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Fax promozionali: illeciti senza consenso - 3 giugno 2010 [1738039]

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[doc. web n. 1738039]

Fax promozionali: illeciti senza consenso - 3 giugno 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTE le segnalazioni dell´Agenzia Traslochi Express, in data 22 ottobre 2009, della Plus Data s.a.s. di Mazzucato G. & C., in data 30 novembre 2009, dell´arch. Marco Antonucci, in data 8 gennaio 2010, del sig. Organo Salvatore, in data 30 marzo 2010, del sig. Paolo Petrini, pervenuta in data 27 aprile 2010, con le quali è stato lamentato l´invio di fax indesiderati a scopo promozionale, relativi a servizi di realizzazione e aggiornamento di siti web, che risultano essere stati inviati dalla società AB Informatica Urgnano s.r.l. (di seguito indicata come "la società");

VISTO che alcuni dei segnalanti hanno dichiarato che i messaggi indesiderati continuavano a pervenire anche dopo l´invio di istanze di opposizione;

RILEVATO che, nelle note inviate in risposta a specifiche richieste di informazioni di questa Autorità, la società ha dichiarato che le promozioni pubblicitarie inviate tramite telefax sono solitamente rivolte esclusivamente alla propria clientela, ma che tuttavia nessun nominativo dei segnalanti citati risulta nell´elenco dei clienti della società;

RILEVATO quindi che non risulta che la società abbia fornito l´informativa ex art. 13 del Codice ai segnalanti, né che abbia acquisito il necessario consenso all´invio delle proprie comunicazioni promozionali via telefax, come peraltro si desume dal fatto che in tutte le note di risposta inviate a questa Autorità la società afferma che l´invio dei messaggi è stato "frutto di un errore materiale";

RILEVATO che il trattamento di dati personali effettuato dalla società risulta avere carattere sistematico;

VISTO l´art. 130, comma 2, del Codice, il quale prevede, per l´invio di messaggi promozionali mediante telefax, il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato, a prescindere dalla natura, di persone fisiche o giuridiche, dei destinatari delle comunicazioni;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni commerciali mediante telefax effettuato dalla società senza aver fornito la predetta informativa e senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (artt. 13, 23 e 130 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo del telefax senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altresì, la necessità di adottare nei confronti della società un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo procedimento, la verifica dei presupposti per contestare le violazioni amministrative concernenti l´omesso rilascio dell´informativa e l´omessa acquisizione del consenso (artt. 13, comma 4, 161, 23, 130, comma 2 e 162, comma 2-bis del Codice);

RILEVATO, altresì, che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali effettuato da AB Informatica Urgnano s.r.l., con sede legale in Urgnano (BG), via Provinciale n. 1814 - 24059, tramite l´invio di fax promozionali indesiderati;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla società AB Informatica Urgnano s.r.l. il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo del telefax per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

c) invita la società AB Informatica Urgnano s.r.l. ad adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nella precedente lettera b), fornendone adeguata documentazione al Garante entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 3 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli