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Provvedimento del 12 maggio 2011 [1819321]

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[doc. web n. 1819321]

Provvedimento del 12 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 186 del 12 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´11 febbraio 2011, presentato da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Maria Luisa Mammoli, nei confronti di ZZ s.r.l., con il quale l´interessata, che nel corso del 2010 si era sottoposta a tre interventi di chirurgia plastica presso il predetto ambulatorio medico, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto alle istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, con specifico riferimento alle immagini fotografiche "ulteriori rispetto alle tre già ricevute" scattate prima e dopo l´esecuzione dei tre interventi chirurgici; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì di porre a carico della società resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 5 aprile 2011 con la quale, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione;

VISTA la nota pervenuta via fax il 1 marzo 2011 con la quale il dott. KW, quale direttore sanitario della struttura sanitaria resistente e al tempo stesso medico chirurgo che ha eseguito gli interventi sulla paziente, nel sottolineare di avere già rilasciato all´interessata "tutto il materiale fotografico in suo possesso", ha precisato che la ricorrente, "successivamente alla terza operazione (…) ha interrotto all´improvviso e ingiustificatamente la fase post-trattamento, impedendogli di procedere ad effettuare le fotografie relative al dopo intervento"; visto che nella medesima nota la resistente ha affermato che per quanto attiene le "ulteriori fotografie ritraenti la paziente dopo i primi due interventi, le stesse non risultano più conservate, essendo state, in concreto, già cancellate dalla scheda di memoria della fotocamera digitale (prima ancora che fossero trasferite su archivio informatico o su supporto cartaceo)";

VISTA la nota pervenuta via fax il 4 marzo 2011 con la quale la ricorrente, nel sottolineare come le affermazioni della parte resistente (che in occasione del primo riscontro del 17 gennaio 2011 ha dichiarato di non essere in possesso di ulteriori fotografie oltre quelle già rilasciate e solo successivamente di averle invece "cancellate") dimostrino chiaramente come la stessa si sia "affrettata a distruggere" i dati personali richiesti prima ancora che l´interessata "si sottoponesse al controllo finale"; visto che nella medesima nota la ricorrente ha rilevato come la parte resistente ha dichiarato di avere cancellato le fotografie relative alla fase post-operatoria, "ma non dice nulla relativamente a quelle scattate prima della seconda e della terza operazione";

VISTA la nota pervenuta via fax il 29 marzo 2011 con la quale la resistente ha ribadito di avere provveduto "a consegnare all´interessata tutto il materiale fotografico in suo possesso, vale a dire quello relativo alla fase precedente al primo trattamento. Infatti, le ulteriori fotografie ritraenti la paziente dopo i primi due interventi non risultano più conservate, essendo state, in concreto, già cancellate dalla scheda di memoria della fotocamera digitale, dovendo ritenersi soddisfatti gli scopi sottesi alla raccolta ed al trattamento dei dati connessi a tale materiale";

VISTA la nota pervenuta via fax il 27 aprile 2011 con la quale la ricorrente, nel sottolineare come la stessa si sia "dovuta sottoporre, in un arco temporale di soli cinque mesi, a ben tre interventi di chirurgia plastica", ha stigmatizzato le affermazioni di controparte laddove questa ha dichiarato di avere cancellato le immagini ritraenti la paziente dopo i primi due interventi "senza sapere se la stessa si sarebbe mai ripresentata al controllo finale", con ciò negandole la possibilità di confrontare i risultati dei tre interventi chirurgici;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, integrando e specificando dopo la presentazione del ricorso i primi riscontri forniti a seguito della ricezione dell´interpello preventivo, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere ulteriori immagini fotografiche relative alla ricorrente oltre quelle già consegnate;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto della ricorrente di adire la competente Autorità giudiziaria al fine di far valere in giudizio eventuali pretese risarcitorie in ordine a situazioni soggettive ritenute lese;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di ZZ s.r.l., nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del parziale riscontro fornito a seguito della ricezione dell´interpello preventivo;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di ZZ s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 12 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli