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Videosorveglianza degli accessi ad una AUSL e tutela dei lavoratori - 16 febbraio 2012 [1892377]

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[doc. web n. 1892377]

Videosorveglianza degli accessi ad una AUSL e tutela dei lavoratori - 16 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 63 del 16 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);

VISTI il verbale di accertamento ispettivo del 21 settembre 2011 e la documentazione integrativa pervenuta con nota del 13 ottobre 2011 aventi ad oggetto il trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso una struttura appartenente alla AUSL 11 di Empoli, sita in via Barzino n. 3/5, adibita a magazzino ed officina, dai quali emerge che:

- il sistema di videosorveglianza ivi installato, è composto di tre telecamere fisse, due delle quali riprendono l´accesso veicolare e la zona adibita a parcheggio; la terza, invece, "posta all´interno, nell´atrio, riprende la porta d´ingresso della struttura" nonché l´area ove è installato il sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti che operano presso la struttura. A questo riguardo, nel corso degli accertamenti è stato dichiarato che "la AUSL si rende disponibile ad adottare gli opportuni provvedimenti […] mediante spostamento dell´apparecchio [di rilevazione delle presenze]" (cfr. verbale 21 settembre 2011);

- le immagini sono visualizzate su un monitor e registrate (per un intervallo temporale non superiore alle 48 ore) su un hard disk collocati in una stanza alla quale può accedere solo personale autorizzato;

- l´informativa agli interessati "viene resa mediante apposito cartello apposto sul pilastro d´ingresso della struttura";

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla AUSL, dalla quale risulta che:

- in un´informativa generalizzata relativa all´installazione del sistema di videosorveglianza, inviata alle rappresentanze sindacali, si è precisato che "l´area di videoripresa degli ingressi/corridoi include anche i punti di rilevazione delle presenze in servizio (orologi di timbratura)" (cfr. nota del 9 aprile 2010, in atti);

- l´installazione del sistema di videosorveglianza ha formato oggetto di discussione con le rappresentanze sindacali nel corso degli incontri del 21 maggio 2010, dell´8, 9 e 23 giugno 2010 nonché del 30 giugno 2010. In quest´ultima occasione è stato verbalizzato che taluni dei rappresentanti sindacali "non dichiarano alcuna contrarietà all´implementazione del sistema di videosorveglianza" (cfr. verbali degli incontri in atti), senza tuttavia che risulti l´avvenuta stipulazione di un accordo tra le parti in conformità all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970;

RILEVATO che l´area che ospita il sistema di rilevazione delle presenze situata in prossimità dell´accesso alla struttura è inquadrata dalla telecamera, con conseguente possibilità di riprendere e registrare l´attività dei lavoratori, mentre tale circostanza non risulta confermata in atti in relazione all´area esterna ripresa dalle restanti telecamere;

RILEVATO quanto ribadito da questa Autorità nel menzionato provvedimento generale dell´8 aprile 2010, secondo cui nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa, con la conseguenza che è vietata l´installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: "non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l´osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell´orario di lavoro e la correttezza nell´esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul badge)";

RITENUTO che la telecamera situata in prossimità del menzionato accesso alla struttura consente quindi il controllo a distanza dell´attività dei lavoratori vietato dall´art. 4, l. n. 300/1970, la cui osservanza costituisce presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento di dati personali, ai sensi degli artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice (cfr., da ultimo, Provv.ti 10 e 17 novembre 2011, docc. web. nn. 1859539 e 1859569 nonché nn. 1859558 e 1859546; 14 aprile 2011, doc. web n. 1810223; v. altresì Cass., sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il divieto del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO, pertanto, nelle more dello spostamento del menzionato sistema di rilevazione delle presenze in altra area non ripresa dal sistema di videosorveglianza – secondo l´intendimento espresso nel corso degli accertamenti ispettivi dal rappresentante della AUSL – e del perfezionamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970 – peraltro già intraprese, come evidenziato dai menzionati verbali di riunione acquisiti agli atti, ma che non risultano essere state portate a compimento con la conclusione di un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali –, di dover disporre nei confronti dell´Azienda il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza installato in corrispondenza dell´ingresso in cui è collocato il rilevatore di presenza dei lavoratori;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui agli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili (cfr. Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2010, n. 37171; Cass. pen., sez. III, 24 settembre 2009, n. 40199);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti della AUSL 11 Empoli:

1. dichiara illecito il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza che riprende l´area di accesso allo stabile in cui è installato il sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti, con la conseguente inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell´art. 11, comma 2 del Codice;

2. dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il divieto del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo di videosorveglianza nell´area in cui è installato il sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti, nelle more dello spostamento di quest´ultimo in altra area e del perfezionamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970;

3. dispone la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all´autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli