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Provvedimento del 4 ottobre 2012

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[doc. web n. 2086432]

Provvedimento del 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 273 del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 14 maggio 2012, presentato nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con il quale Fabio Dellino, in qualità di erede del padre defunto, Pasquale Dellino, deceduto in data 17 febbraio 2012, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003 n. 196) volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali del de cuius, quale socio e amministratore della Forminform s.r.l., riferiti alle movimentazioni ed operazioni effettuate in relazione al rapporto di conto corrente n. XY ivi comprese le informazioni relative a deleghe, prelievi di cassa, assegni bancari, bonifici, disposizioni pagamento bollettini, aperture di credito e finanziamenti, dal 1997 ad oggi; inoltre, il ricorrente, oltre a chiedere la copia dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice con riferimento al trattamento dei dati del defunto padre Pasquale Dellino, ha chiesto, altresì, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti cui sono stati comunicati i dati; rilevato che il ricorrente ha infine chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 maggio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 10 luglio  2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 4 giugno 2012 con la quale il ricorrente ha dichiarato di avere nel frattempo ricevuto la nota datata 17 maggio 2012 con la quale la resistente ha fornito riscontro alle istanze ex art. 7 ma di ritenerla insoddisfacente; ciò, in quanto la resistente avrebbe dato informazioni circa le date di apertura e chiusura del rapporto di conto corrente italiano e straniero, e delle carte di debito e di credito appoggiate sul conto in questione ma non avrebbe fornito le ulteriori informazioni circa deleghe, prelievi di cassa, assegni bancari, bonifici, disposizioni pagamento bollettini, aperture di credito e finanziamenti, dal 1997 ad oggi; il ricorrente ha inoltre sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, l´aver consegnato al ricorrente in data 22 marzo 2012 la copia degli estratti conto riferiti al rapporto non può assolutamente essere soddisfacente posto che tale riscontro sarebbe stato fornito in relazione ad una precedente richiesta avanzata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e non ai sensi dell´art. 7 del Codice ed anche perché tale documentazione non conterrebbe le specifiche informazioni richieste in ordine al rapporto di conto corrente in questione;

VISTE le note dell´11 giugno 2012 e 13 giugno 2012 con le quali la resistente ha fornito le anagrafiche del defunto Pasquale Dellino nonché della Forminform s.r.l. censite negli archivi della banca ed ha inoltre precisato che la Forminform s.r.l. "non risulta intestataria di affidamenti"; rilevato che la resistente ha ribadito che le specifiche informazioni richieste dal ricorrente riguardanti prelievi, assegni bancari e disposizioni di bonifico sarebbero rinvenibili "negli estratti conto già consegnati al cliente in data 22 marzo 2012, a copertura del periodo 4°trimestre 1997/4° trimestre 2007"; rilevato che la banca ha fornito anche indicazioni in ordine alle restanti richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 12 giugno 2012 ed il verbale dell´audizione del 15 giugno 2012 nei quali il ricorrente ha eccepito che, fra l´altro, non gli sarebbero state comunicate informazioni circa eventuali deleghe ad operare sul conto corrente in questione, R.I.D. o finanziamenti appoggiati sul conto; il ricorrente ha inoltre ribadito la propria richiesta di conoscere le informazioni relative a prelievi di cassa, assegni bancari o disposizioni di bonifico che non siano contenute negli estratti conto già ricevuti in data 22 marzo 2012;

VISTA la nota del 4 luglio 2012 con la quale la resistente ha confermato la presenza di un delegato a operare di cui non è tenuta né autorizzata a fornire gli estremi, trattandosi di dati riferiti ad un terzo e non al defunto Pasquale Dellino; rilevato che la banca ha precisato che la Forminform s.r.l. non solo non era titolare di affidamenti ma neanche di finanziamenti e che "sul citato rapporto non sono mai stati appoggiati R.I.D. ad eccezione dell´addebito periodico di una CartaSi" (i cui dati sono stati già comunicati al ricorrente); quanto alla specifica richiesta inerente i prelievi di cassa, gli assegni bancari o le disposizioni di bonifico, la resistente ha ribadito "la (…) disponibilità a fornire al ricorrente, tramite la Filiale di radicamento del rapporto, ulteriore documentazione su (…) specifica indicazione, al fine di meglio individuare le informazioni di (…) interesse" del ricorrente, "tenuto conto che tali dati sono riferibili ad un ampio lasso di tempo che va dal 4° trimestre 1997 al 4°trimestre 2007";

VISTE le note del 16 luglio 2012 e del 31 agosto 2012 con le quali il ricorrente ha ribadito che la richiesta di ulteriori informazioni riferite a prelievi di cassa, assegni bancari o disposizioni di bonifico che lo riguardano si riferisce a tutte le operazioni effettuate nel periodo 1997-2007;

VISTE le note datate 30 agosto 2012 e 19 settembre 2012 con le quali la resistente, "nel confermare la difficoltà a reperire i documenti richiesti dal signor Dellino in quanto riferibili ad un ampio lasso di tempo", ha comunque fornito, "a fronte di ulteriori ricerche effettuate dalla filiale", i documenti riferibili al ricorrente, allo stato reperiti, relativi ad operazioni a valere sul conto corrente in questione dal 2002 fino al 2007 (anno di chiusura del rapporto), dopo aver in ogni caso provveduto all´oscuramento dei dati riferiti a terze persone e non al defunto Pasquale Dellino;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente, avendo il titolare del trattamento fornito sufficienti riscontri all´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., stante la tardività dei riscontri, nella misura di euro 100, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di euro 100, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia