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Provvedimento del 20 settembre 2012

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[doc. web n. 2108058]

Provvedimento del 20 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 257 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 3 maggio 2012 con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Maurizio Lepore, si è opposto all´ulteriore trattamento, svolto da Cerved Group S.p.A., dei dati personali che lo riguardano ove associati al fallimento della "KW & C. s.a.s." di cui è stato socio accomandatario; ciò, tenuto conto sia del tempo trascorso dal fallimento aperto il 20 novembre 2003 e chiuso il 2 ottobre 2007 sia della mancanza di responsabilità giudizialmente ricollegabile al ricorrente in ordine all´evento; rilevato, inoltre, che il ricorrente ha sostenuto che tale segnalazione pregiudizievole continuerebbe a causargli danni perché lederebbe la propria reputazione in ambito finanziario e commerciale; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 maggio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 20 giugno 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota fatta pervenire il 31 maggio 2012 con la quale Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite al ricorrente che sono in linea con quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente provvedendo, in linea con gli orientamenti espressi dal Garante in altri casi analoghi, a sospendere temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito del Dossier persona riferito al ricorrente, delle informazioni riferite all´evento di fallimento che ha interessato la citata società;

VISTA la memoria inviata il 30 giugno 2012 con la quale il ricorrente ha chiesto di ottenere un riscontro dell´avvenuta sospensione della visualizzazione delle informazioni in questione;

VISTA la nota inviata in data 3 luglio 2012 con la quale Cerved Group S.p.A. ha confermato di aver sospeso temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito del Dossier persona riferito al ricorrente, delle informazioni riferite all´evento di fallimento che ha interessato la citata società;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento di "KW & C. s.a.s." sia nell´ambito del "Dossier persona" del ricorrente, sia negli altri prodotti informativi non direttamente relativi alla predetta società e ritenuto  pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di Cerved Group S.p.A.;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata e della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti sia prima sia dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia