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Proroga dei termini di adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento del 9 febbraio 2012 - 5 giugno 2012 [1912956]

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[doc. web n. 1912956]

Proroga dei termini di adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento del 9 febbraio 2012 - 5 giugno 2012

Registro dei provvedimenti
n. 177 del 5 giugno 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il provvedimento del 9 febbraio 2012 con il quale il Garante ha prescritto alla società Bios Marx s.r.l. di modificare il modello di informativa e di consenso utilizzato nei rapporti con i propri pazienti, indicando una serie di elementi mancanti nel modello attualmente in uso;

VISTA, in particolare, la lett. d) del predetto provvedimento, con il quale il Garante ha prescritto alla società Bios Marx s.r.l. di dare riscontro a questa Autorità delle modifiche apportate al modello di informativa e di consenso per il trattamento dei dati dei pazienti in conformità alle prescrizioni contenute nello stesso provvedimento entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso;

VISTO che il provvedimento del 9 febbraio 2012 è stato trasmesso alla società Bios Marx s.r.l. il 16 febbraio 2012;

VISTI i contatti intercorsi tra l´Ufficio e la società Bios Marx s.r.l. tesi ad accertare le motivazioni in ordine alle quali la predetta società Bios Marx s.r.l. non aveva provveduto entro il termine del 16 aprile 2012 a dare riscontro all´Autorità in merito a quanto prescritto nel provvedimento del 9 febbraio 2012;

VISTA la nota del 21 maggio 2012 con la quale la società Bios Marx s.r.l., con riferimento alle suddette prescrizioni, ha rappresentato che nonostante il provvedimento del 9 febbraio 2012 sia stato "regolarmente notificato" dall´Ufficio il 16 febbraio u.s., la Società ha "ritrovato negli archivi" lo stesso solo il 21 maggio u.s. "per motivi amministrativi dovuti a vari trasferimenti di personale che si sono effettuati all´interno delle varie aziende del gruppo";

VISTA la richiesta effettuata dalla società Bios Marx s.r.l. nella citata nota del 21 maggio 2012 in cui, a causa delle giustificazioni anzidette, chiede di poter usufruire di una proroga di trenta giorni per poter adempiere al provvedimento di questa Autorità;

CONSIDERATO quanto rappresentato dalla società Bios Marx s.r.l. nella richiesta di proroga per l´adeguamento alle prescrizioni contenute nel citato provvedimento del Garante del 9 febbraio 2012;

CONSIDERATO, altresì, che l´adeguamento alle suddette prescrizioni comporta la necessità per la società Bios Marx s.r.l. di rivedere interamente i modelli di informativa e di consenso utilizzati dalla stessa nei rapporti con i propri pazienti;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta della società Bios Marx s.r.l. di prorogare fino al 25 giugno  2012 i termini del provvedimento del 9 febbraio 2012 di cui alla lett. d);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, in relazione alla richiesta formulata dalla società Bios Marx s.r.l. dispone di prorogare fino al 25 giugno 2012 i termini di adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento del 9 febbraio 2012.

Roma, 5 giugno 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli