g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 giugno 2011 [1832725]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1832725]

Provvedimento del 30 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 266 del 30 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 marzo 2011 nei confronti di Unicredit S.p.A., con cui Giuseppe Carnevale, rappresentato e difeso dall´avv. Marzia Formoso, nel ribadire le istanze previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), ha chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano riferiti ai rapporti bancari intercorrenti con il predetto istituto di credito, con particolare riguardo a quelli relativi al contratto di conto corrente e di deposito titoli nonché a quelli contenuti "nei contratti aventi ad oggetto investimenti su strumenti derivati" (ivi compreso il "contratto quadro e il documento informativo sui rischi generali degli investimenti") e in tutta la documentazione attestante le operazioni sui derivati effettuate dall´interessato; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 17 maggio 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 18 aprile 2011 con la quale l´istituto di credito resistente, nello scusarsi per non aver tempestivamente riscontrato le richieste del ricorrente a causa di "meri disguidi interni", ha comunicato i dati personali dell´interessato "collegati ai rapporti contrattuali di conto corrente e di deposito titoli menzionati nel ricorso"; visto che nella medesima nota la banca ha altresì sostenuto che per quanto attiene "la richiesta di accesso alle operazioni su titoli, le ricerche esperite presso i competenti archivi hanno evidenziato l´assenza di movimentazione e di consistenze sul deposito titoli a partire dal 1.1.2001 (…), mentre per il periodo antecedente non siamo in grado di fornirle le informazioni e la relativa documentazione, essendo decorso il termine di conservazione della documentazione ai sensi della normativa vigente";

VISTA la nota pervenuta via mail il 21 aprile 2011, con cui il ricorrente ha rinnovato la richiesta di avere accesso ai dati personali che lo riguardano contenuti in tutta la documentazione relativa ad investimenti effettuati su strumenti derivati, sottolineando come il rapporto di deposito titoli sia stato estinto solo il 23/4/2006 per cui non sarebbe ancora decorso il termine decennale di conservazione delle scritture contabili, come invece rappresentato dalla controparte;

VISTA la nota pervenuta via fax il 5 maggio 2011 con la quale la banca resistente ha ribadito che "le ricerche eseguite negli archivi (ultimi dieci anni) non hanno fatto emergere evidenze, né contrattualistica relativa a tale tipologia di investimento e quindi presumiamo che tali operazioni (qualora fossero state poste in essere) sarebbero state eseguite nel periodo antecedente al 1.1.2001 (comunque non più disponibile per decorsi tempi di conservazione)";

VISTA la nota datata 19 maggio 2011 con cui il ricorrente ha rinnovato le proprie richieste sottolineando come, a suo avviso, "in tema di investimenti bancari, la documentazione, specie acquisti di titoli e quant´altro, è sempre custodita dalla banca in supporti magnetici a disposizione del richiedente" sostenendo peraltro di avere inviato nel 2008 una nota di interruzione dei termini di prescrizione;

VISTA la nota pervenuta via mail il 15 giugno 2011 con cui la banca resistente ha nuovamente affermato che "le ricerche finora eseguite nei nostri archivi relativamente alle evidenze e alla contrattualistica ante 1.1.2001 hanno avuto esito negativo" rilevando anche che la lettera di interruzione termini del 2008 è "andata all´epoca verosimilmente disguidata" e che pertanto non è stata tenuta in considerazione e i dati alla quale la stessa si riferiva non sono stati conservati;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle istanze del ricorrente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, affermando  (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere nei propri archivi dati personali relativi all´interessato riferiti al periodo antecedente al 1.1.2001 e avendo messo a disposizione del richiedente, per il periodo successivo, le informazioni tuttora disponibili;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 300, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 30 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli