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Provvedimento del 4 ottobre 2012

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[doc. web n. 2104293]

Provvedimento del 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 278 del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 17 maggio 2012 nei confronti di Robert Schülmers, in qualità di direttore responsabile del sito internet di informazione giuridica in materia di responsabilità amministrativa (www.respamm.it), con il quale XY, in relazione alla pubblicazione nel predetto sito internet di una ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2002 contenente dati personali che lo riguardano, ha chiesto, reiterando l´istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l´adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare che attraverso i comuni motori di ricerca il proprio nominativo venga direttamente associato alla predetta ordinanza; ciò in quanto la "perenne associazione delle notizie in essa riportate risulta gravemente fuorviante e ingiustificatamente lesiva della reputazione e della dignità" dell´interessato; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2012  con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´11 luglio 2012 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta il 23 giugno 2012 con cui la parte resistente, nel sottolineare la piena legittimità del proprio operato (anche alla luce delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica" adottate dall´Autorità il 2 dicembre 2010), ha comunque affermato di avere "provveduto a cancellare i dati personali dell´interessato dall´ordinanza in questione sostituendoli con un omissis" e di avere "richiesto a Google di cancellare la copia cache della pagina in cui è memorizzato il nome del ricorrente";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 26 luglio 2012, con cui il ricorrente ha preso atto dell´adesione della controparte;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento (che pure svolge in modo lecito un´attività di informazione e documentazione giuridica) ritenuto di aderire alle richieste del ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia