottobre 2012

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[doc. web n. 2248201]

Provvedimento del 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 324 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 24 luglio 2012 presentato da Alberto Antonellini nei confronti di Tele Tu S.p.A., con il quale il ricorrente, "a seguito di rinuncia ad avvalersi dei servizi di telefonia fissa offerti da detto gestore", ha ribadito le istanze previamente formulate ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con le quali si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano per finalità commerciali, sollecitandone la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 31 luglio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 28 agosto 2012, con cui la società resistente, nel fornire riscontro alle istanze dell´interessato, ha affermato "di aver proceduto alla cancellazione di tutti i suoi dati personali e, pertanto, di non possedere e trattare alcun dato personale (…)" dell´interessato, nonché di aver inserito il nominativo del ricorrente "in una apposita blacklist contenente numeri che TeleTu non può e non potrà contattare per finalità di telemarketing e promozionali";

VISTA la comunicazione del 12 ottobre 2012 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo Tele Tu S.p.A., sostenuto nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere, allo stato, dati che riguardano il ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Tele Tu S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 250 a carico di Tele Tu S.p.A., previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli