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Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

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Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
(Convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14)
G.U. n. 304 del 31-12-2008

[omissis]

Art. 44. Disposizioni in materia di tutela della riservatezza

1. All´elenco n. 1, paragrafo 2, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166" sono soppresse.

1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005. (1)(2)

2. All´articolo 161, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole da: "tremila euro a diciottomila euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da seimila euro a trentaseimila euro".

3. L´articolo 162 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) al comma 1, le parole: "da cinquemila euro a trentamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "da diecimila euro a sessantamila euro";

b) al comma 2, le parole: "da cinquecento euro a tremila euro" sono sostituite dalle seguenti: "da mille euro a seimila euro";

c) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell´articolo 33 o delle disposizioni indicate nell´articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all´articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all´articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro.".

4. All´articolo 162-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: ", che può essere aumentata" fino alla fine del comma sono soppresse.

5. All´articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "da diecimila euro a sessantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "da ventimila euro a centoventimila euro" e le parole: "e con la sanzione amministrativa accessoria" fino alla fine del comma sono soppresse.

6. All´articolo 164, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "da quattromila euro a ventiquattromila euro" sono sostituite dalle seguenti: "da diecimila euro a sessantamila euro".

7. Dopo l´articolo 164 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è inserito il seguente:
"Art. 164-bis (Casi di minore gravità e ipotesi aggravate).

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell´attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un´unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.".

8. All´articolo 165, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "161, 162 e 164" sono sostituite dalle seguenti: "del presente Capo" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.".

9. L´articolo 169 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è così modificato:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da: "o con l´ammenda da" fino alla fine del comma;

b) nel comma 2, le parole: "quarto del massimo dell´ammenda stabilita per la contravvenzione" sono sostituite dalle seguenti: "quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa".

10. All´articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque" sono sostituite da: "da tremila euro a diciottomila euro".

11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 299.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell´autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203(legge finanziaria 2009), in favore del Garante per la protezione dei dati personali, a decorrere dall´esercizio 2009.

[omissis]


(1) Comma inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, così modificato dall´art. 20-bis, comma 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

(2) Vedi, anche, il Provv. 12 marzo 2009.