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Scuola: vietata la comunicazione di dati personali relativi agli allievi minorenni - 13 maggio 2010 [1738356]

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[doc. web n. 1738356]

Scuola: vietata la comunicazione di dati personali relativi agli allievi minorenni - 13 maggio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione della dott.ssa XY e del sig. KW -esercenti la potestà genitoriale su un minore iscritto alla scuola "Istituto Comprensivo Via Casal Bianco di Roma"- con la quale è stato lamentato che il suddetto Istituto avrebbe comunicato all´esercizio commerciale Decathlon sito in Roma-Settecamini, via di Salone, n. 256 (di seguito Decathlon) gli "elenchi comprensivi di cognome e nome, classe, sezione, e scuola" degli studenti, al fine di consentirgli l´individuazione delle quantità di divise da fornire e le taglie di ciascuna;

VISTA, in particolare, la dichiarazione della dott.ssa XY e del sig. KW nella quale si evidenzia che l´addetto alla vendita di Decathlon in data 1° ottobre 2009 risultava in possesso di "un unico elenco in ordine rigorosamente alfabetico" dei nominativi "con a fianco le ordinazioni dei capi";

CONSIDERATO che, nell´ambito dell´istruttoria dell´Ufficio, il dirigente scolastico del suddetto Istituto ha dichiarato che "gli elenchi di tutti gli alunni delle classi dell´Istituto, comprensivi dell´età anagrafica a cui far corrispondere la taglia (…) dei capi dell´abbigliamento scolastico", "sono stati visionati" tra gli altri "dal responsabile di Decathlon";

CONSIDERATO che l´Istituto Comprensivo Via Casal Bianco ha prodotto agli atti copia di un avviso affisso presso l´albo dell´Istituto rivolto ai genitori di tutti gli alunni nel quale si "informavano i sigg. genitori che i nominativi/classi degli alunni potranno essere all´occorrenza forniti a Decathlon (…)";

CONSIDERATA la dichiarazione del direttore di Decathlon, prodotta in atti dall´Istituto Comprensivo Via Casal Bianco, nella quale si afferma "(…) che gli elenchi degli alunni dell´Istituto Comprensivo Via Casal Bianco, visionati a fine agosto, sono stati utilizzati per quantificare le quantità e le taglie dei completi scolastici che abbiamo successivamente ordinato";

RILEVATO che l´art. 4, comma 1, lett. l) del Codice prevede che dare conoscenza di dati personali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione e consultazione, a uno o più soggetti determinati diversi dall´interessato configura una comunicazione;

RILEVATO che l´art. 19, comma 3 del Codice prevede che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati è ammessa unicamente quando tale operazione è prevista da una norma di legge o di regolamento;

RILEVATO che il trattamento non risulta effettuato in modo lecito considerata, allo stato, l´assenza di una norma di legge o di regolamento che preveda la suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati e di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali;

RILEVATA, pertanto, la necessità di adottare nei confronti dell´Istituto Comprensivo Via Casal Bianco un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice correlato alla comunicazione di informazioni personali a Decathlon in assenza di una norma di legge o di regolamento che la preveda;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente la comunicazione di dati personali a soggetti privati in assenza dei relativi presupposti giuridici (cfr. art. 19, comma 3 del Codice);

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. art 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate del segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara illecito il trattamento dei dati effettuato dall´Istituto Comprensivo Via Casal Bianco di Roma, sito in via Casal Bianco, n. 140;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice vieta all´Istituto Comprensivo Via Casal Bianco di Roma l´ulteriore eventuale comunicazione dei dati personali dei propri allievi all´esercizio commerciale Decathlon sito in Roma-Settecamini, via di Salone, n. 256, nonché a qualsiasi altro soggetto privato, in assenza di una specifica norma di legge o di regolamento che preveda tale operazione.

Roma, 13 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli