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Provvedimento del 14 aprile 2011 [1816381]

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[doc. web n. 1816381]

Provvedimento del 14 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n.  149 del 14 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante in data 15 febbraio 2011 nei confronti di Crif S.p.A. e di Findomestic Banca S.p.A., con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Luca Ulivi) ha chiesto la cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo relative al ritardo nel pagamento di interessi relativi a un prestito personale (regolarizzato nel marzo 2010) dal s.i.c. di Crif S.p.A., sostenendo, in particolare, l´illegittimità del trattamento derivante dalla mancata ricezione del preavviso di imminente registrazione  dei dati previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata in data 2 marzo 2011 con cui Crif S.p.A. ha precisato di limitarsi "a ricevere e rendere visibili dati "oggettivi" relativi alle richieste e rapporti di credito, nella stessa forma e contenuto in cui (…) sono inviati dagli enti partecipanti", aggiungendo altresì che il preavviso di imminente registrazione dei dati ai s.i.c. "deve essere fornito esclusivamente dagli enti partecipanti"; la società resistente ha comunque rappresentato di aver provveduto ad attivare, successivamente alla richiesta di cancellazione da parte del ricorrente, un procedimento di verifica con l´ente partecipante all´esito del quale l´ente medesimo ha "confermato la correttezza delle informazioni creditizie registrate nel SIC di Crif", precisando di aver provveduto a fornire il preavviso in questione; Crif S.p.A. ha infine rappresentato che le informazioni creditizie in questione risultano tuttora registrate nel s.i.c. "non essendo ancora decorsi i termini di conservazione previsti  dall´art. 6, comma 2, lett. b)" del Codice di deontologia, ovvero "24 mesi dalla data di regolarizzazione dei ritardi (marzo 2010) – con riferimento a informazioni creditizie di tipo negativo relative a ritardi superiori a due rate o mesi, successivamente regolarizzati";

VISTA la nota anticipata via fax in data 7 marzo 2011 con cui Findomestic Banca S.p.A., richiamandosi a quanto già comunicato al ricorrente in una nota inviatagli il 1° febbraio 2011 (che ha allegato in copia), ha rappresentato di aver più volte contattato il ricorrente, nel corso del piano di rimborso del finanziamento, in ordine a "numerosi ritardi nel pagamento delle mensilità dovute" e di avergli inviato in data 22 giugno 2005 un preavviso di imminente segnalazione negativa nella banca dati Crif, "con operatività automatica gestita dal sistema informatico", di cui pertanto sarebbe stata conservata "solo una traccia informatica"; rilevato che, al riguardo, la società ha trasmesso copia "del modello standard utilizzato e di una stampa del [proprio] applicativo informatico di gestione contabile delle pratiche di finanziamento, ad uso esclusivamente interno, da cui risulta l´invio di detta comunicazione"; considerato che la resistente ha pertanto ritenuto lecita la segnalazione effettuata, rappresentando di aver passato a sofferenza la posizione del ricorrente in data 22 agosto 2008, posizione estinta "solo in data 18.3.2010 con una transazione a saldo e stralcio";

VISTE le note del 15 e 29 marzo 2011 con cui il ricorrente nel rappresentare di non aver ricevuto il preavviso che la resistente dichiara di aver inoltrato ha ribadito la propria richiesta di cancellazione;

VISTA la nota datata 22 marzo 2011 e la successiva comunicazione del 6 aprile 2011 con le quali Findomestic Banca S.p.A. ha ribadito quanto già dichiarato e ha sostenuto che, a proprio avviso, l´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia non "imponga ai partecipanti alcuna specifica modalità di spedizione del preavviso" e di aver pertanto fornito elementi sufficienti a riprova dell´avvenuto inoltro; visto che la banca resistente ha sottolineato come, dalla comunicazione in atti "risulta evidente l´abitualità nel ritardo nei pagamenti" e la constatazione che "il debito è stato saldato, a saldo e stralcio del maggior importo dovuto, dopo quasi due anni dalla decadenza del beneficio del termine";

RILEVATO che Findomestic Banca S.p.A. ha attestato (con dichiarazione, supportata da documentazione, della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad inviare all´interessato, prima di procedere all´iscrizione nel s.i.c., il preavviso di imminente registrazione (di cui è rimasta traccia nell´applicativo informatico di gestione contabile delle pratiche di finanziamento) e considerato anche che l´art. 4, comma 7, del  codice di deontologia e buona condotta di settore in oggetto non prevede, allo stato, particolari modalità di invio dell´avviso in questione; tenuto altresì conto, che, nel caso in esame, non risulta decorso il termine previsto dal medesimo codice di deontologia, il quale prevede, all´art. 6, comma 2, lett. b), che le informazioni creditizie di tipo negativo possano essere conservate in un sistema di informazioni creditizie fino a 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. e Crif S.p.A. in ordine alla richiesta di cancellazione delle informazioni creditizie di tipo negativo riferite al prestito personale del ricorrente, non potendosi ritenere che il trattamento sia stato effettuato in violazione di legge, essendo emersi dall´istruttoria elementi sufficienti a dimostrare il rispetto da parte delle resistenti della disposizione dell´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c.;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei confronti di Findomestic Banca S.p.A. e di Crif S.p.A.;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli