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Provvedimento del 12 luglio 2012

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[doc. web n. 2069521]

Provvedimento del 12 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n.  201 del 20 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 29 maggio 2012 presentato da Marianna Cabella, rappresentata e difesa dall´avv. Roberto Pasquali, nei confronti di Unicredit Banca S.p.A. con il quale la ricorrente, in relazione ad una disposizione testamentaria emessa in proprio favore dalla nonna defunta, ha chiesto alla predetta banca di conoscere una serie di informazioni relative alla situazione finanziaria della de cuius;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2012 con la quale questa Autorità ha invitato la ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione al mancato inoltro di copia dell´interpello preventivo proposto nei confronti del titolare del trattamento;

VISTA la nota datata 8 giugno 2012 con la quale la ricorrente ha sostenuto che "la richiesta inoltrata (…) all´istituto di credito del de cuius per avere conoscenza di tutti i rapporti a questo intestato integra gli estremi dell´istanza di cui agli artt. 7 e 8 (…)" del dlgs. n° 196 del 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che la predetta comunicazione della ricorrente in risposta alla citata nota di questa Autorità non può intendersi come regolarizzazione del ricorso in quanto le note datate 8 marzo 2010 e 3 ottobre 2011 (indicate quale interpello preventivo) non contengono in realtà alcun riferimento alla normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 7 e 8 dlgs. n° 196 del 2003) ma costituiscono solo una generica richiesta di conoscenza dei rapporti bancari intrattenuti dalla ricorrente e in quanto tali non possono costituire valido presupposto per la successiva presentazione di un ricorso;

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. c) del Codice, l´inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DICHIARA

l´inammissibilità del ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli