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Divieto all'invio di comunicazioni promozionali via posta elettronica senza consenso preventivo - 22 maggio 2009 [1621346]

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[doc. web n. 1621346]

Divieto all’invio di comunicazioni promozionali via posta elettronica senza consenso preventivo - 22 maggio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del Cons. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione dell´Avv. Massimiliano Baroni del 25 novembre 2008, con la quale è stata lamentata la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di alcuni messaggi indesiderati da parte di Prontobollo srl, contenente la promozione dei servizi offerti dalla stessa;

VISTA la memoria informativa del 16 marzo 2009, inviata a seguito di una specifica richiesta di informazioni dell´Autorità, con la quale Prontobollo srl ha riconosciuto  di aver inoltrato all´indirizzo di posta elettronica del segnalante  le dette comunicazioni promozionali;

RILEVATO che, nella medesima memoria, il titolare del trattamento ha dichiarato che si è limitato a chiedere il consenso dell´interessato per il trattamento dei suoi dati personali, nel caso specifico, per l´invio di comunicazioni  di natura promozionale, e a dare la possibilità di cancellarsi dalla lista dei destinatari, dichiarando però altresì di non poter "produrre alcuna documentazione inerente il consenso all´invio del materiale pubblicitario inerente l´autore della segnalazione";

RILEVATO che l´art. 130, comma 2 del Codice prevede per l´invio di messaggi mediante posta elettronica il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell´interessato;

RILEVATO che dalla documentazione allo stato acquisita non risulta che, nel caso di specie, sia stato richiesto, prima dell´inizio del trattamento dei dati, uno specifico consenso all´interessato per l´inoltro delle comunicazioni mediante  posta elettronica, necessario ai sensi del predetto art. 130 in ragione della specificità del mezzo considerato;

CONSIDERATO che l´invio di comunicazioni promozionali mediante posta elettronica effettuato da Prontobollo srl senza il prescritto consenso configura quindi un trattamento illecito di dati (art. 130 Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RILEVATO che il trattamento di dati personali che non risulta effettuato in modo lecito ha carattere sistematico poiché basato su una procedura elettronica standard di generica richiesta di consenso al trattamento dei dati personali contestuale al messaggio promozionale, che, dando la possibilità di cancellarsi, realizza in sostanza un meccanismo di opt-out  (v. testo della memoria Prontobollo cit.: "Gentile Lettore, Prontobollo srl è agenzia leader per i suoi servizi a domicilio alle imprese e ai privati……Con la presente siamo a richiedere il Vostro consenso per l´invio di informazioni che riguardano i nostri servizi....e molto altro che potrete visionare sul nostro sito...");

CONSIDERATO che la fondamentale garanzia di cui all´art. 130 del Codice non può essere elusa inviando un primo messaggio che, nel richiedere il consenso, abbia già un contenuto promozionale (v. Provv. 29 maggio 2003, relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 29840);

RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Prontobollo srl un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio di comunicazioni commerciali per mezzo della posta elettronica senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RILEVATA, altresì, la necessità di adottare nei confronti di Prontobollo srl un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è  altresì  applicata in sede amministrativa,  in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

CONSIDERATO, inoltre, che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´inidonea informativa (artt. 13, comma 4 e 161 del Codice);

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta a Prontobollo srl, con sede legale in Roma, Via C. Cattaneo, 26/A, 00185 Roma, il trattamento di qualunque dato personale effettuato tramite l´utilizzo della posta elettronica per l´invio di comunicazioni promozionali a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi dell´art. 130 del Codice;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a Prontobollo srl di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 19 giugno 2009.

Roma,  22 maggio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi