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Provvedimento del 12 maggio 2011 [1819148]

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[doc. web n. 1819148]

Provvedimento del 12 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 185 del 12  maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex artt. 7 e 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) inviata da XY a Ediservizi S.r.l., con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale inviata a mezzo posta elettronica al proprio indirizzo, ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e dell´eventuale responsabile, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; visto che il ricorrente si è altresì opposto all´ulteriore trattamento di tali dati, di cui ha sollecitato la cancellazione (con relativa attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi);

VISTO il ricorso pervenuto il 22 marzo 2011 nei confronti di Ediservizi S.r.l., con il quale XY, nel sostenere di aver ricevuto dalla società resistente un riscontro inidoneo, ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto, altresì, di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 1° aprile 2011 con la quale la società resistente, nell´allegare copia della nota inviata all´interessato in data 8 marzo 2001, ha sostenuto di avere provveduto alla cancellazione dei dati dell´interessato "originati dai dati pubblicati nell´albo degli avvocati di Bologna";

VISTE le note pervenute via fax il 31 marzo e il 7 aprile 2011 con le quali il ricorrente, nel lamentare la parzialità del riscontro ricevuto in relazione alle richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati e a conoscere la logica e le modalità del trattamento degli stessi, ha peraltro sottolineato come la resistente, dopo avere affermato di avere provveduto "in data 8 marzo 2011 alla cancellazione" dei dati dell´interessato, ha "nuovamente inviato un ulteriore messaggio promozionale indesiderato ancora in data 25 marzo 2011";

VISTE le note pervenute via fax il 7 e il 14 aprile 2011 con le quali la resistente, nel fornire ulteriori indicazioni in ordine alle richieste del ricorrente, ha confermato di avere "cancellato tutti i dati del ricorrente estrapolati dall´elenco dei praticanti avvocati tenuto dall´Ordine forense di Bologna", affermando che l´invio della seconda mail è avvenuto "per un errore umano nel caricamento degli indirizzi";

VISTA la nota pervenuta via mail in data 29 aprile 2011 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro alle richieste dell´interessato, seppur successivamente alla presentazione del ricorso, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto a cancellare i dati che lo riguardano e di non trattarli per il futuro per finalità promozionali;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della società resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione del mancato, tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Ediservizi S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 12 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli