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Censimento generale dell'agricoltura: trattamento di dati personali e tutela della riservatezza - 18 febbraio 2010 [1703119]

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[doc. web n. 1703119]

Censimento generale dell´agricoltura: trattamento di dati personali e tutela della riservatezza - 18 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Con nota del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell´agricoltura", emanato ai sensi dell´articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Come può evincersi dal suddetto articolo 17, comma 2, lo schema di regolamento di esecuzione mira, tra l´altro, a stabilire, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, i criteri per l´affidamento delle diverse fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all´obbligo di risposta, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l´esecuzione dei censimenti.

Tale ultimo aspetto – di particolare interesse ai fini del presente parere – è disciplinato dal Titolo V dello schema di regolamento, significativamente rubricato "Trattamento dei dati e tutela della riservatezza", che prevede specifiche disposizioni concernenti:

- l´obbligo di risposta al questionario di rilevazione da parte delle unità di rilevazione del censimento (aziende agricole e zootecniche), pena l´applicazione delle sanzioni amministrative di cui all´articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

- il segreto statistico e l´obbligo di conformità alle norme del Codice statuito in relazione alle operazioni di censimento che comportino trattamenti di dati personali;

- la comunicazione, da parte dell´Istat, dei dati censuari al fine di consentirne l´utilizzo – esclusivamente per finalità statistiche e nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali- da parte delle pubbliche amministrazioni territoriali, degli altri soggetti facenti parte del Sistema statistico nazionale, nonché delle amministrazioni che, pur non facendo parte di tale sistema, abbiano costituito l´Ufficio di censimento;

- la diffusione, da parte dell´Istat, dei dati censuari anche in forma disaggregata, ai sensi dell´articolo 4, comma 2, del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale di cui all´Allegato 3 al Codice in materia di protezione dei dati personali;

- l´informazione al pubblico relativa agli obblighi e alle modalità per la raccolta dei dati censuari, nonché la promozione, da parte dell´Istat, di iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei "rispondenti".

RILEVATO

1. Come già osservato dal Garante in merito alle precedenti rilevazioni censuarie in ambito agricolo e demografico (pareri, rispettivamente, del 29 febbraio 2000 e del 14 marzo 2001), al fine di assicurare la piena conformità delle operazioni censuarie alla disciplina in materia di protezione dei dati personali è necessario garantire che l´Istat sovrintenda alla protezione dei dati personali nella fase attuativa del censimento. Ciò, soprattutto, con riferimento agli organi di censimento e agli organismi esterni ai quali vengono affidate le fasi di rilevazione censuaria attraverso convenzioni e contratti, nonché ai rilevatori ed ai coordinatori, curando la formazione e la sensibilizzazione degli addetti e fornendo loro specifiche istruzioni in materia di riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali.

È pertanto necessario che la selezione dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori, sia effettuata tenendo anche conto delle garanzie da questi fornite in relazione alla conoscenza e al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, l´articolo 24 dello schema di regolamento (recante la previsione dei requisiti dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori) potrebbe essere integrato prevedendo espressamente, in un comma o in un periodo aggiuntivo, che: "I coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori devono essere in possesso di adeguata formazione sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali".

2. L´articolo 29, comma 3, dello schema, nell´attuale formulazione, non offre adeguate garanzie per assicurare che i dati personali rilevati attraverso le operazioni censuarie siano trattati per soli fini statistici anche presso le amministrazioni non facenti parte del Sistema statistico nazionale che abbiano costituito l´Ufficio di censimento ai sensi dello schema di regolamento in esame. Pertanto, è necessario prevedere espressamente che in questi casi i predetti dati siano comunicati dall´Istat direttamente agli Uffici di censimento e che gli stessi possano essere trattati unicamente da tali Uffici. A tal fine occorre apportare mirate modifiche all´articolo 29, formulate come a titolo di collaborazione si suggerisce, ovvero in modo analogo:

a) al comma 3, al primo periodo, le parole da: "Alle amministrazioni" sino a: "comunica" siano sostituite dalle seguenti: "In relazione alle amministrazioni non facenti parte del Sistema statistico nazionale che abbiano costituito l´Ufficio di censimento ai sensi del presente regolamento, l´Istat comunica al predetto Ufficio";

b) al comma 3, al secondo periodo, le parole: "alle medesime amministrazioni", siano sostituite dalle seguenti: "agli Uffici di censimento delle medesime amministrazioni" e, in fine, siano aggiunte le seguenti parole:  "e le diposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale di cui all´Allegato 3 al medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, ove applicabili";

c) al comma 4, le parole: "commi 1 e 2 e le amministrazioni di cui al comma 3" siano sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3".

E´ altresì necessario chiarire che gli Uffici di censimento di cui all´articolo 29, comma 3, legittimati a ricevere tali informazioni sono esclusivamente quelli appartenenti alle amministrazioni caratterizzate da un proprio fabbisogno informativo legato al territorio (ad esempio, le amministrazioni territoriali).

CONSIDERATO

Al fine di adeguare le attività censuarie e il trattamento di dati raccolti attraverso tali operazioni alle disposizioni del Codice, appare opportuno che in sede di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, l´Istat e le Amministrazioni interessate curino l´adozione di particolari misure, di seguito illustrate.

3. In linea generale deve rilevarsi che le disposizioni di cui al Titolo V dello schema, nel prescrivere che le operazioni censuarie e il trattamento dei dati personali così raccolti siano svolti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (oltre che di segreto statistico), non disciplinano tuttavia nel dettaglio gli adempimenti (quali, ad esempio, la nomina degli incaricati; l´adozione delle misure di sicurezza; l´informativa all´interessato) necessari a garantire che le suddette attività siano conformi alle prescrizioni del Codice. E´ pertanto opportuno che tali adempimenti siano compiutamente disciplinati – ovviamente in conformità alle norme del Codice – eventualmente anche nell´ambito di atti di indirizzo o provvedimenti attuativi del regolamento, emanati dalle Amministrazioni competenti. In particolare, si evidenzia che l´informativa dovrebbe contenere idonee indicazioni circa il carattere obbligatorio del conferimento dei dati personali e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.

4. L´articolo 5, comma 3, stabilisce che la raccolta dei dati per scopi statistici possa essere svolta anche mediante compilazione, da parte del conduttore, di un questionario elettronico predisposto dall´Istat, senza tuttavia disciplinare nel dettaglio le modalità tecniche di trasmissione dei dati personali così raccolti. Al riguardo, appare opportuno che, in sede di applicazione del regolamento, si assicuri che ogni raccolta di dati personali realizzata con la compilazione di form con tecnologia web accessibili dalla rete pubblica Internet, sia assistita da protocolli di cifratura (SSL – Secure Socket Layer) basati su certificati qualificati, rilasciati da un´Autorità di certificazione, che consentano agli utenti di verificare in maniera certa l´identità dell´ente erogatore del servizio.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell´agricoltura", con le seguenti osservazioni:

a) l´articolo 24 sia integrato prevedendo espressamente che: "I coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori devono essere in possesso di adeguata formazione sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali" (punto 1);

b) all´articolo 29 siano apportate mirate modifiche - volte ad assicurare che i dati raccolti nell´ambito delle operazioni censuarie siano comunicati solo agli Uffici di censimento e siano utilizzati esclusivamente per finalità statistiche- quali quelle suggerite al punto 2, ovvero altre di analogo tenore, precisando altresì che gli Uffici di censimento legittimati a ricevere tali informazioni sono esclusivamente quelli appartenenti alle amministrazioni caratterizzate da un proprio fabbisogno informativo legato al territorio;

e con le seguenti raccomandazioni:

c) siano compiutamente disciplinati gli adempimenti necessari a garantire che le attività censuarie siano conformi alle prescrizioni del Codice, eventualmente mediante atti di indirizzo o di provvedimenti attuativi del regolamento, prevedendo in particolare che l´informativa agli interessati contenga idonee indicazioni circa il carattere obbligatorio del conferimento dei dati personali e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere (punto 3);

d) in sede di applicazione del regolamento, si assicuri che ogni raccolta di dati personali realizzata con la compilazione di form con tecnologia web accessibili dalla rete pubblica Internet, sia assistita da protocolli di cifratura (SSL – Secure Socket Layer) basati su certificati qualificati, rilasciati da un´Autorità di certificazione, che consentano agli utenti di verificare in maniera certa l´identità dell´ente erogatore del servizio (punto 4).

Roma, 18 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli