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Provvedimento del 15 giugno 2011 [1829916]

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[doc. web n. 1829916]

Provvedimento del 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 239 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 15 marzo 2011 nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. e di Guber S.p.A., con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Massimiliano Nicotra) ha ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo – volta a ottenere la cancellazione dai sistemi di informazione creditizia delle informazioni relative a ritardi nei pagamenti di un finanziamento concesso dalla finanziaria resistente, lamentando l´illiceità del trattamento effettuato per la mancata ricezione del preavviso di imminente registrazione  dei dati previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 marzo 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 12 maggio 2011 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga dei termini del procedimento;

VISTE la nota inviata il 4 aprile 2011 e la memoria datata 12 aprile 2011 con cui Guber S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Di Vieto e Dario Taroni) nel sostenere di aver già fornito riscontro all´interpello preventivo del ricorrente precisando di non effettuare segnalazioni ai sistemi di informazione creditizia, ha comunicato la propria estraneità al trattamento effettuato con riferimento al finanziamento concesso da Findomestic Banca S.p.A., precisando di trattare i dati del ricorrente esclusivamente con riferimento a un diverso credito ceduto da Banca nazionale del lavoro S.p.A. e non ancora saldato dallo stesso;

VISTA la nota anticipata via fax in data 8 aprile 2011 con la quale Findomestic Banca S.p.A. (che, nel giugno 2009, ha incorporato Credial con cui era stato acceso il finanziamento oggetto di ricorso), richiamandosi a quanto già comunicato al ricorrente a seguito dell´interpello preventivo, ha rappresentato di ritenere lecita la segnalazione di credito ceduto (nel settembre 2008), attualmente presente presso i sistemi di informazione creditizia, tenuto conto che i pagamenti ancora oggi non risultano essere stati regolarizzati; rilevato che la società ha altresì dichiarato che il ricorrente è stato più volte contattato, nel corso del piano di rimborso del finanziamento, "visti i ritardi nei pagamenti", e che allo stesso sono stati inoltrati due preavvisi di imminente segnalazione negativa nei sistemi di informazione creditizia, "il primo in data 15/03/2006 (relativo a Crif), il secondo in data 18/04/2006 (relativo a CTC)" di cui è rimasta traccia nell´applicativo informatico;

RILEVATO che Findomestic Banca S.p.A. ha attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che al ricorrente sono stati inoltrati due preavvisi di imminente registrazione ai sistemi di informazione creditizia e considerato anche che l´art. 4, comma 7, del  codice di deontologia e buona condotta di settore in oggetto non prevede, allo stato, particolari modalità di invio dell´avviso in questione; tenuto altresì conto, che, nel caso in esame, non risulta decorso il termine previsto dal medesimo codice di deontologia, il quale prevede, all´art. 6, comma 5, che, in caso di vicende rilevanti in relazione al pagamento (quale, ad esempio, come nel caso di specie, una cessione del credito), "le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi (…) dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento";

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo riferite al finanziamento concesso al ricorrente, non potendosi ritenere che il trattamento sia effettuato in violazione di legge;

RILEVATO di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti di Guber S.p.A. tenuto conto che la società – che aveva già fornito riscontro al ricorrente prima della presentazione del ricorso – non risulta aver trattato i dati personali oggetto del ricorso;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Findomestic Banca S.p.A.;

b) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Guber S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli