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Pubblicità dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento dei consigli comunali e provinciali -...

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[doc. web n. 1669219]

Pubblicità dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento dei consigli comunali e provinciali - 29 ottobre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO che:

- l´articolo 143 del Testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall´articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, disciplina il procedimento finalizzato all´accertamento dei presupposti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;

- il comma 7 del medesimo articolo 143 disciplina gli adempimenti che il Ministro dell´interno è tenuto a svolgere, nell´ambito del suddetto procedimento, nei casi in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l´adozione di altri provvedimenti utili "a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell´ente" (articolo 143, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000). Tali adempimenti consistono in particolare nell´emanazione, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia, di un decreto di conclusione del procedimento in cui si dia "conto degli esiti dell´attività di accertamento";

- l´ultimo periodo del citato comma 7 demanda al Ministro dell´interno il compito di disciplinare, con proprio decreto, le "modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento";

RILEVATO che:

- il Ministero dell´interno ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto concernente il regime di pubblicità dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento dei consigli comunali e provinciali;

- nel corso di contatti informali e di taluni incontri con rappresentanti dell´Amministrazione interessata, la stessa ha prospettato, tra le varie soluzioni ipotizzabili, l´opportunità di prevedere forme di pubblicità che non consentano l´accessibilità dei dati personali eventualmente presenti nel decreto di conclusione del procedimento mediante motori di ricerca esterni al sito; è, inoltre, emersa l´esigenza di prevedere un requisito di conformità ai principi di cui all´articolo 11 del Codice (fra i quali quello di pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità perseguite) del trattamento dei dati personali da inserire, eventualmente, nel medesimo decreto;

- l´originaria versione dello schema di decreto presentava talune criticità relativamente al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali in ordine, in particolare, ai seguenti profili:

a) si prevedeva una disciplina sul responsabile della "correttezza e dell´inserimento dei dati" idonea, per la sua formulazione, a ingenerare dubbi in ordine all´identificazione del responsabile del trattamento;

b)  la formulazione originaria dell´articolo 4 individuava nelle disposizioni di cui alla legge n. 150 del 2000 le finalità perseguite dalla pubblicazione del decreto di conclusione del procedimento. Tale riferimento appariva non del tutto coerente con le finalità perseguite dalla pubblicazione del decreto di conclusione del procedimento di cui al citato articolo 143, comma 7, in quanto la predetta legge n. 150/2000 riguarda più propriamente la comunicazione istituzionale e non invece le esigenze di trasparenza dell´azione amministrativa cui è preordinata la pubblicazione del suddetto decreto;

CONSIDERATO che:

- l´odierno parere è reso su un testo dello schema di decreto che tiene conto delle modifiche e delle integrazioni suggerite all´Amministrazione interessata nel corso degli incontri, per meglio conformarne il contenuto ai principi e alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

- il testo dello schema di decreto sottoposto al parere del Garante prevede quindi, in particolare, la pubblicazione- in apposita sezione del sito del Ministero non accessibile a partire da motori di ricerca esterni al sito stesso – del decreto di conclusione del procedimento di cui all´articolo 143, comma 7, per un periodo pari a sei mesi. Decorso tale periodo, il decreto è reso accessibile esclusivamente nella sezione “storica” del sito – sottratta all´indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni – per finalità di documentazione storica e di conservazione del patrimonio informativo del Ministero dell´interno. L´odierno schema di decreto prevede inoltre che dell´avvenuta pubblicazione del decreto di conclusione del procedimento sia data notizia mediante la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, precisandosi che non sono consentite forme di pubblicità diverse da quelle previste dal medesimo decreto ministeriale;

- sono state soppresse o perfezionate le disposizioni cui si è fatto riferimento alle lettere a) e b) del presente parere;

RITENUTO che:

per quanto sopra esposto, le disposizioni contenute nello schema di decreto, relative al trattamento dei dati, risultano conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e pertanto il Garante non ha osservazioni da formulare;

IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto concernente le "modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento" dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell´articolo 143 del Testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall´articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94 .

Roma, 29 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi