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Provvedimento del 4 giugno 2009 [1629029]

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[doc. web n. 1629029]

Provvedimento del 4 giugno 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 2 marzo 2009, presentato dall´avv. XY, nei confronti di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione a un infortunio verificatosi in data 17 maggio 2008 ("nell´ambito di una partita di calcio amatoriale svoltasi presso il campo sportivo di Mondragone"), ha ribadito la richiesta formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della predetta società, con specifico riferimento alle valutazioni e ai giudizi espressi dal predetto fiduciario; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato, nonché la successiva nota del 21 aprile 2009 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 20 marzo 2009 e 16 aprile 2009 con le quali la società resistente ha, in particolare, comunicato che "sia il Comune di Mondragone – quale soggetto direttamente interessato alla controversia -  sia Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – indirettamente, in qualità di impresa assicuratrice del citato Ente,  vertono (…) in una situazione precontenziosa di cui all´art. 8, 2° comma, lett. e), del dlgs n. 196/2003, che inevitabilmente sfocerà in un giudizio civile, salvo che l´istante rinunci al risarcimento del danno", ed ha, pertanto, fornito "la relazione medico-legale (…) limitatamente ai dati identificativi/sensibili", omettendo i dati di natura meramente valutativa, "poiché la conoscenza immediata da parte del ricorrente di tali dati recherebbe un effettivo pregiudizio per l´esercizio del diritto di difesa della (…) Compagnia"…e altererebbe la dinamica processuale creando un ingiusto vantaggio all´istante". Ciò anche considerando che "nella documentazione medica…sono state rilevate alcune anomalie che saranno oggetto di accertamento"

VISTE le memorie datate 25 marzo 2009 e 5 maggio 2009 con le quali il ricorrente ha contestato e ritenuto parziale il riscontro ottenuto e ha ribadito le proprie richieste, rinnovando la richiesta di conoscere le valutazioni espresse nella perizia medico-legale cui è stato sottoposto;

CONSIDERATO che le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di richiesta da parte del ricorrente) comprendono dati personali dell´interessato anche nella parte contenente valutazioni e giudizi del perito;

CONSIDERATO che l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo da cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso in esame, sussiste la documentata esigenza di non pregiudicare l´esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento anche nell´attuale fase precontenziosa che, in ragione delle iniziative intraprese dall´interessato, risulta allo stato preludere all´instaurazione di una controversia giudiziaria. Ciò, in relazione agli specifici profili messi in luce dalla compagnia di assicurazione e, in particolare, agli elementi contenuti nella perizia del medico legale incaricato dalla compagnia costituenti informazioni riservate di carattere tecnico-valutativo rivolte alla stessa;

RILEVATO che, alla luce degli elementi di valutazione forniti dal titolare del trattamento, appare allo stato legittimamente invocato il differimento temporaneo del diritto di accesso limitatamente ai dati di tipo valutativo contenuti nella perizia medico legale in questione;

RITENUTO invece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in relazione ai dati personali già comunicati al ricorrente;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai dati personali già comunicati al ricorrente;

b) rigetta il ricorso limitatamente alla richiesta di accesso ai dati personali di tipo valutativo contenuti nella perizia medico legale in oggetto;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 4 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi

Scheda

Doc-Web
1629029
Data
04/06/09

Tipologie

Decisione su ricorso