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Parere del Garante su uno schema di disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale

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[doc. web n. 2185056]

Parere del Garante su uno schema di disegno di legge sulla ratifica ed esecuzione dell´Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale - 25 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 312 del 25 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, vice segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero degli affari esteri;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero degli affari esteri ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di disegno di legge concernente "ratifica ed esecuzione dell´Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010".

L´odierno schema di disegno legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l´Accordo in questione (art. 1) dandone, al contempo, piena ed intera esecuzione a decorrere dall´entrata in vigore disciplinata dall´articolo 28 dello stesso (art. 2).

L´Accordo è volto alla tutela dei lavoratori al seguito delle imprese e alla totalizzazione e trasferibilità delle pensioni, garantendo ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire, direttamente in quel Paese, un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia.

RILEVATO

In primo luogo, l´Accordo individua il campo di applicazione, consistente per l´Italia nella legislazione sull´assicurazione obbligatoria generale sull´invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi, la gestione separata ed i regimi esclusivi e sostitutivi, relativamente a tutte le persone (inclusi familiari e superstiti) sottoposte alla predetta legislazione (artt. 2 e 3 dell´Accordo).

Oltre alla parità di trattamento (art. 4 dell´Accordo), le disposizioni generali prevedono l´"esportabilità delle prestazioni" (art. 5 dell´Accordo), nel senso che le pensioni non saranno ridotte, modificate, sospese o soppresse per il fatto che una persona risieda nel territorio dell´altra Parte contraente.

La parte II dell´Accordo prevede la legislazione applicabile nelle singole fattispecie (lavoratore subordinato, lavoratore autonomo ecc.), mentre la parte III detta disposizioni speciali riguardanti le varie categorie di prestazioni (pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti).

L´Accordo rinvia poi ad un accordo amministrativo tra le Autorità competenti (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l´Italia), al fine di concordare le relative procedure di attuazione; le stesse Autorità competenti si scambieranno informazioni sulle misure applicative dell´Accordo, nonché sulle modifiche legislative incidenti sull´applicazione dello stesso (art. 17 dell´Accordo).

Nell´ambito della cooperazione amministrativa (art. 18) è previsto, tra le altre cose, che "le autorità e le istituzioni delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti"; inoltre, su richiesta italiana, le autorità e le istituzioni israeliane competenti comunicano i dati necessari e le informazioni per l´attuazione dell´articolo 4, comma 1, lett. e) ("Parità di trattamento") che si riferisce ai cittadini dell´Unione Europea.

Con particolare riferimento alla protezione dei dati, qualsiasi dato personale trasmesso da una Parte contraente all´altra in attuazione dell´Accordo deve essere tenuto riservato; i dati personali possono essere utilizzati solo al fine di determinare il diritto alle prestazioni previdenziali specificate nella richiesta di informazioni (o comunque collegate). Ad ogni modo, l´Accordo prevede che gli scambi di dati tra le Parti contraenti siano comunque sottoposti alla legislazione delle stesse anche, ovviamente, per quanto riguarda la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 19 dell´Accordo).

La composizione delle controversie avviene ad opera delle Autorità competenti, ed in mancanza, mediante negoziati tra le Parti contraenti (art. 25 dell´Accordo).
Infine, l´Accordo che entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti contraenti si comunicano l´espletamento delle procedure di ratifica, è valido a tempo indeterminato (artt. 27 e 28 dell´Accordo).

CONSIDERATO

Lo schema di disegno legge prevede una comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico nazionale (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) ad altro soggetto straniero (e viceversa).

L´articolo 44, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), stabilisce che il trasferimento di dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all´Unione europea può avvenire, tra l´altro, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell´interessato individuate con le decisioni previste dagli artt. 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE, in cui la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all´Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato.

Al riguardo, è intervenuta la decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2011 n. 2011/61/UE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 27/39 del 1 febbraio 2011), con la quale si è ritenuto che lo Stato d´Israele, come definito ai sensi del diritto internazionale, fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall´Unione europea per quanto attiene ai trasferimenti internazionali automatizzati di dati personali dall´Unione europea e, in caso di trasferimenti non automatizzati, ai dati che siano sottoposti a ulteriore trattamento automatizzato nello Stato d´Israele. La decisione non dovrebbe applicarsi invece ai trasferimenti internazionali  di dati personali dall´UE nello Stato d´Israele qualora il trasferimento e il successivo trattamento dei dati siano effettuati esclusivamente tramite strumenti non automatizzati (considerando n. 12).

In relazione a questi ultimi trattamenti, infatti, non è stato riscontrato un altrettanto adeguato livello di protezione. Ciò, in quanto la legge israeliana sulla protezione della vita privata, e conseguentemente le relative garanzie, si applicano solo ai trattamenti automatizzati e non anche al trattamento di dati contenuti in banche dati manuali (considerando n. 9). Va, in proposito, rammentato che il "Gruppo articolo 29", nell´esprimere un parere sul livello di adeguatezza della protezione dei dati in quel Paese, ha incoraggiato le autorità israeliane ad adottare ulteriori disposizioni che estendano l´applicazione della legislazione dello Stato d´Israele alle banche dati manuali (considerando n. 15).

Di seguito alla predetta decisione della Commissione europea e in attuazione dell´articolo 44, comma 1, lett. b), del Codice, il Garante, con provvedimento del 20 gennaio 2012, ha autorizzato i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso lo Stato d´Israele, in conformità alla suddetta decisione e nei limiti da essa previsti, riservandosi, in conformità alla normativa comunitaria, al Codice e all´articolo 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

RITENUTO

Tutto ciò considerato il Garante non ha osservazioni da formulare sullo schema di disegno di legge o sul contenuto dell´Accordo.

Si richiama tuttavia l´attenzione dell´Amministrazione interessata sulla circostanza che in caso di trasferimenti di dati non automatizzati, il trattamento dei dati da parte di Israele con modalità tradizionali (cioè manuali e non automatizzate) non garantirebbe un livello di protezione adeguato agli standard richiesti dalla decisione della Commissione europea n. 2011/61/UE.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di disegno legge concernente ratifica ed esecuzione dell´Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
2185056
Data
25/10/12

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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