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Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV - 2 ottobre 2009 [1658119]

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[doc. web n. 1658119]

vedi anche
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[Linee guida del 14 giugno 2007]
[doc. web n. 1099216]
[doc. web n. 39172]
[doc. web n. 1076053]
[doc. web n.
 1658058]

Lavoro: anonimato per la diagnosi HIV - 2 ottobre 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTO il reclamo in atti con cui il maresciallo XY, in servizio come ZY presso il Ministero della difesa-Comando base navale di KQ, lamenta di non essere stato adeguatamente informato dall´amministrazione di appartenenza circa l´obbligatorietà o meno di rendere noto il suo stato di sieropositività (riscontrato dal Centro trasfusionale militare in occasione di una donazione di sangue) nell´ambito dell´accertamento di idoneità al servizio cui l´interessato si era sottoposto presso la commissione medico legale del Comando di appartenenza.

VISTO che nel medesimo reclamo il segnalante contesta altresì le modalità con cui i suoi dati personali riguardanti l´accertamento sanitario effettuato sono successivamente circolati all´interno della stessa amministrazione sebbene egli avesse sollecitato il rispetto della normativa vigente a tutela della riservatezza delle persone sieropositive, richiamando anche le precedenti pronunce dell´Autorità in materia: il processo verbale della visita collegiale effettuata sarebbe stato, infatti, trasmesso dalla commissione medica all´Ispettorato di sanità della Marina militare, comprensivo del nominativo dell´interessato e della diagnosi formulata, nonché all´Ufficio generale del personale e al Comando di appartenenza, con la diagnosi "sbarrata e omessa", in modo da renderla però facilmente desumibile, poiché la prassi di oscurare la diagnosi sarebbe adottata dall´amministrazione della difesa soltanto quando gli accertamenti diagnostici rivelano casi di infezione da Hiv;

VISTA la richiesta di elementi inviata dall´Ufficio al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ;

VISTA la nota di riscontro con cui il Comando base navale di KQ ha prodotto copia del modello di informativa sottoposto agli interessati nell´ambito delle procedure di accertamento di idoneità al servizio comunicando che:

  • le modalità utilizzate per la trasmissione dell´esito delle visite medico legali ad altri organi o uffici dell´amministrazione della difesa "per gli adempimenti di competenza anche in materia di sanità pubblica o di stato giuridico del personale" sono regolamentate dalla Pubblicazione SMM/IS150/IEU dello Stato maggiore della Marina, Ispettorato della Sanità, edizione 2006, che prevede testualmente: "Tutta la certificazione/documentazione deve essere sempre inviata in busta chiusa apponendo sulla stessa la dicitura "Attenzione: contiene dati sensibili ai sensi del d.lg. 196/2003, da trattarsi esclusivamente a cura del personale autorizzato. Prima di aprire la busta verificarne l´integrità". Se la comunicazione è relativa a casi di cui alla Legge n. 135 del 5 giugno 1990 alla dicitura di cui sopra si dovrà aggiungere: "Personale per il responsabile del trattamento dei dati personali" nominato con O.d.G del Capo di Corpo";
  • le misure adottate a tutela dei dati personali dei soggetti sottoposti a visita prevedono "in caso di sieropositività al virus dell´Hiv dell´utente, l´omissione della diagnosi, sia nei dati raccolti su supporto informatico, sia nei processi verbali cartacei trasmessi all´Ufficio generale del personale e al Comando di appartenenza", limitandone la trascrizione soltanto alla copia del verbale destinata all´interessato per la notifica del provvedimento medico legale, a quella trattenuta in archivio, nonché a quella destinata alla trasmissione, in busta chiusa, all´Ispettorato di Sanità in conformità a quanto previsto dalla Pubblicazione SMM/IS150/IEU dello Stato maggiore della Marina;

VISTE le ulteriori memorie del segnalante è stato rappresentato che:

  • in riscontro all´istanza di esercizio dei diritti di cui all´art. 7 del Codice formulata dall´interessato, la commissione medico legale ha inoltrato la richiesta dell´interessato di trasformazione in forma anonima dei dati personali trattati in violazione di legge all´Ispettorato di sanità, in quanto destinatario del verbale di visita collegiale dell´interessato comprensivo della diagnosi riscontrata, "ponendo così postumo rimedio, alla violazione del diritto di anonimato" delle persone sieropositive;
  • all´esito di un secondo accertamento sanitario di idoneità al servizio nei confronti del Sig. XY, effettuato in data 22 gennaio 2009, la medesima commissione ha nuovamente trasmesso copia del verbale di visita medica all´Ispettorato di sanità, all´Ufficio generale del personale e al Comando di appartenenza con le medesime modalità contestate dall´interessato e a dispetto dei rinnovati richiami di questi al necessario rispetto della normativa vigente a tutela della riservatezza delle persone sieropositive;
  • in particolare, l´avvenuto invio all´Ispettorato di sanità della predetta documentazione sanitaria, comprensiva del nominativo dell´interessato e della diagnosi riscontrata, è stato motivato dalla commissione sulla base di quanto disposto dalle circolari e dai regolamenti interni "in materia di notifica sanitaria";
  • in occasione di un ulteriore accertamento sanitario di idoneità al servizio effettuato nei confronti dell´interessato in data 23 febbraio 2009, la commissione avrebbe tuttavia riconosciuto "la discrepanza tra i medesimi regolamenti interni e la normativa vigente relativa alle segnalazioni di notifica sanitaria (D.M. 31 marzo 2008…)";

VISTE le richieste di elementi integrativi inviate dall´Ufficio al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ anche ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTE le note di risposta e l´allegata documentazione con cui il Comando base navale di KQ ha precisato che:

  • sulla base delle indicazioni contenute nella Pubblicazione SMM/IS150/IEU dello Stato maggiore della Marina militare, in linea con i modelli allegati al decreto del Ministero dell´economia e delle finanze del 12 febbraio 2004, i verbali di visita collegiale utilizzati dalle commissioni medico legali presso le strutture sanitarie di aderenza della Marina militare, predisposti con circolare n. 05/001/SP/008 del 8 gennaio 2008, recano l´indicazione dell´"esame clinico, comprendente anamnesi clinica, anamnesi medico legale, stato attuale, esame obiettivo", nonché del "giudizio diagnostico" e del "giudizio medico legale" e vanno inviati all´Ispettorato di sanità, all´Ufficio generale del personale e al Comando di appartenenza del personale interessato;
  • la prassi di omettere il giudizio diagnostico nella redazione e nella trasmissione della documentazione medico legale all´Ufficio generale del personale e al Comando di appartenenza dei militari interessati "non è adottata per tutti gli accertamenti sanitari di idoneità in servizio, bensì solo nei casi di accertata sieropositività all´Hiv" e soltanto nei predetti casi viene riportata sulla busta utilizzata per la trasmissione della documentazione medico-legale la specifica dicitura prevista dalla citata Pubblicazione SMM/IS150/IEU;
  • le finalità perseguite con la trasmissione del verbale integrale di visita collegiale agli organi centrali del Ministero della difesa e, in particolare, all´Ufficio generale del personale e all´Ispettorato di sanità, attengono "alla doverosa notifica degli atti allo scopo di vigilanza e pianificazione all´impiego del personale": il primo ufficio, infatti, "riceve dagli enti sanitari e provvede alla raccolta e conservazione di tutta la documentazione sanitaria; fornisce, qualora necessario, la documentazione per le aspettative e gli avanzamenti …  (e) controlla la corretta redazione della certificazione medica trasmessa dalle strutture sanitarie"; il secondo ufficio "sovrintende (tra l´altro) … all´attività di diagnosi e cura delle strutture sanitarie di Forza armata" nonché  -tramite l´Ufficio medico-legale-"aggiorna ... l´elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" e "sovrintende ... alla custodia della documentazione medico-legale e all´aggiornamento dell´archivio cartaceo ovvero informatico";

VISTO il regolamento adottato con d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che detta disposizioni in tema di procedimenti di accertamento delle condizioni di idoneità al servizio applicabili anche agli appartenenti delle Forze armate e a Corpi ad ordinamento militare (art. 1, 15 e 19 d.P.R. n. 461/2001);

CONSIDERATO che sulla base delle procedure previste dal predetto decreto la commissione medica competente ad accertare lo stato di idoneità al servizio deve redigere un processo verbale per descrivere gli accertamenti eseguiti comprensivo delle generalità del dipendente interessato, nonché del "giudizio diagnostico, (de)gli accertamenti e (de)gli elementi valutati a fini diagnostici" che deve poi trasmettere all´amministrazione di appartenenza del dipendente interessato, entro quindici giorni dalla visita collegiale (art. 15, comma 2, e 6, commi 6 e 7, d.P.R. n. 461/2001);

CONSIDERATO che il trattamento dei dati sensibili, quali quelli attinenti allo stato di salute, di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici deve aver luogo esclusivamente per raggiungere determinate finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge o con provvedimento del Garante (art. 20 del Codice);

CONSIDERATO che tra le finalità per le quali è consentito ai soggetti pubblici il trattamento di informazioni sanitarie riferite a lavoratori sono comprese quelle relative all´adempimento degli obblighi e dei compiti in materia di rapporto di lavoro e di impiego, quali gli adempimenti connessi all´accertamento del "possesso di particolari requisiti per l´accesso a specifici impieghi", "alla definizione dello stato giuridico ed economico" del personale, nonché in materia previdenziale (artt. 20 e 112, commi 1 e 2, lett. c), d) e f) del Codice);

VISTE le disposizioni del regolamento citato che, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali, individuano le tipologie di dati sensibili che possono essere trattati e di operazioni che possono essere eseguite dalle amministrazioni e dagli organismi sanitari interessati ai procedimenti di accertamento dell´idoneità in servizio del personale in quanto "strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite" (art. 22, comma 3-bis, l. 31 dicembre 1996, n. 675 allora vigente, ora art. 20, comma 2, del Codice; art. 4 d.P.R. n. 461/2001);

VISTO altresì il regolamento definito con decreto del Ministero della difesa del 13 aprile 2006, n. 203 (in G.U. 1° giugno 2006 n. 126) che legittima il trattamento dei dati sulla salute del personale militare presso gli uffici e gli organi, anche sanitari, dell´amministrazione della difesa per porre in essere gli adempimenti necessari per la gestione di rapporti di lavoro, inclusi quelli in materia di stato giuridico ed economico del personale militare, nonché per svolgere le attività finalizzate agli accertamenti di idoneità al servizio (schede nn. 3 e 5);

RILEVATO che la pubblica amministrazione nell´utilizzare per una finalità lecita i dati sensibili relativi allo stato di salute dei lavoratori, ha l´obbligo di conformare il loro trattamento "secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell´interessato medesimo", nonché di porre in essere ciascuna operazione e modalità concreta di trattamento, incluse quelle attinenti alla trasmissione di documenti sanitari all´interno della stessa amministrazione, soltanto se realmente indispensabili per raggiungere le richiamate finalità in materia di gestione dei rapporti di lavoro, adottando idonee soluzioni che permettano di svolgere egualmente le funzioni istituzionali in modo efficace e di eliminare al contempo ogni occasione di superflua conoscibilità di dati sulla salute anche da parte dei soggetti incaricati o responsabili del trattamento (artt. 11, 22, commi 1, 5 e 9 e 112 del Codice; v. anche Provv. del Garante del 23 luglio 2004, doc. web n. 1099216);

VISTE le disposizioni del Codice che hanno rafforzato le cautele previste dalla legislazione previgente a tutela della riservatezza delle persone sieropositive imponendo agli operatori sanitari e ad ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di infezione da Hiv di "adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell´interessato, nonché della relativa dignità" (artt. 5, comma 1, l. 5 giugno 1990, n. 135 come modificato dall´art. 178, comma 2, del Codice);

VISTI gli ulteriori accorgimenti previsti dalla normativa sopra richiamata in materia di Hiv che sanciscono l´obbligo di comunicare i risultati dei relativi accertamenti diagnostici, diretti o indiretti, "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti" (art. 5, comma 4, legge n. 135/1990);

RILEVATO che, in ottemperanza a tali cautele e con specifico riferimento ai trattamenti di dati relativi all´accertamento dell´infezione da Hiv effettuati dalle commissioni mediche competenti a verificare lo stato di inidoneità all´impiego, il Garante ha evidenziato la necessità di adottare ogni soluzione idonea a tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati per documentare gli accertamenti eseguiti, specie nei casi in cui i giudizi diagnostici riguardino l´infezione da Hiv, documentando, ad esempio, la relativa diagnosi in un atto riservato in luogo del verbale da trasmettere all´amministrazione di appartenenza del lavoratore, ovvero riportando tale diagnosi sul predetto verbale e trasmettendo all´amministrazione un diverso attestato dal quale questa non sia desumibile (v. al riguardo, il Provv. del Garante del 31 luglio 1998, disponibile sul sito Internet dell´Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 39172);

RILEVATO altresì che, sempre con riferimento ai trattamenti di dati relativi all´accertamento dell´infezione da Hiv, l´Autorità ha ritenuto che la trasmissione all´amministrazione di appartenenza degli interessati di una copia del verbale depurata del solo giudizio diagnostico, risulterebbe astrattamente conforme a quanto previsto dalla disciplina sugli accertamenti medico legali nell´ambito del pubblico impiego, ma violerebbe la previsione di cui all´art. 5 della legge n. 135 del 1990, in quanto l´infezione da Hiv risulterebbe comunque palese, sebbene in maniera indiretta, essendo tale caso l´unico, allo stato della legislazione vigente, nel quale il verbale di accertamento medico non può essere comunicato integralmente all´esterno (v. punto f) Provv. del Garante cit., doc. web. n. 39172);

VISTE le disposizioni del citato regolamento n. 461/2001 che, recependo le indicazioni fornite dall´Autorità nel parere reso sul relativo schema, fanno salve le elevate cautele a tutela delle persone sieropositive poste dalla legge n. 135/1990, adeguando a tali garanzie le procedure previste dal medesimo regolamento nei casi di accertamenti diagnostici di infezione da Hiv (artt. 4, comma 4, e 6, comma 8, del regolamento citato; v. anche Parere del Garante del 3 maggio 2001, doc. web n. 1076053);

CONSIDERATO che nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" l´Autorità ha fornito puntuali indicazioni ai collegi medici in ordine agli accorgimenti da adottare nella comunicazione ai datori di lavoro dell´esito delle visite mediche effettuate nei riguardi di dipendenti pubblici, alla luce del principio di indispensabilità dei dati trattati (Provv. 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809);

CONSIDERATO che il Garante ha precisato al riguardo, altresì, che all´esito delle predette visite collegiali, volte a verificare l´idoneità al servizio, i "collegi medici devono … trasmettere all´amministrazione di appartenenza dell´interessato il verbale … con la sola indicazione del giudizio medico-legale", ritenendo preclusa in queste ipotesi ai datori di lavoro ogni conoscibilità di qualsiasi altra informazione attinente allo stato di salute dei lavoratori interessati, in quanto eccedente, non pertinente e non realmente indispensabile rispetto alle finalità perseguite (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5 del Codice; v. punto 8.4 delle Linee guida cit.);

CONSIDERATO che, con riferimento ai compiti e alle attività degli organismi di accertamento sanitario alternativi a quelli del Ministero della difesa, il Ministero dell´economia e delle finanze ha emanato specifiche istruzioni al fine di conformare alle indicazioni fornite dal Garante nelle richiamate Linee guida i trattamenti effettuati da tali organismi nell´ambito degli accertamenti di idoneità o di altre forme di inabilità del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (v. circolare n. 907 del 16 aprile 2009 e art. 9 d.P.R. n. 461/2001);

RILEVATO che il modello di informativa acquisito in atti non reca chiare e specifiche indicazioni tali da rendere gli interessati pienamente consapevoli circa la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento delle loro informazioni sulla salute, nonché delle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere nell´ambito delle attività di raccolta di dati connesse agli accertamenti medico legali effettuati nei confronti del personale militare, facendo esclusivamente riferimento al diverso profilo della facoltatività del consenso e non ponendo in distinta e specifica evidenza le caratteristiche dei trattamenti effettuati per finalità amministrative correlate alla cura della salute, tra i quali rientrano i predetti accertamenti medico legali , rispetto ai trattamenti posti in essere per finalità di cura (artt. 13 e 85, comma 2, del Codice);

RILEVATO che sulla base della documentazione in atti i verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati nei confronti del Sig. XY presso la commissione medico legale del Comando di appartenenza, oggetto di trasmissione all´Ispettorato di sanità della Marina militare ad opera della medesima commissione, risultano contenere dati sanitari dell´interessato ultronei rispetto al giudizio medico-legale formulato e riguardanti l´esame clinico, lo stato attuale, l´esame obiettivo, nonché il giudizio diagnostico relativo all´infezione da Hiv;

RILEVATO inoltre che gli atti relativi ai medesimi accertamenti, trasmessi dalla stessa commissione all´Ufficio generale del personale e al Comando di appartenenza, pur non contenendo alcun riferimento alla diagnosi riscontrata, risultano essere stati trasmessi, secondo quanto confermato dalle dichiarazioni in atti, con modalità che la rendono comunque immediatamente intellegibile, sebbene in maniera indiretta, essendo adottate soltanto nei casi di accertamenti diagnostici riguardanti la sieropositività all´Hiv;

RITENUTO che le modalità -contestate- di circolazione all´interno del Ministero della difesa dei dati dell´interessato contenuti nei verbali degli accertamenti sanitari effettuati, non risultano lecite anche in considerazione del fatto che il perseguimento dei compiti e delle attribuzioni in materia di vigilanza e di pianificazione all´impiego del personale da parte degli uffici destinatari della predetta documentazione avrebbe potuto ugualmente essere conseguito rendendo noto a tali uffici il solo giudizio medico-legale di accertata temporanea inidoneità al servizio, in maniera tale da evitare la conoscibilità, seppure in via indiretta, delle informazioni sanitarie riguardanti l´accertato stato di sieropositività dell´interessato anche da parte delle articolazioni organizzative e del personale dell´amministrazione designati quali incaricati o responsabili del trattamento (artt. 11, comma 1, lett. d), 22, commi 1, 3 e 5 e 112 del Codice; v. anche punto 8.4 delle Linee guida cit.);

RITENUTO alla luce delle considerazioni suesposte che l´avvenuta trasmissione secondo le contestate modalità del verbale delle visite collegiali compiute nei confronti dell´interessato dalla commissione medico legale presso il Comando base navale di KQ all´Ispettorato di sanità, all´Ufficio generale del personale e al Comando di appartenenza risulta essere stata effettuata in violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché delle citate previsioni della legge n. 135/1990 che impongono particolari cautele nel trattamento dei dati riguardanti l´infezione da Hiv; cautele peraltro richiamate dallo stesso d.P.R. n. 461/2001, e comunque norme prevalenti e speciali rispetto alle istruzioni interne emanate dallo stesso Ministero della difesa (artt. 11, comma 1, lett. a), 22, commi 1, 5 e 9 del Codice; art. 5 legge n. 135/1990, art. 4 d.P.R. n. 461/2001);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATA, quindi, la fondatezza del reclamo e ritenuto pertanto di dover inibire al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, ulteriori trasmissioni dei dati sullo stato di salute dell´interessato, specie con riferimento alle informazioni sulla sieropositività, con modalità non rispettose della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (artt. 11 e 22 del Codice; art. 5 legge n. 135/1990, art. 4 d.P.R. n. 461/2001);

RITENUTO, inoltre, in ragione dell´estrema delicatezza dei dati sulla salute del Sig. XY riportati nella documentazione acquisita dall´Ispettorato di sanità, dall´Ufficio generale del personale e dal Comando base navale di KQ in relazione agli accertamenti sanitari effettuati, nonché del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per l´interessato, di dover vietare ai predetti uffici, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, ogni ulteriore utilizzo dei predetti dati, ad eccezione della valutazione medico-legale di inidoneità temporanea all´impiego, con conseguente obbligo di adottare ogni misura di ulteriore conservazione, a norma di legge, dei documenti che li contengono idonea a limitarne rigorosamente la conoscibilità, stante l´inutilizzabilità dei medesimi dati (art. 11, comma 2, e 22, comma 5, del Codice; v. anche le indicazioni delle Linee guida del Garante richiamate nel presente provvedimento);

RITENUTO necessario prescrivere al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di modificare il modello utilizzato per informare gli interessati in modo da fornire, anche con formule sintetiche, ma pur sempre agevolmente comprensibili, indicazioni specifiche relative alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati sullo stato di salute e alle diverse conseguenze per il mancato conferimento nell´ambito delle attività amministrative correlate alla cura della salute, tra cui rientrano quelle connesse agli accertamenti medico legali nei confronti del personale militare;

RITENUTO, altresì, di dover prescrivere sempre al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare ai principi sopra richiamati le contestate modalità di trasmissione ad altri organi e uffici dell´amministrazione dei dati sanitari del personale militare riguardanti le visite collegiali effettuate per verificare l´idoneità al servizio, specie con riferimento alle informazioni sulla sieropositività, utilizzando in luogo del verbale integrale di visita, un diverso attestato riportante il solo giudizio medico legale, in tutti i casi di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità o altre forme di inabilità al servizio, indipendentemente dal giudizio diagnostico formulato dalle commissioni mediche competenti;

RITENUTO, infine, opportuno prescrivere al Ministero della difesa-Ispettorato di sanità della Marina militare, per i profili di competenza in materia medico-legale, di accertare la conformità ai principi richiamati nel presente provvedimento dei modelli di informativa utilizzati presso i Servizi sanitari del Ministero e delle modalità di trasmissione ad altri organi e uffici dell´amministrazione dei dati sanitari del personale militare riguardanti le visite collegiali effettuate per verificare l´idoneità al servizio;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa, nonché il trattamento illecito di dati (artt. 161, 162, comma 2-bis e 167 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta con effetto dalla notifica del presente provvedimento:

  • al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ ulteriori trasmissioni, con modalità non rispettose della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali, dei dati personali dell´interessato attinenti alla salute, specie con riferimento alle informazioni relative all´Hiv;
  • al Ministero della difesa-Ispettorato di sanità e Ufficio generale del personale della Marina militare e al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ, di utilizzare ulteriormente i dati personali sullo stato di salute dell´interessato riportati nella documentazione acquisita, in relazione agli accertamenti sanitari effettuati, ad eccezione della valutazione medico-legale di inidoneità temporanea all´impiego, ferma restando la conservazione, a norma di legge, dei documenti che li contengono con conseguente obbligo di adottare ogni misura idonea a limitarne rigorosamente la conoscibilità;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive al Ministero della difesa-Comando base navale di KQ con effetto dalla notifica del presente provvedimento:

  • di modificare il modello utilizzato per informare gli interessati in modo da fornire, anche con formule sintetiche, ma pur sempre agevolmente comprensibili, indicazioni specifiche relative alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati sullo stato di salute e alle diverse conseguenze per il mancato conferimento nell´ambito delle attività amministrative correlate alla cura della salute, tra cui rientrano quelle connesse agli accertamenti medico legali nei confronti del personale militare;
  • di conformare ai principi richiamati nel presente provvedimento le contestate modalità di circolazione all´interno dell´amministrazione dei dati sanitari del personale militare riguardanti le visite collegiali effettuate per verificare l´idoneità al servizio, specie con riferimento alle informazioni sulla sieropositività, utilizzando in luogo del verbale integrale di visita, un diverso attestato riportante il solo giudizio medico-legale, in tutti i casi di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità o altre forme di inabilità al servizio, indipendentemente dal giudizio diagnostico formulato dalle commissioni mediche competenti;
  • fornire al Garante entro e non oltre il giorno 30 novembre 2009 idonee assicurazioni, in ottemperanza alla presente statuizione adottata anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 157, 164 e 168 del Codice, circa la conformità alle prescrizioni del presente provvedimento dei trattamenti di dati effettuati nell´ambito dei predetti accertamenti sanitari.

c) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice prescrive al Ministero della difesa-Ispettorato di sanità della Marina militare, per i profili di competenza, con effetto dalla notifica del presente provvedimento, di accertare la conformità ai principi richiamati nel presente provvedimento dei modelli di informativa utilizzati presso i Servizi sanitari del Ministero e delle modalità di trasmissione ad altri organi e uffici dell´amministrazione dei dati sanitari del personale militare riguardanti le visite collegiali effettuate per verificare l´idoneità al servizio, fornendo a questa Autorità entro il 31 dicembre 2009 idonee assicurazioni al riguardo.

Roma, 2 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi