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Provvedimento del 15 giugno 2011

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[doc. web n. 1827178]

Provvedimento del 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n.  237 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 19 aprile 2011 nei confronti di E.ON Energia S.p.A. con il quale XY, nel richiamare le istanze formulate con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto di conoscere, con riferimento ad un contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto dal medesimo con la società resistente, ad oggi cessato, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti cui tali dati siano stati comunicati, opponendosi altresì al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini di invio di comunicazioni di carattere commerciale; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 aprile 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 6 maggio 2011, con la quale la società resistente, nel fornire riscontro alle istanze avanzate dal ricorrente, ha tuttavia precisato che quanto richiesto risultava già contenuto nell´informativa allegata alle condizioni generali di contratto sottoscritte e accettate a suo tempo dall´interessato (inviate allo stesso a mezzo mail il 21 dicembre 2010), sostenendo altresì  (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "allo stesso non è stato mai inviato e non verrà inviato in futuro materiale pubblicitario, né verrà contattato telefonicamente per promozioni commerciali";

VISTA la nota, datata 11 maggio 2011, con cui il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto, nella medesima  data, una chiamata sul telefono cellulare da un non meglio precisato operatore di call center finalizzata ad un´indagine di qualità, ribadendo la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento nella misura di 50 euro;

VISTA la nota, datata 16 maggio 2011, con cui la resistente, nel richiamare il riscontro già fornito, ha precisato che "il signor XY è stato contattato telefonicamente non per fini commerciali, ma per verificare se a fronte delle numerose comunicazioni telefoniche e a mezzo mail al nostro servizio clienti la situazione relativa al pagamento e chiusura del contratto, fosse per lui da ritenersi chiusa in maniera soddisfacente";

VISTE le note, datate 18 maggio e 26 maggio 2011, con cui l´interessato ha contestato quanto dichiarato dalla resistente, ribadendo la richiesta di liquidazione delle spese nella misura di 50 euro;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente completato il riscontro alle richieste dell´interessato nel corso del procedimento a integrazione delle informazioni già messe a disposizione prima della proposizione dello stesso nell´ambito dell´ampia corrispondenza sviluppatasi al riguardo fra le parti;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese sostenute per il procedimento alla luce della sequenza di rapporti intercorsi fra le stesse sia prima che dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli