g-docweb-display Portlet

Prescrizioni all'Istat sulle modalità di pubblicazione dell'informativa sul trattamento di dati personali nell'ambito del 15° Censimento generale ...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1784974]

Prescrizioni all´Istat sulle modalità di pubblicazione dell´informativa sul trattamento di dati personali nell´ambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni - 19 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 015 del 19 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la comunicazione dell´Istituto Nazionale di Statistica del 3 dicembre 2010 (prot. n. SP/1377.10);

VISTO il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A3 al Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

L´Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato le modalità con le quali intende rendere l´informativa sul trattamento di dati personali effettuato nell´ambito di un lavoro statistico relativo al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.

In particolare, l´Istituto, in conformità all´art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, ha comunicato di voler pubblicare su due giornali a larga diffusione nazionale, Corriere della Sera e La Repubblica, e sul Dolomiten, per i cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano, l´informativa, ai sensi dell´art. 13 del Codice, relativa al trattamento dei dati personali svolto nell´ambito della rilevazione dei dati contenuti nelle liste anagrafiche comunali (LAC). Tali dati sono necessari alla predisposizione delle liste precensuarie di famiglie e convivenze che verranno utilizzate nell´ambito del predetto Censimento. In allegato alla suddetta comunicazione l´Istituto ha, altresì, trasmesso all´Autorità copia del testo dell´informativa che intende pubblicare (nota del 3 dicembre 2010, prot. n. SP/1377.10).

Il 15° Censimento è indetto in esecuzione del regolamento comunitario 9 luglio 2008, n. 763/2008 e dell´art. 50 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è inserito, con il codice IST-02406, nel Programma statistico nazionale (Psn) 2011-2013, in fase di approvazione, che verrà sottoposto al parere del Garante (art. 154, comma 1, lett. g) del Codice; art. 6-bis, comma 2, del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322).

In riferimento alle modalità di realizzazione del suddetto Censimento, l´Istat ha precisato che, per la prima volta, il predetto lavoro statistico è stato progettato come "indagine diretta assistita da lista", mediante l´utilizzo di una "lista ausiliaria finalizzata al miglioramento della qualità e tempestività della rilevazione", sulla base della quale sarà "possibile l´invio postale dei questionari censuari agli intestatari delle schede di famiglia e di convivenza –con conseguente riduzione del numero dei rilevatori impegnati sul campo-".

A tal fine, l´art. 50, comma 5, del d.l. 78 del 2010 citato, dispone che "l´Istat stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell´anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire (…)" all´Istituto medesimo.

Al riguardo, l´Istat ritiene che le "liste anagrafiche comunali (LAC) costituiscono la base informativa indispensabile ed insostituibile per l´esecuzione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni". La rilevazione delle LAC è parte integrante del lavoro statistico IST-02406, inserito nel Psn 2011-2013, "in fase di approvazione degli organi preposti ma non ancora definitivamente approvato né pubblicato in Gazzetta Ufficiale".

Tale rilevazione costituisce una raccolta di dati personali effettuata presso terzi (Comuni). La normativa di settore dispone che, quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l´interessato e il conferimento dell´informativa a quest´ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, l´informativa si considera resa se il trattamento è incluso nel Programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante, il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti (art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta).

In tale quadro l´Istat, nelle more dell´approvazione del Psn 2011-2013 (nel quale è inserita la rilevazione sopra descritta), ritenendo sproporzionato informare ogni singolo interessato della predetta raccolta di dati personali effettuata presso terzi, intende rendere l´informativa sul trattamento dei dati personali svolto nell´ambito della suddetta rilevazione tramite idonee modalità di pubblicità avvalendosi, al tal fine, della preventiva comunicazione al Garante, prevedendo la pubblicazione dell´informativa, trasmessa in allegato alla citata nota, sui predetti giornali a larga diffusione (art. 6, comma 2, seconda parte, del Codice di deontologia e di buona condotta, cit.).

OSSERVA

Il Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale prevede che quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l´interessato e il conferimento dell´informativa a quest´ultimo richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, l´informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel Programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante, il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti (art. 6, comma 2).

Dal momento che non è ancora stato approvato il Psn 2011-2013 (nel quale è inserito il 15° Censimento, di cui è parte integrante la rilevazione di dati personali riferiti alla popolazione residente, contenuti nelle liste anagrafiche comunali), l´Istat ha comunicato le modalità individuate per rendere l´informativa agli interessati sul trattamento di dati personali relativo al predetto lavoro statistico (art. 13 del Codice).

In tale ambito l´Istituto ha, altresì, trasmesso il testo dell´informativa che, recando tutti gli elementi previsti dal Codice, può considerarsi idoneo.

La rilevazione di dati personali dalle liste anagrafiche comunali rappresenta una raccolta di dati personali presso terzi ed il conferimento dell´informativa a ciascuno dei numerosi interessati coinvolti (tutti i soggetti iscritti nelle liste anagrafiche comunali), comporterebbe per l´Istat uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L´Istat ha comunicato, pertanto, di voler pubblicare il predetto testo di informativa su due giornali a larga diffusione nazionale, Corriere della Sera e La Repubblica, e sul Dolomiten per i cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano. Al riguardo, si ritiene che, per garantire la più ampia conoscibilità di tale informativa, sia necessario che essa venga pubblicata, oltre che sui predetti quotidiani, anche sul sito Internet dell´Istat, dove dovrà rimanere visibile fino alla pubblicazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) del Codice e dell´art. 6, comma 2, del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale, in relazione alla comunicazione con cui l´Istat ha illustrato le modalità tramite le quali intende rendere l´informativa sul trattamento di dati personali riferiti alla popolazione residente effettuato nell´ambito della predetta rilevazione statistica, prescrive all´Istat di pubblicare tale informativa, oltre che sui quotidiani sopra indicati, anche sul proprio sito Internet, dove dovrà rimanere visibile fino alla pubblicazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli