g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 14 aprile 2011 [1816371]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1816371]

Provvedimento del 14 aprile 2011

Registro dei provvedimenti
n. 148 del 14 febbraio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato l´8 gennaio 2011, con cui XY, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto all´Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano trattati in asserita violazione di legge e contenuti in un atto, nello specifico un documento attestante l´esistenza di un contratto verbale di locazione, formato, in assenza del ricorrente, sulla base di dichiarazioni rese da una delle comproprietarie dell´immobile affermato quale oggetto del predetto contratto e ricevuto dall´Agenzia resistente mediante apposizione del timbro di registrazione e della sottoscrizione del funzionario addetto; il ricorrente, oltre ad alcune richieste esulanti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 gennaio 2011, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 10 febbraio 2011, nonché la nota del 9 marzo 2011 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 28 febbraio 2011, con cui l´Agenzia resistente, nel fornire riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, ha sostenuto la legittimità del trattamento posto in essere in quanto la registrazione del contratto verbale di locazione, di cui sarebbe parte il ricorrente nella veste di conduttore, "è avvenuta nel pieno rispetto della normativa prevista dagli artt. 2 e 3 lettera a) del d.P.R. n. 131 del 21.04.1986 e sulla base della modulistica predisposta dall´Agenzia delle Entrate (…) nella quale trattandosi di una denuncia di parte non è prevista la firma congiunta dei contraenti ma di "almeno una delle parti contraenti""; la resistente ha, a tal proposito, precisato che la predetta denuncia è stata redatta da una delle comproprietarie dell´immobile "e presentata per la registrazione, unitamente a copia del documento di riconoscimento della stessa, dal sig. (…), regolarmente delegato dalla predetta locatrice alla registrazione", presso l´Ufficio territoriale competente ove il funzionario addetto allo sportello, dopo aver identificato il soggetto delegato al deposito e "verificata, altresì, la regolarità dei versamenti e la corretta compilazione del modulo di denuncia, ha proceduto in data 18.02.2010 alla registrazione dello stesso (…) restituendone copia alla parte";

VISTA la nota, datata 19 marzo 2011, con cui il ricorrente, nel contestare il riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha ribadito la propria richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati trattati in asserita violazione di legge reputando che il vincolo contrattuale tra due parti, in virtù di quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, non possa nascere per effetto della dichiarazione unilaterale di una di esse;

RILEVATO che, sulla base della documentazione in atti, il trattamento posto in essere dall´Agenzia delle Entrate risulta essere avvenuto in conformità di specifiche disposizioni di legge (in particolare l´art. 12 del d.P.R. n. 131 del 21.04.1986 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l´imposta di registro", pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) che autorizzano la stessa a ricevere dichiarazioni di attestazione dell´esistenza di un contratto verbale di locazione, pur se provenienti da una sola delle parti interessate, al fine di applicare al medesimo l´imposta di registro; né, del resto, le norme citate gravano l´Agenzia di alcun onere di verifica in ordine al merito di quanto contenuto nella predetta dichiarazione, spettando tale valutazione, in caso di contenzioso tra le parti, all´Autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto dell´interessato di far valere innanzi all´Autorità giudiziaria ordinaria le azioni ritenute opportune a tutela di eventuali situazioni giuridiche soggettive ritenute lese, precisando che la valutazione in ordine all´utilizzabilità dei documenti già depositati nel giudizio intercorrente tra le parti spetta in ogni caso all´Autorità giudiziaria medesima ai sensi dell´art. 160, comma 6, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 14 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1816371
Data
14/04/11

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)