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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Amiat s.p.a. - 16 febbraio 2012

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[doc. web n. 2109730]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Amiat s.p.a. - 16 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 62 del 16 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 14332/53969 datata 23 giugno 2009) e su specifica delega di questa Autorità (n. 14333/53969 del 23 giugno 2009), ha svolto, nei confronti di Amiat s.p.a., con sede in Torino, via Germagnano n. 50, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 5 ottobre 2009, dai quali è risultato che la società effettua un trattamento di dati personali avvalendosi della Allsystems s.p.a senza averla designata responsabile del trattamento dei dati o senza aver provveduto a nominare i dipendenti della stessa quali incaricarti del trattamento e senza averle impartito le necessarie istruzioni, omettendo, di conseguenza, di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO il verbale datato 26 novembre 2009 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice che non è definibile in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTO lo scritto difensivo, datato 21 gennaio 2010, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 nel quale la società ha evidenziato che il personale di Allsystems s.p.a che visiona le immagini dell´impianto di videosorveglianza in argomento "(…) non tratta(no) dati personali sia perché le immagini vengono soltanto visualizzate e non raccolte dal personale Allsystems, sia perché tali dipendenti non vengono forniti di strumenti o informazioni tali da poter ricollegare tali immagini ad una persona identificata o identificabile", ove, peraltro, "(…) le telecamere installate sono del tutto fisse e non consentono alcun movimento né di zoom né di modifica dell´angolazione";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Diversamente da quanto ritenuto, la visione da parte di Allsystems s.p.a. delle immagini riprese dall´impianto di videosorveglianza sostanzia la previsione di quelle operazioni di cui all´art. 4, comma 1, lett. a), del Codice che definisce il trattamento di dati personali. Si rileva altresì che la circostanza secondo la quale "(…) le telecamere installate sono del tutto fisse e non consentono alcun movimento né di zoom né di modifica dell´angolazione" risulta inconferente, atteso che, così come si evince dall´allegato n. 11 del verbale di operazioni compiute datato 5 ottobre 2009, nonostante le caratteristiche evidenziate l´impianto in parola consente di effettuare, come detto, un trattamento di dati personali;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all´art. 169, comma 2 del Codice si è perfezionato;

RILEVATO che la società ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, dell´intensità dell´elemento psicologico e della modalità concreta della condotta non sono connotati da elementi specifici;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutato l´adempimento della società alle prescrizioni impartite dal Garante in ordine all´adozione delle misure minime di sicurezza;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) riguardo le condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva, per l´anno 2010, un consistente valore della produzione dichiarato;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che l´applicazione della predetta sanzione nei confronti di Amiat s.p.a. risulterebbe inefficace, in ragione del valore della produzione dichiarato e del risultato d´esercizio rilevabili dal bilancio dell´anno 2010;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´aumento previsto dall´art. 164-bis, comma 4, del Codice nella misura, ritenuta congrua, pari a euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Amiat s.p.a., con sede in Torino, via Germagnano n. 50, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli