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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Porto 2000 società cooperativa a r. l. - 25 gennaio 2012

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[doc. web n. 2096365]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Porto 2000 società cooperativa a r. l. - 25 gennaio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 30 del 25 gennaio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, all´esito di un´attività di controllo appositamente delegata dal Garante nei confronti di Marina Dorica s.p.a., con sede in Ancona, via Enrico Mattei n. 49, ha dato corso a un´ulteriore richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 13564/63344 datata 15 giugno 2009) anch´essa specificatamente delegata da questa Autorità (n. 13565/63344 del 15 giugno 2009) nei confronti di Porto 2000 società cooperativa a r.l., con sede in Ancona, via Gianni Mascino snc, i cui esiti sono stati formalizzati nel verbale di operazioni compiute datato 14 luglio 2009. Dagli accertamenti effettuati nei confronti della citata società cooperativa a r.l. è emerso che la stessa, designata ai sensi dell´art. 29 del Codice quale responsabile del trattamento dei dati personali relativi all´impianto di videosorveglianza del porto turistico di Ancona nel mese di dicembre del 2008,  non ha provveduto alla designazione degli incaricati del trattamento di dati in questione ai sensi dell´art. 30 del Codice,  omettendo, quindi, di adottare le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice;

VISTO il verbale datato 11 agosto 2009 con cui è stata contestata alla predetta società cooperativa a r.l. la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2 bis, in relazione all´art. 33 del Codice;

CONSIDERATO che le prescrizioni impartite dall´Ufficio del Garante in data 26 maggio 2010 al legale rappresentante pro tempore di Porto 2000 società cooperativa a r.l., in applicazione di quanto disciplinato dall´art. 169, comma 2, del Codice, non sono state adempiute;

VISTI gli scritti difensivi prodotti dalla società, in data 29 settembre 2009, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nei quali Porto 2000 ha rappresentato che:

a) copia dell´accordo con il quale Marina Dorica s.p.a. nominava Porto 2000 responsabile esterno del trattamento dei dati personali sarebbe stata consegnata al sig. Gagliardini (rappresentante legale di Porto 2000) solamente la mattina del 14 luglio 2009 (data dell´accertamento della Guardia di finanza) ed esclusivamente su specifica richiesta del medesimo sig. Gagliardini;

b) i dipendenti di Porto 2000, addetti alla videosorveglianza, non avrebbero dovuto essere designati incaricati del trattamento, stante la loro esclusiva mansione di mera visione del porto turistico a mezzo delle telecamere installate da Marina Dorica S.p.A.;

c) Marina Dorica S.p.A., in dispregio dell´art. 29 del Codice, avrebbe nominato quale responsabile del trattamento dei dati il sig. Gagliardini, di circa 70 anni, con nessuna esperienza in materia di protezione dei dati personali, senza impartire mai alcuna disposizione allo stesso, né tantomeno vigilare sul suo operato;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione per la mancata designazione degli incaricati del trattamento, in quanto:

a) l´accordo tra Marina Dorica S.p.A. e Porto 2000, risulta regolarmente sottoscritto da entrambe le parti nel dicembre del 2008;

b) il Codice definisce "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti anche la consultazione e l´utilizzo dei dati personali (art. 4 del cit. Codice);

c) Marina Dorica S.p.A. ha individuato, quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell´art. 29 del Codice, la società Porto 2000 (e non il sig. Gagliardini), come si evince sia dall´art. 18 del "contratto di appalti servizi" tra Marina Dorica S.p.A. e Porto 2000, redatto in data 1 febbraio 2006, sia dall´accordo siglato dalle due società in data dicembre 2008;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 29, comma 2 del Codice il responsabile del trattamento è tenuto al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

RILEVATO, quindi, che Porto 2000 s.c.a.r.l. in qualità di responsabile del trattamento non ha provveduto, essendovi tenuta,  alla designazione degli incaricati del trattamento, ai sensi dell´art. 30 del Codice, con ciò determinando la mancata applicazione di quella parte di misure minime di sicurezza (art. 33 del cit. Codice) che il Codice stesso riconduce all´attività degli incaricati del trattamento medesimo, con conseguente applicazione della sanzione di cui all´art. 162, comma 2- bis, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica apportata con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che puniva la violazione delle misure indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO che, nel caso in cui l´infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano portare a valutazioni di maggiore o minor rigore, nella determinazione della sanzione può ritenersi corretta l´individuazione di un importo pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, in linea con quanto previsto dall´art. 16 della L. n. 689/1981, ferma restando la valutazione degli ulteriori elementi previsti dall´art. 11 della medesima legge (Cass. civ., sez. I, 4 novembre 1998, n. 11054)

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, la violazione non risulta connotata da elementi specifici in relazione all´entità del pregiudizio o del pericolo, alle modalità concrete della condotta e all´intensità dell´elemento psicologico;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutato in termini negativi il mancato adempimento delle prescrizioni impartite dall´Ufficio ai sensi dell´art. 169, comma 2, del Codice;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, invece, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, devono essere apprezzati in termini di diminuzione della sanzione gli elementi desumibili dal bilancio d´esercizio della società per l´anno 2010, individuati nel volume d´affari realizzato dalla società;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, in misura pari a euro 30.000,00 (trentamila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

ORDINA

a Porto 2000 società cooperativa a r. l., con sede in Ancona, via Gianni Mascino snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, come determinata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 gennaio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli