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Provvedimento del 24 giugno 2011 [1829966]

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[doc. web n. 1829966]

Provvedimento del 24 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 244 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 23 marzo 2011 nei confronti di Euten s.r.l. con il quale l´avv. XY, con riferimento all´attività svolta dalla società che effettua "in appalto servizio di gestione apparecchiature autovelox", per conto del Comune di KW, ha ribadito la richiesta – già avanzata con due interpelli preventivi – volta ad ottenere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché a conoscere la loro origine, le modalità, le finalità e la logica del trattamento effettuato, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e l´indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro in ordine alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 20 maggio 2011 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 27 aprile 2011 con la quale la società resistente ha rappresentato di aver già comunicato al ricorrente, a seguito dell´interpello preventivo, di non detenere, in qualità di titolare del trattamento, alcun dato personale che lo riguarda; rilevato che la società resistente ha poi dichiarato, con riferimento all´attività di parziale outsourcing svolta per il Comune di KW e citata dal ricorrente solamente nel ricorso, di essere stata designata da tale ente quale responsabile del trattamento con riferimento all´attività di "elaborazione dati provenienti dall´utilizzo degli strumenti autovelox" e ha precisato di aver trattato, nell´ambito di tale attività, alcuni dati del ricorrente (acquisiti dal Pubblico registro automobilistico e specificatamente indicati) per "l´esperimento di un procedimento amministrativo sanzionatorio per violazione del codice della strada da parte della Polizia municipale di XY nei confronti dell´interessato"; rilevato che la società ha indicato, tra l´altro, anche gli estremi dell´altro soggetto, "designato dall´Ente" titolare del trattamento, a cui i dati sono comunicati per la "stampa e la postalizzazione del plico per notifica atti giudiziari";

VISTA la memoria inviata il 3 maggio 2011 con la quale il ricorrente, nel lamentare un trattamento illegittimo dei dati da parte di Euten s.r.l. alla luce della vigente disciplina di settore, ha ribadito le istanze già avanzate;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 147 del Codice, il ricorso al Garante può essere proposto esclusivamente nei confronti del titolare del trattamento;

RILEVATO che, nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso con riferimento ai dati personali che la società resistente, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa e della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), risulta trattare esclusivamente in qualità di responsabile del trattamento;

RITENUTO, alla luce di ciò, di dover dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei confronti della società resistente;

RILEVATO che la presente dichiarazione di inammissibilità non pregiudica il diritto dell´interessato di far valere, se del caso, anche con ricorso ex artt. 145 e ss. del Codice, i diritti di cui agli artt. 7 del Codice nei confronti dell´amministrazione comunale titolare del trattamento dei dati in questione;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per dichiarare compensate integralmente le spese tra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli