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Newsletter 9 ottobre 2009

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N. 329 del 9 ottobre 2009

• Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione
• Dati più aggiornati nel ced del viminale
• Privacy garantita per l´anagrafe dei fondi sanitari
• Influenza A: alla Asl i nomi del gruppo in vacanza

 
Ordini per telefono: si può richiedere copia della registrazione
Anche la voce è un dato personale
La registrazione di un colloquio telefonico che comporta l´attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all´interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente che l´azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.
 
Lo ha stabilito il Garante privacy (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) accogliendo il ricorso di un consumatore che contestava l´attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del "verbal ordering", ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale. Il ricorrente aveva chiesto alla società telefonica una copia della registrazione del colloquio. Il gestore aveva fornito all´interessato solo una sintesi scritta dei contenuti di quella telefonata. Insoddisfatto del riscontro ottenuto l´utente si era rivolto all´Autorità.
 
Nel dare ragione al ricorrente il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel "verbal ordering" non può, dunque, ritenersi pienamente soddisfatto dalla trasposizione fornita dall´azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale. L´Autorità ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.
 
"Tutelare i propri diritti – ha dichiarato il relatore Giuseppe Fortunato – significa anche essere garantito rispetto alle proprie parole dette che restano proprie anche se in possesso altrui".
 
Dati più aggiornati nel Ced del Viminale
Via libera al protocollo d´intesa tra Ministeri dell´interno e della giustizia sulla trasmissione telematica delle notizie di reato
Parere favorevole del Garante privacy su uno schema di Protocollo d´intesa da stipularsi tra il Ministero dell´interno e il Ministero della giustizia, relativo alla trasmissione telematica delle notizie di reato e dei loro esiti tra il Centro elaborazione dati (Ced) del Dipartimento di pubblica sicurezza e le Procure della Repubblica. Il Protocollo disciplina la collaborazione tra le due amministrazioni per dare attuazione al progetto denominato "Notizie di Reato1" (NdR1) con il quale si intende migliorare l´efficienza e la rapidità nell´acquisizione delle notizie di reato da parte delle procure e ridurre i tempi di trasmissione, dalle procure alle forze di polizia, delle conclusioni dei procedimenti penali. Ciò anche al fine di consentire un più rapido e puntuale aggiornamento dei dati personali trattati presso il Ced, nel rispetto dei requisiti di esattezza e completezza nel trattamento delle informazioni. Il parere del Garante, vincolante per il Ministero dell´interno che lo ha chiesto, è espressamente previsto dal Codice privacy nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza possono acquisire da altre amministrazioni informazioni, dati o documenti, avvalendosi di convenzioni-tipo che agevolino la consultazione di pubblici registri, elenchi, schedari e banche dati, anche per via telematica. Il parere favorevole tiene conto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell´interno e della giustizia nel corso di alcuni incontri tecnici tenuti presso l´Autorità. Gli approfondimenti svolti hanno riguardato, in particolare, gli aspetti del progetto relativi alla corretta identificazione delle parti che comunicano fra loro (forze di polizia e procure) e dei sistemi informatici (S.d.i del Ced. e Re.ge delle Procure) che alimentano il flusso tra le amministrazioni; l´esclusiva disponibilità e gestione da parte delle Procure delle notizie di reato trasmesse dalle forze di polizia; la più analitica descrizione delle modalità di accesso e i tipi di informazioni "visibili" relative alle notizie di reato "segretate". Adeguate sono risultate le misure di sicurezza a garanzia del flusso di informazioni tra Ced del Dipartimento di pubblica sicurezza e Procure.
 
Privacy garantita per l´Anagrafe dei fondi sanitari
Monitorato e uniformato il settore delle prestazioni sanitarie integrative
Il Garante ha espresso parere favorevole su uno schema di decreto che istituisce l´Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il decreto regolamenta il trattamento dei dati che saranno raccolti per la registrazione degli enti, ne disciplina le finalità e stabilisce limiti e condizioni per l´accesso all´archivio che verrà così costituito. L´Anagrafe, una volta realizzata, consentirà di censire i molti soggetti operanti nel settore dell´offerta di prestazioni di sanità integrativa (es. Caspie, Casagit, Fisde, Assida). E permetterà di monitorare e uniformare il fenomeno dell´assistenza complementare, anche allo scopo di garantire una soglia minima delle prestazioni aggiuntive erogate agli assistiti dai singoli fondi. L´Anagrafe non conterrà dati riferiti alla salute dei beneficiari, che continueranno ad essere trattati esclusivamente dagli enti, ma solo informazioni riguardanti i fondi: l´atto costitutivo, il regolamento, le nomenclature delle prestazioni garantite, il bilancio e lo schema di modello di adesione relativo ai propri iscritti e ai loro familiari. In riferimento a quest´ultimo modulo, il Garante ha ricordato l´obbligo per ciascun ente di raccogliere i soli dati personali strettamente necessari all´erogazione dei propri servizi agli assistiti e di trattarli in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità.
 
Influenza A: alla Asl i nomi del gruppo in vacanza
Il tour operator può fornire all´azienda sanitaria che ha in cura un paziente affetto da influenza A/H1N1 (cosiddetta febbre suina) l´elenco delle persone che hanno partecipato a un viaggio o soggiornato insieme al malato. Lo ha chiarito il Garante privacy rispondendo a una nota dell´Associazione dei tour operator italiani (Astoi) in merito alla richiesta rivolta ad un loro associato da una Asl di comunicare nome, cognome, recapito dei compagni di viaggio di una persona risultata affetta da influenza A al rientro da un soggiorno all´estero. I dati servivano alla Asl per individuare e contattare le persone da sottoporre alle misure di profilassi previste in questi casi.
 
L´Autorità ha spiegato che la comunicazione dei dati personali richiesti dalla Asl è ammissibile, anche senza consenso degli interessati, poiché si tratta di dati necessari per raggiungere le finalità istituzionali dell´Azienda, tra le quali rientrano le attività di profilassi e controllo sulle malattie infettive. Alle Asl sono infatti devolute funzioni di prevenzione individuale e collettiva delle malattie e spetta loro adottare le misure ritenute più idonee a prevenirne l´insorgenza. I dati richiesti, nome, cognome, recapito non possono, peraltro, considerarsi dati sensibili, in quanto non idonei a rivelare informazioni sulla salute.
 
Nella successiva attività di profilassi l´Autorità ha comunque raccomandato alla Asl che l´uso dei dati dei compagni di viaggio della persona contagiata avvenga nello scrupoloso rispetto delle garanzie previste dal Codice per la privacy per il trattamento dei dati sanitari (informativa dettagliata all´utenza sull´uso dei dati, raccolta del consenso, adozione di elevate misure di sicurezza).
 

 

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del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
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