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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ruzzo Reti S.p.a. - 13 settembre 2012

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[doc. web n. 2091576]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Ruzzo Reti S.p.a. - 13 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 244 del 13 settembre 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, Compagnia di Teramo, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 20002/53969 datata 16 settembre 2009) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti della Ruzzo Reti S.p.a. (di seguito "società"), con sede in Teramo, Via Nicola Dati n. 18, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute, datato 2 febbraio 2010, dai quali è risultato che la società non aveva provveduto alla designazione degli incaricati del trattamento, omettendo così di adottare le misure minime di sicurezza previste dall´art. 33 del Codice, con riferimento alle regole per le quali l´allegato B) presuppone la designazione degli incaricati (regole 1-10, 12-14, 15, 27-29);

VISTO il verbale datato 2 febbraio 2010 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice;

VISTI gli scritti difensivi pervenuti in data 11 marzo 2010 con i quali la società, oltre a chiedere di essere sentita dall´Autorità, ha attribuito la carenza della designazione degli incaricati al trattamento a una "riorganizzazione complessiva di tutto il personale dipendente";

RILEVATO che, in base alle dichiarazioni rese dalla parte e alla documentazione acquisita, si deve osservare che le vicende societarie che hanno portato alla fusione della Ruzzo Servizi S.p.A. in Ruzzo Reti S.p.A., con tutte le conseguenze in ordine alla riorganizzazione aziendale relativa al personale, sono avvenute nel maggio 2008, mentre l´accertamento è avvenuto nel febbraio 2010 e che, pertanto, in tale arco temporale si sarebbero potute perfezionare le designazioni degli incaricati del trattamento;

CONSIDERATO che le prescrizioni impartite con il provvedimento datato 13 maggio 2010 al legale rappresentante della Ruzzo Reti S.p.a., dall´Ufficio del Garante sono state prontamente adempiute e si è altresì provveduto, nei termini previsti, al pagamento del quarto del massimo della sanzione prevista per la violazione amministrativa, in applicazione di quanto disposto dall´art. 169, comma 2, del Codice;

RILEVATO che l´azienda ha effettuato un trattamento di dati (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) la gravità della violazione deve essere valutata tenendo conto dell´apprezzabile entità del potenziale pregiudizio o del pericolo poiché è stata compiuta nell´ambito di una società che pone in essere, in ragione dell´attività svolta, il trattamento di un numero considerevole di dati, mentre l´elemento della modalità concreta della condotta deve essere considerato di lieve entità considerato che la mancata designazione degli incaricati al trattamento ha riguardato solo due dipendenti;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere valutata positivamente la tempestività della società nell´adempiere alle prescrizioni impartite dal Garante in ordine all´adozione delle misure minime di sicurezza;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni delle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, la società ha conseguito un utile di esercizio nell´anno 2010;

VISTO l´art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, per le sanzioni amministrative di cui, tra gli altri, agli artt. 161 e 162 del medesimo Codice, i limiti minimi e massimi possono essere applicati in misura pari a due quinti se la violazione è di minore gravità ovvero in ragione della natura economica e sociale dell´attività svolta;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare la diminuzione a due quinti, prevista dall´art. 164-bis, comma 1, del Codice per un importo pari a euro 4.000,00 (quattromila);

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla Ruzzo Reti S.p.a., con sede in Teramo, via Nicola Dati n. 18, in persona del legale rappresentante, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE

Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2091576
Data
13/09/12

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)