g-docweb-display Portlet

Bozza di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1826722]

Bozza di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all´eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa" - 14 luglio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 297 del 14 luglio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Con nota del Capo del Dipartimento della protezione civile è stato richiesto il parere del Garante in ordine a una bozza di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi ai sensi dell´articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, - recante "ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all´eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa" e concernente, in particolare, le modalità da osservare per il trattamento dei dati personali nell´ambito delle attività di protezione civile volte ad affrontare la suddetta emergenza.

La bozza di ordinanza sancisce – all´articolo 1, comma 1 - che i soggetti operanti nell´ambito del Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della suddetta legge n. 225 del 1992 (fra i quali sono compresi anche soggetti privati, come, ad esempio, le associazioni di volontariato) sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici, ai fini dell´applicazione delle pertinenti disposizioni previste dal Codice per i trattamenti effettuati da tale categoria di soggetti (artt. 18 ss. del Codice).

Ciò, allo scopo di assicurare "la più efficace gestione dei flussi e dell´interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari", negli ambiti territoriali oggetto dello stato di emergenza umanitaria deliberato, in relazione all´eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi nordafricani, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011.

Al fine di bilanciare gli interessi connessi all´efficacia e all´efficienza della funzione di soccorso con i diritti individuali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, la bozza di ordinanza autorizza i predetti soggetti, contitolari del trattamento dei dati, a trattare dati personali, anche sensibili e giudiziari, a prescindere dal consenso dell´interessato e in deroga alle norme di cui agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del Codice, comunque nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità (art. 1, commi 2, 3 e 4 della bozza di ordinanza). Si dispone inoltre che la comunicazione di dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli di cui ai citati articoli 6 e 11 della legge n. 225 è effettuata nel rispetto dei richiamati principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni relative all´eccezionale afflusso di cittadini nordafricani (art.1, comma 4).

RILEVATO

1. Durata della sospensione dell´efficacia di talune norme del Codice.
La bozza di ordinanza dispone in particolare, ai commi 5, 8 e 9 dell´articolo 1, sempre per i citati soggetti e fino al "termine dello stato di emergenza", la sospensione dell´adempimento di taluni obblighi previsti dal Codice, come quello di rendere l´informativa all´interessato (art. 13), di designazione degli incaricati del trattamento (art. 30), nonché dell´applicazione delle norme in materia di misure minime di sicurezza (art. 33 e ss. e relativo Allegato B). Il comma 6 dell´articolo 1 dispone che "alla scadenza del termine di cui al comma 5", i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile forniranno un´informativa semplificata.

Al fine di non rendere indeterminata la durata della sospensione dell´efficacia delle suddette norme del Codice, è opportuno indicare- ai commi 5, 8 e 9 dell´articolo 1 – una data precisa quale dies ad quem della suddetta sospensione. In particolare, tale termine potrebbe essere individuato - in analogia con quanto previsto in relazione a un caso analogo dall´ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3781 del 17 giugno 2009 - nella data del 31 dicembre 2011, indicata come termine di efficacia della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011.

Pertanto, ai suddetti commi 5, 8 e 9, è opportuno sostituire il riferimento alla "durata" (o al "termine") "dello stato d´emergenza" con il riferimento alla data del 31 dicembre 2011.

Tale modifica consentirebbe peraltro di conferire maggiore determinatezza anche al comma 6 dell´articolo 1, che, nell´indicare il dies a quo da cui decorre l´obbligo di fornire un´informativa semplificata, richiama, appunto, il "termine di cui al comma 5".

2. Proroga di termini relativi ad adempimenti previsti in capo al titolare o al responsabile del trattamento.
Per tutti i soggetti operanti nel territorio oggetto della dichiarazione dello stato d´emergenza, titolari o responsabili del trattamento (e non soltanto, quindi, per quelli del Servizio nazionale di protezione civile) sono inoltre prorogati, ai sensi del comma 7 dell´articolo 1 della bozza, i termini di alcuni adempimenti previsti a loro carico nell´ambito del procedimento relativo ai ricorsi presentati al Garante e per la decisione dell´Autorità (artt. 146, commi 2 e 3, e 150, comma 2, del Codice), limitatamente ai ricorsi presentati "alla data del 6 aprile 2009" e a quelli che dovessero pervenire "fino al 31 luglio 2009". Tali date – che evidentemente recano meri errori materiali – dovrebbero essere auspicabilmente sostituite con altre più congrue, e in particolare con quelle del 12 febbraio 2011 (dies a quo della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in pari data) e, rispettivamente,  del 31 gennaio 2012, in analogia con quanto disposto dalla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3781 del 17 giugno 2009.

3. Modalità semplificate per l´adozione di misure minime di sicurezza.
Il comma 10 dell´articolo 1 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3781 del 17 giugno 2009 prevedeva che con "successivo provvedimento" emanato da questa Autorità, d´intesa con l´Amministrazione interessata, sarebbero state definite modalità semplificate per l´adozione, da parte dei soggetti operanti nell´ambito del Servizio nazionale di protezione civile, di misure minime di sicurezza semplificate, tali da contemperare gli interessi connessi alla salvaguardia e al soccorso della popolazione con il diritto alla protezione dei dati personali trattati.

In ragione della rilevanza di tale previsione – strettamente connessa alla temporanea sospensione dell´efficacia delle norme previste in materia di misure di sicurezza dal Codice, disposta dal comma 9 dell´articolo 1 dell´odierno provvedimento – è opportuno che una norma di analogo tenore sia inserita anche nella bozza di ordinanza in esame, al fine di garantire un equo bilanciamento degli interessi correlati all´efficacia e all´efficienza delle operazioni di soccorso, da un lato, e il diritto alla protezione dei dati personali degli interessati, dall´altro.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sulla bozza di ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all´eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa", con le seguenti osservazioni, riconducibili all´esigenza che l´Amministrazione:

a) valuti l´opportunità di sostituire, ai commi 5, 8 e 9 dell´articolo 1, il riferimento alla "durata" (o al "termine") "dello stato d´emergenza" con l´indicazione di una data precisa, eventualmente individuata nel 31 dicembre 2011 (punto 1);

b) sostituisca, al comma 7 dell´articolo 1, le date del 6 aprile 2009 e del 31 luglio 2009 con altre più congrue, e in particolare con quelle del 12 febbraio 2011  e, rispettivamente,  del 31 gennaio 2012 (punto 2);

c) valuti l´opportunità di inserire, nella bozza di ordinanza in esame, una norma di tenore analogo a quella di cui al comma 10 dell´articolo 1 dell´ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3781 del 17 giugno 2009, con riferimento alle misure minime di sicurezza (punto 3).

Roma, 14 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli