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Provvedimento del 15 marzo 2012 [1883947]

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[doc. web n. 1883947]

Provvedimento del 15 marzo 2012

Registro dei provvedimenti
n. 96 del 15 marzo 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante depositato in data 13 dicembre 2011, proposto nei confronti della Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro con il quale XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonietta Mareschi, ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutte le informazioni che lo riguardano contenute nei contratti a progetto relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 sottoscritti con la predetta Unione; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 dicembre 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota dell´8 febbraio 2012 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 4 gennaio 2012 con la quale l´Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro ha comunicato al ricorrente l´elenco dei dati personali così come risultanti dall´unico contratto di lavoro a progetto in possesso della resistente, trasmesso in copia al ricorrente in allegato alla nota medesima;

VISTA la nota inviata in data 29 febbraio 2012 con la quale il ricorrente ha dichiarato di ritenersi soddisfatto del riscontro ottenuto;

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, che la resistente ha fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, inviando allo stesso i dati personali richiesti e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico della Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, stante la tardività del riscontro, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti concorrenti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico della Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1883947
Data
15/03/12

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso